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Sentenza

SUCCESSIONE - Nullità del testamento olografo non autografo e litisconsorzio nec...
SUCCESSIONE - Nullità del testamento olografo non autografo e litisconsorzio necessario nel giudizio successorio (Cc, articoli 572, 590, 606, 612, 620 e 1720; Cpc, articoli 96, 106, 156, comma 3, 173 e 269)
    Tribunale Como, sezione II, sentenza 13 marzo 2026 n. 152
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. …/2025 r.g. promossa da:
P1 (C.F.(...)), con il patrocinio dell'avv. …
ATTORE
contro
C1 (C.F.(...)), con il patrocinio dell'avv. …
C2 (C.F.(...)), con il patrocinio dell'avv. …
C3 (C.F.(...) e C4 (C.F.(...), con il patrocinio dell'avv. …
CONVENUTI
C5 C.F.(...), con il patrocinio dell'avv….) …(C.F.(...), contumace
TERZI CHIAMATI
C6 con il patrocinio dell'avv. …
INTERVENUTA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, P1 deduceva che il testamento olografo datato 13.12.2020
di C6 - deceduta il 2022 a (...) pubblicato il 3/10/2022 dal notaio X1 di Milano, su richiesta
dell'esecutrice testamentaria avv. C5 nel quale veniva indicata quale erede testamentaria universale
la Parrocchia dei X di (...) - era affetto da nullità, come già rilevato dal notaio, perché la scheda
testamentaria non era stata interamente scritta a mano da C6 vizio di cui anche l'avv C5 si era
dichiarata perfettamente consapevole, per cui, quale figlio della sorella della madre della defunta, e
quindi suo erede legittimo, in quanto parente entro il sesto grado, chiedeva di dichiarare la nullità
ex art. 606 c.c. della scheda testamentaria datata 13.12.2020 di C6
Si costituiva la C10 che chiedeva la chiamata in giudizio ex art. 106 c.p.c. dell'avv. C5 nominata
esecutrice testamentaria e di PC, cugino anch'egli di C6 stante la necessità del litisconsorzio tra tutti
gli eredi legittimi; deduceva inoltre, il mancato esperimento della mediazione con tutti loro e
comunque, la possibilità di rispettare la volontà del testatore, dando esecuzione a un testamento
nullo.
Si costituiva C2 che rivendicava la titolarità di una posizione giuridica identica a quella dell'attore e
aderiva alla sua domanda. Deduceva inoltre la responsabilità ex art. 96 c.p.c. della C1 che, pur
manifestando l'intenzione di rinunciare formalmente all'eredità in proprio favore, non l'aveva mai
formalizzata, costringendo così gli eredi legittimi ad avviare la mediazione e poi, a promuovere e/o
a partecipare al presente giudizio per la tutela dei propri diritti successori.
Si costituivano anche C3 e C4 che aderivano alla domanda dell'attore e deducevano anch'essi la
responsabilità della Parrocchia ex art. 96 epe per lite temeraria.
Interveniva volontariamente pure l'Eredità giacente di C6 in persona del curatore, che eccepiva la
mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di PC, un altro erede legittimo e
l'improcedibilità del giudizio, per mancata convocazione, nella mediazione già esperita, di tutti i
litisconsorti necessari.
Rinviata la prima udienza, per consentire la chiamata dei terzi, si costituiva solo C5 nonostante la
mancata notifica del decreto del giudice unitamente all'atto di citazione per la sua chiamata in
giudizio, e giustificava la pubblicazione del testamento in quanto P1 per primo rispetto agli altri
parenti, sapeva della volontà di C6 di lasciare ogni suo bene alla Parrocchia, per cui si presumeva
che nessuno avrebbe impugnato il testamento, e di comune accordo con C1 , aveva accettato di
anticipare le spese per pagare al notaio la pubblicazione del testamento - dove dava atto della nullità,
a propria tutela - non potendo gratuitamente occuparsi dell'ufficio di esecutore testamentario con
un onere tanto gravoso, di cui nessuno le aveva chiesto prima il consenso e poi, di farsene carico,
anche se non aveva potuto formalmente rinunciarvi, essendo l'atto nullo al pari della sua nomina.
