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Sentenza

Donazione indiretta....
Donazione indiretta.
Cassazione civile  sez. II   
Data:     20/02/2013 
Numero:     4270
                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                           SEZIONE SECONDA CIVILE                        
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. FELICETTI Francesco                           -  Presidente   -
    Dott. MAZZACANE Vincenzo                            -  Consigliere  -
    Dott. MATERA    Lina                                -  Consigliere  -
    Dott. PROTO     Cesare A.                      -  rel. Consigliere  -
    Dott. BERTUZZI  Mario                               -  Consigliere  -
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso 21440-2006 proposto da: 
               S.L.  (OMISSIS), elettivamente  domiciliata  in 
    ROMA,  VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato LOBINA  PAUDICE 
    MARIA  GRAZIA,  che la rappresenta e difende unitamente  all'avvocato 
    PREVITERA MARIA RACHELE; 
                                                           - ricorrente - 
                                   contro 
                   S.M.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliata 
    in  ROMA,  VIALE  GIULIO  CESARE 14, presso lo  studio  dell'avvocato 
    BARBANTINI  MARIA  TERESA, che la rappresenta  e  difende  unitamente 
    all'avvocato ALTIERI GIANNANTONIO; 
                                                     - controricorrente - 
    avverso  la  sentenza n. 848/2005 della CORTE D'APPELLO  di  VENEZIA, 
    depositata il 23/05/2005; 
    udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 
    13/12/2012 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO; 
    udito  l'Avvocato LOBINA PAUDICE M.Grazia, difensore della ricorrente 
    che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; 
    udito l'Avvocato BARBANTINI M.Teresa, difensore della resistente  che 
    ha chiesto il rigetto del ricorso; 
    udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. 
    CARESTIA  Antonietta  che  ha  concluso  per  l'inammissibilità  del 
    ricorso in subordine rigetto. 
                     


    Fatto
    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con citazione del 5/12/1995 S.L. e S.M. F. convenivano in giudizio la sorella S.M.T. chiedendo:

    - l'accertamento di una donazione indiretta, avente ad oggetto un immobile intestato alla convenuta, ma asseritamente pagato dai loro genitori, e dalla loro zia paterna;

    - la riduzione della donazione in quanto lesiva della loro quota di legittima.

    Nei confronti di S.M.F. era dichiarata l'improcedibilità della domanda per precedente giudicato che aveva rigettato la stessa domanda.

    Nei confronti di S.L. l'azione di riduzione relativa alla quota di legittima sull'eredità del padre L. era dichiarata prescritta ed era dichiarata improponibile la pretesa di una quota di legittima sull'eredità della zia paterna; quanto alla quota di legittima sull'eredità della madre Z.M. e alla correlativa azione di riduzione, il Tribunale di Rovigo con sentenza del 5/2/2001 rigettava la domanda di riduzione della donazione indiretta per mancanza della prova che la madre avesse posto in essere una donazione indiretta a favore della convenuta S. M.T..

    L'appello di S.L. e stato rigettato dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza del 23/5/2005 sulla base di una pluralità di rationes decidendi, osservando:

    - che non v'è prova di esborsi dei genitori a favore dell'appellata M.T.;

    - che gli eventuali esborsi sostenuti dal padre non implicano una dazione anche da parte della madre (della cui eredità si tratta) perchè la stessa attrice aveva dedotto che erano avvenuti negli anni 1965-1971 e, quindi, prima della riforma della comunione legale tra i coniugi, introdotta solo con la riforma del diritto di famiglia;

    - che la pretesa inadeguatezza dei redditi dell'appellata rispetto agli oneri economici sostenuti per l'acquisto dell'immobile e la sproporzione della sua ampiezza rispetto alle esigenze dell'appellata sono circostanze non rilevanti in mancanza di un qualsiasi collegamento tra le pretese esigenze finanziarie dell'appellata e le dazioni di denaro da parte di sua madre.

    Quanto alle richieste istruttorie - formulate con l'atto di appello (prove per testi) e all'udienza di precisazione delle conclusioni (produzioni documentali) e che costituiscono oggetto dei primi due motivi di ricorso, la Corte di Appello ha rilevato:

    - che il documento prodotto dall'appellante solo all'udienza di precisazione delle conclusioni non può essere prodotto; al riguardo richiama un precedente di questa Corte e precisamente la sentenza n. 5463/2002 (per un evidente errore materiale è indicata dalla Corte territoriale con l'errato numero 5643), che ha ritenuto che la facoltà di produrre nuovi documenti in appello deve essere esercitata, a pena di decadenza, con la costituzione in giudizio ed entro il termine all'uopo fissato dagli artt. 165 e 166 c.p.c.;

