Se il coniuge divorziato non ha avuto riconosciuto il diritto al mantenimento non ha diritto alla pensione di reversibilità.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 8 novembre 2012 – 22 aprile 2013, n. 9660
Presidente Luccioli – Relatore San Giorgio
Svolgimento del processo
1. - Con atto di citazione notificato il 29 settembre -1 ottobre 2004, C.F.G. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Catania M.G. e l'INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica. Premesso di aver contratto matrimonio con il sig. L.M. il (omissis) , e che con decreto 27 maggio 1974 era stata omologata la loro separazione consensuale, e con sentenza del 9 ottobre 1981 il Tribunale di Catania aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del suo matrimonio con il L. , deceduto il (omissis) , l'attrice chiese che le venisse riconosciuto il diritto ad una quota della pensione di reversibilità, percepita per intero, invece, da M.G. , che il L. aveva sposato in seconde nozze nel (…) e dalla quale si era separato nel (…).
2. - Con sentenza del 20 dicembre 2004, l'adito Tribunale rigettò la domanda per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 9, terzo comma della legge n.898 del 1970, e cioè della concreta titolarità dell'assegno di mantenimento di cui all'art. 5 della legge n. 898 del 1970.
Avverso detta sentenza propose appello la C. , ritenendo di trovarsi nella condizione descritta dal citato art. 9 della legge n. 898 del 1970, poiché, con la sentenza che aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale di Catania, in merito alla richiesta di assegno di mantenimento, aveva statuito “nei termini di cui alla domanda”. L'appellante allegò ricevute di vaglia come prova della erogazione effettiva dell'assegno.
3. - Con sentenza depositata il 28 aprile 2008, la Corte d'appello di Catania, Sezione Famiglia, rigettò il gravame.
Osservò il giudice di secondo grado che la sentenza che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio era priva di alcun riferimento ad un assegno divorzile, e che nemmeno poteva attribuirsi alcuna valenza all'inciso in motivazione secondo cui “va, pertanto, statuito nei termini per cui è domanda”, poiché neppure nel ricorso introduttivo del giudizio divorzile si faceva alcun richiamo ad una pretesa economica della donna nei confronti del coniuge diversa rispetto a quella relativa al contributo di mantenimento in favore della figlia I. , all'epoca minorenne.
4. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre la C. affidandosi a tre motivi, illustrati anche da successiva memoria. Resiste con controricorso la M. .
Motivi della decisione
1. - Con la prima censura si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ.. La Corte di merito, nell'interpretare la sentenza di divorzio nel senso che essa fosse priva di alcun riferimento ad un obbligo di contributo economico in capo al L. , avrebbe varcato i limiti della discrezionalità circa la valutazione delle prove. Da una lettura combinata del decreto che omologava la separazione e della sentenza di divorzio la C. sarebbe risultata infatti titolare dell'assegno divorzile. Del resto, la ricorrente aveva prodotto copie di vaglia postali che avrebbero attestato il costante apporto del L. all'andamento della famiglia, anche dopo che la figlia aveva raggiunto la maggiore età.
La illustrazione della doglianza si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto, ai sensi dell'art. 366-bis cod.proc.civ., applicabile nella specie ratione temporis: “Dica la Corte se la Corte territoriale ha adempiuto al suo dovere di decidere in base alle prove avendo egli ignorato la documentazione che con ogni evidenza dimostrava come l'odierna ricorrente ricevesse assegno di mantenimento dall'ex coniuge, elemento essenziale per ottenerne la pensione di reversibilità”.
2. - Con il secondo motivo si deduce omessa e insufficiente motivazione quanto alla valutazione delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alla prova rappresentata dalla sentenza di divorzio. Questa, secondo la ricorrente, avrebbe confermato l'obbligo a carico del L. , concordato in sede di separazione personale consensuale dei coniugi, di versarle un assegno mensile di lire cinquantamila, assegno effettivamente erogato, con automatiche rivalutazioni, fin quasi alla morte dell'uomo, avvenuta quando la figlia aveva raggiunto la maggiore età e l'indipendenza economica. Quanto all'affermata assenza di richieste economiche nel ricorso introduttivo del giudizio divorzile, si osserva che la sentenza di divorzio riportava le conclusioni del legale della signora C. , relative, tra l'altro, alla conferma del provvedimento di omologazione della separazione quanto all'assegno di mantenimento, oggetto di un capo distinto da quello riguardante l'affidamento della figlia I. , all'epoca minore. La illustrazione della censura si completa con la formulazione del seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se la Corte territoriale ha correttamente motivato la decisione di escludere il diritto della ricorrente alla pensione di reversibilità sulla sola base dell'assenza di riferimento alle spettanze economiche nel dispositivo della sentenza di divorzio, sebbene suddetto riferimento fosse presente in altra parte della stessa, premessa che avrebbe condotto alla conclusione che la sentenza di divorzio non avrebbe deciso a riguardo”.