Aggiungeva che oltre all'attore, anche C2 , C3 e C4 avevano ricevuto, tramite il loro legale, la lettera
con cui il Parroco dichiarava che avrebbe rinunciato all'eredità, per cui, stante la nullità del
testamento, non era comprensibile il motivo per il quale la Parrocchia aveva dato seguito alla
ingiusta procedura di "accaparramento" dell'eredità Chiedeva infine, in via riconvenzionale alla
Parrocchia, la restituzione dell'importo di Euro 1.688,00 liquidato al notaio per la pubblicazione del
testamento.
All'udienza del 12/3/2026 la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
La chiamata in causa di C5
L'esecutore testamentario, C5 ha chiesto di dichiarare la nullità l'atto di citazione per la sua chiamata
in giudizio, notificatole in assenza del provvedimento del giudice che l'aveva autorizzata. L'art. 269
epe non prevede affatto che l'atto di citazione per la chiamata di terzo debba essere notificato, e per
giunta a pena di nullità, con il decreto del giudice che l'ha autorizzata, per cui è sufficiente che questo
sia solo menzionato.
In ogni caso la costituzione della parte ha sanato ogni vizio sulla ritualità della sua chiamata ex art.
156 co 3 c.p.c., per cui l'eccezione dev'essere respinta.
Il litisconsorzio necessario
Il giudizio ha per oggetto l'accertamento della nullità del testamento olografo di C6 pubblicato il
3/10/2022 dal notaio X1 di Milano.
C6 nubile, non aveva avuto figli e alla sua morte, non erano più in vita, oltre ai genitori, anche l'unico
fratello.
Sono quindi parti necessarie del giudizio i parenti ex art. 572 c.c., che in caso di accoglimento della
domanda, sarebbero chiamati all'eredità, oltre ovviamente, alla Parrocchia dei X, nominata erede
universale.
Deve ritenersi litisconsorte necessario anche l'esecutore testamentario, perché la nullità del
testamento comporterebbe inevitabilmente, anche la cessazione del suo ufficio (vd Cass. 78/1967).
Potrebbe dubitarsi in astratto, della necessaria partecipazione al giudizio dell'eredità giacente, posto
che nessuna delle altre parti è nel possesso dei beni che ne fanno parte e C2 (e poi anche l'attore, con
C3 e C4) ha chiesto la restituzione e la consegna dei beni ereditari e degli eventuali frutti solo nei
confronti dell'erede testamentario designato cioè la C1, qualora, nelle more, ne fosse eventualmente
entrato nel possesso.
Tuttavia, proprio la nomina di un esecutore testamentario che se confermata, potrebbe mettere in
discussione gran parte delle funzioni del curatore dell'eredità giacente, rende necessaria la
partecipazione al giudizio anche di quest'ultima.
In ogni caso, essendo stato citato in giudizio dalla Parrocchia pure l'ultimo parente noto, PC, rimasto
contumace, non vi sono parti necessarie pretermesse.
La mediazione
C11, l'esecutore testamentario e il curatore dell'eredità giacente hanno eccepito la mancata
partecipazione di tutti i litisconsorti necessari alla mediazione che preceduto l'inizio della causa.
Alla mediazione hanno partecipato oltre all'attore, in rappresentanza anche di C2, C3 e C4 e la C1 ,
ma all'incontro del 5/12/2023 le parti davano atto dell'impossibilità di raggiungere un accordo
conciliativo.
Posto che nel presente giudizio le parti costituite hanno confermato l'indisponibilità a un accordo,
eventualmente anche in sede di mediazione demandata, e che PC ha dimostrato di non aver alcun
interesse all'esito del giudizio e quindi anche a un accordo per evitarlo, è logico ritenere che se anche
fosse dato termine alle parti di dare avvio a una nuova mediazione, con la partecipazione di tutte le
parti necessarie sopra indicate, l'esito non sarebbe assolutamente diverso, con il solo effetto di un
inutile perdita di tempo e aggravio di spese.
Di conseguenza, dal momento che il procedimento di mediazione è stato comunque esperito prima
dell'inizio della causa e la sua rinnovazione non porterebbe sicuramente a un esito diverso, deve
ritenersi assolta la condizione di procedibilità del giudizio.