    - che le richieste di prove testimoniali sono state abbandonate nei giudizio di primo grado dopo la sentenza non definitiva e neppure riproposte con la precisazione delle conclusioni davanti al primo giudice; pertanto, secondo la Corte distrettuale, l'appellante è decaduta dalla prova testimoniale. S.L. propone ricorso affidato tre motivi; resiste con controricorso S.M. T. che deposita memoria.
    Diritto
    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. e l'omesso esame di un documento decisivo con riferimento:

    a) alla mancata ammissione di un documento costituito da una lettera in data 19/4/1982 nella quale S.M.T. scrive al fratello pregandolo (a dire della ricorrente) di parlare con gli altri e di procedere velocemente alla cointestazione del bene riconoscendo alla scrivente M.T. i 2/9 dell'immobile; nel documento è contenuto un riferimento alla vendita al padre, che, secondo la ricorrente significherebbe retrocessione; il documento sarebbe pervenuto nella disponibilità della ricorrente solo pochi giorni prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni in appello;

    b) alla mancata ammissione dei verbali di inventario, comprovanti, a suo dire, l'accettazione dell'eredità materna.

    La ricorrente sostiene:

    - che il giudice di appello aveva l'obbligo di ammettere ed esaminare i nuovi documenti trattandosi di prove precostituite e non di prove costituende alle quali ultime solamente si applica il divieto di nuove prove;

    - che la produzione della lettera 19/4/1982 non poteva essere effettuata al momento della costituzione nel giudizio di appello perchè reperita solo prima della precisazione delle conclusioni;

    - che il documento era decisivo;

    che la mancata ammissione del documento ne ha comportato la mancata valutazione e, quindi, il vizio di motivazione.

    1.1 Il motivo è manifestamente infondato sotto ogni profilo.

    In primo luogo, la censura relativa alla mancata ammissione dei verbali di inventario, comprovanti, a suo dire, l'accettazione dell'eredità materna è inammissibile per manifesta irrilevanza in quanto i documenti, asseritamente diretti a provare la sua accettazione della eredità con beneficio di inventario, sono del tutto irrilevanti rispetto alla ratio decidendi per la quale non si è esclusa l'ammissibilità della domanda di riduzione (la convenuta aveva sostenuto che ai sensi dell'art. 564 c.c., essendo la erede pretermessa, per l'esercizio dell'azione di riduzione nei suoi confronti occorresse l'accettazione con beneficio di inventario).

    La Corte territoriale, invece, ha rigettato la domanda per la mancata prova che l'immobile fosse stato acquistato con una contribuzione in denaro della madre delle due sorelle (rispettivamente attrice e convenuta); pertanto viene meno lo stesso interesse a dolersi della mancata ammissione dei verbali di inventario in quanto l'azione di riduzione, rigettata nel merito, è stata implicitamente ritenuta ammissibile.

    Quanto alla lettera 19/4/1982 che S.M.T. avrebbe inviato al fratello M., il vizio di motivazione non sussiste perchè il giudice di appello ha rilevato l'inammissibilità delle produzione e quindi non doveva valutare il documento; quanto alla motivazione sull'inammissibilità della produzione, la stessa si ricava inequivocabilmente dall'espresso riferimento al fatto che la produzione era avvenuta solo in sede di precisazione delle conclusioni in appello e dal richiamo alla sentenza n. 5463/2002 di questa Corte che, come sopra riferito, ha ritenuto che la facoltà di produrre nuova documenti in appello deve essere esercitata, a pena di decadenza, con la costituzione in giudizio ed entro il termine all'uopo fissato dagli artt. 165 e 166 c.p.c..

    L'art. 345 c.p.c. (nella formulazione vigente ratione temporis e anteriore alla riforma di cui alla L. n. 69 del 2009), in ordine alle nuove prove in appello (comprese le prove documentali: v. Cass. S.U. 20/4/2005 n. 8203) fissa presupposti perchè tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, possano trovare ingresso in sede di gravame, ossia, alternativamente, la dimostrazione che le parti non hanno potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad esse non imputabile, ovvero il convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione, ma sempre che essi siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, a meno che la loro formazione non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo.

    Nella sentenza impugnata l'inammissibilità è stata ritenuta non già perchè il documento è stato prodotto per la prima volta in appello, bensì perchè la produzione è avvenuta solo nel corso del giudizio di secondo grado, anzichè in sede di costituzione come prescritto dal codice di rito a pena di decadenza. Tale statuizione non merita censura, essendo conforme all'orientamento - già espresso da questa Corte in molteplici pronunce antecedenti al citato arresto delle sezioni unite del 2005 (cfr. ex multis n. 12731/2011 e, ivi, i richiami a Cass. n. 6528/2004; n. 5463/2002; n. 7510/2001) che fonda le sue ragioni, da un lato, sul disposto degli artt. 163 e 166 c.p.c. richiamati dall'art. 342 c.p.c., comma 1 e art. 347 c.p.c., comma 1 e dall'altro sull'esigenza di concentrare, ancor più nel processo di appello, le attività assertive e probatorie nella fase iniziale del procedimento (sempre che ovviamente la formazione dei documenti da esibire non sia successiva).