3. - La terza doglianza ha ad oggetto la asserita violazione dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970. Avrebbe errato la Corte di merito nell'escludere l'applicabilità nella specie della citata norma per la mancanza del requisito in capo alla signora C. della titolarità di assegno divorzile. Ciò in quanto la sentenza di divorzio aveva statuito “nei termini per cui è domanda”, e la domanda aveva ad oggetto la conferma della statuizione del provvedimento di omologazione della separazione consensuale dei coniugi in merito all'obbligo del L. di versare un assegno periodico a titolo di mantenimento alla moglie.
La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se sia sufficiente la conferma, nella sentenza di divorzio, delle disposizioni in materia economica della sentenza che omoloqa la separazione, perché l'ex coniuge sopravvissuto possa vantare il diritto all'assegno di reversibilità, ai sensi dell'art. 9 della legge 898 del 1970, anche ove, nelle statuizioni della sentenza in ordine alle condizioni economiche, non si sia pedissequamente ripetuto quanto stabilito nella precedente sentenza di separazione, cui comunque viene fatto rinvio”.
4. - Le censure vanno esaminate congiuntamente in considerazione della stretta connessione che le avvince, essendo le stesse collegate dal comune intento di dimostrare come la sentenza di divorzio tra i coniugi L. e C. contenga una implicita statuizione relativa all'obbligo in capo al primo di versamento dell'assegno divorzile in favore della signora C. , e, conseguentemente, provi la sussistenza in capo all'attuale ricorrente del requisito richiesto ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di reversibilità (o ad una quota di essa) dall'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898.
4.1. - Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
4.2. - L'art. 9, terzo comma, della legge 1 dicembre 1970, come sostituito dall'art. 13, terzo comma, della legge 6 marzo 1987, n. 74, dispone che “qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5....”.
Essendo insorti contrasti in giurisprudenza circa l'interpretazione da dare alla formulazione della richiamata disposizione, la legge 28 dicembre 2005, n. 263, all'art. 5, comma 1, li ha risolti con una norma interpretativa disponendo al riguardo che “per titolarità dell'assegno ai sensi dell'art. 5 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto art. 5 della citata L. n. 898 del 1970”.
Detta norma interpretativa è stata emanata in aderenza a quanto già statuito dalle Sezioni unite di questa Corte sin dalla sentenza n. 5939 del 1991 e dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 87 del 1995, con la quale era stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge n. 898 del 1970, art. 9, comma 2, nel testo di cui alla L. n. 74 del 1987, nella parte in cui condiziona il diritto alla pensione di reversibilità alla titolarità di un assegno attribuito giudizialmente ai sensi dell'art. 5 e non anche alla titolarità di un assegno attribuito convenzionalmente. Successivamente la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nel senso, già da tempo ampiamente prevalente, che il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, o a una quota di essa in caso di concorso con il coniuge superstite, presuppone che il richiedente, al momento della morte dell'ex coniugo, sia titolare di un assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto ai sensi dell'art. 5 della legge predetta, non essendo sufficiente che egli versi nelle condizioni per ottenerlo, e neppure che in via di fatto, o per effetto di private convenzioni intercorse fra le parti, abbia ricevuto regolari elargizioni economiche dall'ex coniugo (v., tra le altre, Cass., sentt. n. 21002 del 2008, n. 12149 del 2007, n. 5422 del 2006).
4.3. - Alla luce di tale opzione ermeneutica, correttamente nella specie la Corte di merito ha ritenuto inidoneo al fine di ritenere soddisfatto tale requisito, come, invece, auspicato dalla ricorrente, il mero inciso, contenuto nella motivazione della sentenza di divorzio tra i coniugi L. - C. , “va, pertanto, statuito nei termini per cui è domanda”, alla stregua del rilievo secondo il quale detta sentenza non conteneva in realtà una pronuncia di condanna del primo alla corresponsione di un assegno divorzile in favore della C. ; mentre nel ricorso introduttivo del relativo giudizio la stessa si era limitata, quanto alle richieste economiche, all'assegno di mantenimento stabilito in sede di accordo intervenuto tra i coniugi al momento della separazione consensuale, e formalizzato attraverso la omologazione della stessa ad opera del giudice. Un assegno, quello, all'evidenza riferibile esclusivamente al contributo per il mantenimento della figlia I. , all'epoca minorenne, e, in caso contrario, illegittimamente pretermesso nella regolamentazione delle vicende economiche della separazione personale dei coniugi.
4.4. - In tale quadro, del tutto priva di rilievo, e pertanto correttamente obliterata dalla Corte etnea, risulta altresì la produzione documentale offerta dalla C. - consistente in alcuni vaglia postali -a suffragio della propria tesi circa il costante apporto fornito dal L. all'economia familiare, non venendo in discussione l'adempimento da parte dello stesso ai propri obblighi nei confronti della figlia, e nemmeno l'eventuale impulso avvertito dallo stesso di continuare negli anni a fornire un contributo alle esigenze della ragazza una volta che questa avesse raggiunto la propria indipendenza.
5.- In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese - che si liquidano come da dispositivo nei confronti della sola controricorrente M. , non essendosi l'I.N.P.D.A.P. costituito nel giudizio - devono essere poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 3000,00 per compensi, oltre accessori di legge. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
25-04-2013 19:58
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