La nullità del testamento
Significativamente è la sola questione oggetto di causa che risulta pacifica tra le parti, in quanto nel
testamento di C6 l'unica parte scritta a mano è la sottoscrizione del testo, interamente scritto con
strumenti meccanici, con la conseguente mancanza del requisito dell'autografia, sanzionata con la
nullità dall'art. 606 c.c..
Di conseguenza, devono essere dichiarati eredi legittimi P1 C2 C3, C4 e PC.
Le ulteriori domande di C2
Non può essere ordinata la trascrizione dell'accettazione dell'eredità per C2 e gli altri tre eredi che
nel chiedere la nullità del testamento, hanno fatto valere tale loro qualità, in assenza dei dati
identificativi degli immobili caduti in successione.
La domanda di restituzione e consegna dei beni ereditari e degli eventuali frutti, da parte dell'erede
testamentario designato, cioè la C1, qualora, nelle more, fosse eventualmente entrato nel possesso
dei predetti beni, dev'essere respinta, non risultando il verificarsi di tale condizione.
La nullità della nomina dell'esecutore testamentario resta assorbita dalla nullità del testamento.
Dev'essere respinta la domanda di condanna della Parrocchia o, in subordine, dell'asse ereditario, al
pagamento delle spese di pubblicazione del testamento, che C2 non ha sostenuto, per cui è priva di
interesse ad agire.
Dev'essere analogamente respinta la domanda di condanna della Parrocchia o, in subordine,
dell'asse ereditario, al pagamento delle spese connesse alla gestione dell'eredità giacente, trattandosi
di procedura di volontaria giurisdizione, le cui spese saranno liquidate in tale sede.
La domanda riconvenzionale di C5
La pubblicazione del testamento è stata richiesta dall'esecutore testamentario, C5 che in via
riconvenzionale, nelle conclusioni finali della comparsa di costituzione, ha chiesto "la restituzione
dell'importo liquidato al notaio per detto incombente e per la successiva richiesta della copia inviata
alla curia, per un tortale di Euro 1.688,00 evidenziando le tracce lasciate tanto dalla diocesi di Milano,
tanto dal Parroco di X ai documenti 5 e 6, laddove la Diocesi inviata invita la terza chiamata a
rivolgersi agli eredi legittimi, il C8 proponendole il rimborso a patto che si proceda come esecutore".
Poiché nulla di più è stato precisato nella precedente parte espositiva della memoria la C1, con la
prima memoria ex art. 173-ter c.p.c., ha eccepito la nullità della domanda di condanna, per la sua
genericità, aggiungendo comunque che nulla era "dovuto alla esecutrice testamentaria alla luce della
nullità dell'atto con cui è stata chiamata all'eredità".
Solo con la memoria ex art. 173-ter n. 3) c.p.c., la terza chiamata ha precisato "che la domanda
riconvenzionale è chiaramente svolta nei confronti della C1, unica parte morosa nel pagamento degli
importi richiesti dalla convenuta terza chiamata".
Premessa la tardività di tale precisazione, contenuta nell'ultima memoria, destinata alla sola
contestazione di eventuali nuove eccezioni e alla deduzione della prova contraria, occorre osservare
che la nullità della domanda presuppone che sia omesso o assolutamente incerto il suo oggetto e
quindi, nel caso di domanda di condanna al pagamento di una somma, anche il soggetto che ne è
debitore.
In particolare, viene esclusa la nullità nel caso in cui il "petitum sia individuabile attraverso un esame
complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule
sacramentali o solenni, poiché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate
dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo" (Cass. 18783/2009).
Pur con tutte le lacune sopra indicate, la domanda della terza chiamata individua come soggetti
tenuti alla restituzione della somma dalla stessa versata per la pubblicazione del testamento, la Curia
e la C1, che peraltro ha indirettamente confermato di ritenersi il soggetto dest inatario della
domanda, contestando la qualità di debitrice, per la nullità del testamento che nominava l'avv. C5
esecutore testamentario.
Delle obbligazioni assunte dall'esecutore testamentario risponde normalmente l'eredità ex art. 612
c.c..