    Nel ricorso per cassazione si afferma che il documento non poteva essere prodotto anteriormente perchè "non in possesso della sig.ra S.L., ma reperito dopo l'introduzione del giudizio di appello".

    L'affermazione è priva dell'indicazione di qualsiasi elemento che possa consentire la verifica della sua veridicità così che non integra la necessaria dimostrazione che non era stata possibile una tempestiva produzione.

    Per completezza di motivazione va ulteriormente osservato che siccome è stata dedotta in sede di legittimità la violazione di norma processuale (art. 345 c.p.c.) e, quindi, un error In procedendo (malgrado l'erroneo richiamo, in ricorso, all'art. 360 c.p.c., n. 3 che attiene agli errores in iudicando), per la mancata ammissione di un documento che la ricorrente ritiene decisivo la Corte di cassazione, chiamata ad accertare un "error in procedendo", è giudice anche del fatto, ed è quindi tenuta a stabilire essa stessa se il documento è indispensabile; cfr. Cass. 16/10/2009 n. 14098;

    Cass. 15/11/2011 n. 23963).

    Ma anche sotto questo diverso profilo il motivo è manifestamente infondato perchè dall'ipotetica ammissione di non essere proprietaria dell'intero bene e dal riferimento alla possibile vendita al padre non può in alcun modo desumersi un riconoscimento che l'acquisto è avvenuto con la contribuzione della madre Pertanto la prova documentale manca anche di ogni ragionevole indicazione circa il requisito di indispensabilità del documento, tale da comportare il ribaltamento della sentenza di prime cure.

    2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. e sostiene che il giudice di appello avrebbe errato nel ritenerla decaduta dalla prova testimoniale in quanto i fatti che essa intendeva provare non erano fatti nuovi e, quindi, non era applicabile il divieto di prove nuove in appello di cui all'art. 345 c.p.c..

    2.1 Il motivo è manifestamente infondato.

    La prova testimoniale richiesta con l'atto di appello non poteva e non doveva essere ammessa proprio per la mancanza del requisito della novità e per la decadenza in cui era incorsa l'appellante per avervi, sia pur implicitamente, rinunciato in primo grado. Come più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte, la pronuncia di decadenza dalla prova (nella specie, testimoniale) può legittimamente essere contenuta nel provvedimento di chiusura dell'istruzione e nell'invito rivolto alle parli alla precisazione delle conclusioni, con conseguente preclusione, per la parte interessata, di ogni ulteriore richiesta di articolazione dello stesso mezzo istruttorie) in secondo grado; infatti, allorchè il giudice dichiara chiusa l'istruttoria ed invita le parti alla precisazione delle conclusioni, le stesse decadono dai mezzi istruttori non assunti indipendentemente da una espressa dichiarazione di decadenza (Cass. 22/5/1991 n. 5751; Cass. 30/5/2005 n. 11394; Cass. 25/10/2006 n. 22843) e la prova non può essere riproposta in appello proprio in quanto non si tratta di prova nuova, ma di prova già dedotta in prime cure e abbandonata. A tali principi si è uniformata la Corte territoriale.

    3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza sostenendo che il giudice di appello ha sottovalutato e non adeguatamente motivato sugli indizi idonei a fare ritenere l'esistenza della donazione indiretta costituiti:

    a) dalla circostanza che S.T. aveva contestato che la sorella Lucia avesse accettato l'eredità materna;

    b) la mancata impugnazione da parte della sorella Teresa del testamento della madre che l'aveva espressamente esclusa dalle proprie disposizioni testamentarie, dal che si doveva desumere che essa aveva già ricevuto donazioni ben maggiori della legittima.

    3.1 Gli elementi indiziari esposti nel motivo appaiono, all'evidenza, di totale irrilevanza ai fini della prova dei le elargizioni materne dirette all'acquisto dell'immobile:

    - la contestazione, nel processo, del l'accettazione dell'eredità materna da parte della sorella prova soltanto il ricorso ad uno strumento processuale diretto a contrastare la pretesa avversaria e non costituisce certamente indizio della fondatezza della pretesa;

    - la mancata impugnazione del testamento che esclude la convenuta dalla successione non può valere neppure come semplice indizio non sussistendo, neppure sotto il profilo meramente logico, un collegamento univoco tra la rinuncia a far valere il diritto sull'eredità della madre (della quale neppure si conosce l'entità) e il percepimento di somme di denaro dalla madre in vita e specificamente dirette all'acquisto dell'immobile. Ne discende che il giudice di appello, non considerando e non valutando gli evidenziati indizi che risultano all'evidenza irrilevanti, non è incorso nel vizio di motivazione denunciatile con il ricorso per cassazione e che sussiste scio quando la motivazione sia carente su un "punto decisivo" (nella formulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5 vigente prima della modifica apportata dalla L. n. 40 del 2006).

    4. Il ricorso deve essere rigettato con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.
    PQM
    P.Q.M.

    La Corte rigetta il ricorso e condanna S.L. a pagare a S.M.T. le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

    Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2012.

    Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013
Avv. Antonino Sugamele

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