Premesso che l'art. 620 c.c. impone a chi sia in possesso di un testamento olografo di chiedere la
pubblicazione e tale obbligo non trova alcuna deroga neppure nell'ipotesi che fosse chiaramente
nullo, in quanto agli interessati sarebbe comunque concessa la facoltà di darvi volontaria esecuzione,
ai sensi dell'art. 590 c.c., l'esecutore testamentario non ha inteso rivolgere la domanda
riconvenzionale nei confronti dell'eredità giacente, né tantomeno degli eredi (l'attore, C2 C3 C4 né
del chiamato all'eredità ( PC ), avendola proposta solo contro la C1
Questa con mail 19/6/2024, si è dichiarata disponibile a rimborsare all'avv. C5 la spesa di Euro
1.500.00 per la pubblicazione del testamento ma "in via bonaria e senza riconoscimento del debito",
in cambio dell'accettazione della nomina di esecutore testamentario, condizione rivelatasi
impossibile, stante la nullità del testamento e quindi anche della nomina quale esecutore
testamentario, per cui tale proposta non ha avuto più alcun seguito.
L'avv C5 non ha neppure dimostrato (le mail prodotte sono successive alla pubblicazione del
testamento) di aver ricevuto dalla Parrocchia il mandato alla pubblicazione del testamento, con il
suo conseguente obbligo ex art. 1720 c.c. a rimborsare all'esecut ore le spese sostenute nel proprio
interesse. Pertanto, in mancanza di un accordo sull'addebito delle spese per la pubblicazione del
testamento a carico della Parrocchia, la domanda riconvenzionale dev'essere respinta.
La domanda della C11 ha chiesto in caso di accoglimento della domanda avversaria, di condannare
parte attrice/l'eredità giacente al pagamento delle somme dalla stessa anticipate per la pubblicazione
del testamento su iniziativa dell'avv. C5 e della protratta inerzia del sig. P1 Come già detto per C2 ,
la domanda è inammissibile per carenza di interesse ad agire perché non risulta che la Parrocchia
abbia anticipato somme per la pubblicazione del testamento.
La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Gli eredi legittimi hanno chiesto la condanna della C1 ex art. 96 c.p.c., per aver resistito in giudizio
con dolo o colpa grave.
La C1 si è costituita per eccepire la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli
interessati, anche nella fase della mediazione, la possibilità di dare esecuzione a un testamento nullo
da parte degli eredi, anche pro quota, e ha chiesto in caso di accoglimento della domanda avversaria,
di condannare parte attrice/l'eredità giacente al pagamento delle somme dalla stessa anticipate per
la pubblicazione del testamento, come appena detto.
In definitiva la C1 non ha contestato la nullità del testamento, limitandosi a invocare la possibilità di
una sua volontaria esecuzione, sperando forse in un ripensamento degli eredi, che avevano preso
parte alla mediazione, e comunque, da parte dell'ultimo, rimasto però contumace, della cui citazione
si è fatta carico, per cui la sua difesa non ha reso necessario il dispiego di ulteriore attività difensiva
da parte degli eredi, comunque onerati di agire in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità del
testamento, per aver dovuto replicare alla contestazione sulla mancata integrazione del
contraddittorio in sede di mediazione, sollevata anche dall'eredità giacente.
La domanda dev'essere pertanto respinta.
In considerazione della necessità per gli eredi di agire comunque in giudizio per ottenere la sentenza
di nullità del testamento e dell'aspirazione della Parrocchia di indurli, anche in parte, al rispetto delle
ultime volontà di C6 nonché alla natura delle altre questioni esaminate, oggettivamente controverse,
appare corretto compensare tra tutte le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
1. dichiara la nullità ex art. 606 c.c. del testamento in data 13.12.2020 di C6 deceduta il (...) 2022 a (...),
pubblicato il 3.10.2022 al n. (...) Rep., n.(...) Racc. e registrato a Milano il 7.10.2022 al n.(...) serie IT;
2. dichiara P1 C2, C3 , C4 e PC, eredi legittimi di C6
3. respinge le altre domande delle parti:
4. compensa le spese di giudizio.
Conclusione
Così deciso in Como, il 13 marzo 2026.
Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2026.
Avv. Antonino Sugamele

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