ESECUZIONE - Accettazione tacita dell’eredità e voltura catastale
(Cc articoli 475, 476, 2648 e 2650)
Tale atto, anche se di natura fiscale, assume rilevanza civilistica quando è accompagnato dal possesso dei beni ereditari e può essere utilizzato per ottenere una sentenza di mero accertamento trascrivibile, necessaria a ripristinare la continuità delle trascrizioni ai fini dell’esecuzione immobiliare. Parte ricorrente era creditrice nei confronti di Tizia sulla base di un titolo esecutivo. Dopo un tentativo infruttuoso di espropriazione presso terzi, promuoveva pignoramento su vari immobili di proprietà della debitrice, provenienti in parte da successione ereditaria della di lei madre. Il Giudice dell’Esecuzione rilevava la mancanza di continuità delle trascrizioni relativamente ai beni di provenienza ereditaria, ostacolando la procedura esecutiva. La ricorrente chiedeva l’accertamento dell’avvenuta accettazione tacita dell’eredità da parte della sua debitrice, evidenziando che quest’ultima aveva richiesto e ottenuto la voltura catastale degli immobili e ne aveva il possesso da circa 4 anni. Il Tribunale ha accolto la domanda, ritenendo che la voltura catastale e il possesso dei beni costituiscano atti concludenti di accettazione tacita dell’eredità. Ha quindi dichiarato la debitrice erede pura e semplice della madre e ordinato la trascrizione della sentenza per ripristinare la continuità delle trascrizioni.
Tribunale Perugia, Sez. II, sentenza 21 ottobre 2025 n. 1271 - Giudice Fiore
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Federico Fiore, ha
pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al N. 5031 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente
ad oggetto "Altri istituti in materia diritti reali, possesso e trascrizioni"
Tra
P.R.M.((C.F. (...)),) in proprio ex art. 88 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in
Perugia, Piazza (...)
ricorrente
e
S.N.(C.F. (...))
resistente/contumace
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 18.12.2024 P.R. ha esposto di essere creditrice nei
confronti della Signora N.S., in forza di titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza Rep. n (...),
pronunciata il 10.01.2023, dal Tribunale di Perugia nel procedimento n …/2017 R.G. e dopo aver
intentato infruttuosamente un procedimento per espropriazione presso terzi, in data 24.2.2024 aveva
promosso pignoramento sui seguenti immobili di proprietà della debitrice:
immobile sito nel Comune di G.T., Catasto Fabbricati, Foglio n (...), Particella (...) sub (...), Cat (...),
Classe (...), consistenza 5 vani, superficie catastale mq 132, rendita catastale Euro 348,61, Via C.B.,
111, Piano T-1S e immobile sito nel Comune di G.T., Catasto Fabbricati Foglio (...), Particella (...) sub
(...), Cat (...), Classe (...), consistenza 4,5 vani, superficie catastale mq 103, rendita catastale Euro
313,75, Via C.B., 111, Piano 1 e immobile sito nel Comune di G.T., Catasto Fabbricati, Foglio (...),
Particella (...) sub (...), Cat (...), Classe (...), consistenza 45 mq, superficie catastale mq 57, rendita
catastale Euro69,72, Via A.P.P. T;
Immobili siti nel Comune di G.T., Catasto dei Terreni: Foglio (...), particella (...), P.C., Classe (...), ha
08, ca 70; Foglio (...), particella (...), B.C., Classe (...), ha 07, ca 30; Foglio (...), particella (...), S., Classe
(...), ha 04, ca 10; Foglio (...), particella (...), P., Classe (...), ha 07, ca (...). L'atto di pignoramento veniva
regolarmente trascritto e la ricorrente provvedeva alla iscrizione a ruolo del pignoramento per
esecuzione immobiliare dinanzi al Tribunale di Perugia (RG Es 51/2024). All'udienza del 29.10.2024
fissata ex art. 569 c.p.c., il Giudice dell'Esecuzione rilevava la mancanza della continuità delle
trascrizioni con riferimento ai beni pignorati di provenienza ereditaria, pervenuti alla S.N. in ragione
d 1/2 in virtù di successione legittima della madre P.E. nata a G.T. il (...) deceduta il 20 aprile 2020 la
cui dichiarazione di successione era stata registrata all'Agenzia delle entrate di Perugia in data 10
maggio 2021 al n. 183.995 volume 88888 trascritta all'Agenzia del territorio di Perugia l'11 maggio
2021 al n. 9152 di formalità.
La ricorrente, dopo aver presentato istanza di mediazione cui la resistente non partecipava, chiedeva
giudizialmente l'accertamento della intervenuta accettazione tacita da parte della resistente della
eredità devoluta da P.E. avendo la S. richiesto ed ottenuto la volturazione catastale a proprio nome
delle unità immobiliari oggetto di espropriazione immobiliare. La ricorrente rilevava inoltre, che
N.S., risiedeva nell'immobile sito in G.T., Via C.B. 111 e si trovava nel possesso dei beni ereditari in
oggetto da circa 4 anni quanto alla quota ereditaria derivante dalla successione della madre deceduta
nel 2020, come confermato ed attestato dalla relazione del C.G. IVG e dal certificato di residenza. Per
questi motivi la ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia il Tribunale
adito, disattesa ogni contraria e diversa eccezione, deduzione ed istanza,
Accertare l'intervenuta accettazione tacita di eredità ex articolo 476 del codice civile da parte di N.S.
e dichiarare che N.S. è unica erede pura e semplice dell'eredità, in virtù di successione legittima,
della madre P.E. (nata a G.T. il (...)) deceduta il 20 aprile 2020, devoluta interamente all'unica figlia
S.N., per la quota di 1/2 (un mezzo) di piena proprietà sugli immobili in G.T. censiti in catasto
fabbricati al foglio (...) p.lla (...) sub (...)-(...)- e (...) ed al catasto terreni al foglio (...) p.lle (...)-(...) ed al
foglio (...) p.lle (...) e (...), nonchè per la quota di 1/2 per successione legittima del padre S.F. (nato a
G.T. il (...)) deceduto a G.T. il (...), devoluta al coniuge P.E. ed all'unica figlia S.N., per la P.
PROPRIETA’ sugli immobili in G.T. censiti in catasto fabbricati al foglio (...) p.lla (...) sub (...)-(...)- e
(...) ed al catasto terreni al foglio (...) p.lle (...)-(...) ed al foglio (...) p.lle (...) e (...) lasciata dalla madre
deceduta in il sia in relazione all'eredità lasciata dal padre deceduto a il ed il conseguente acquisto
iure ereditatis della piena proprietà sugli immobili di seguito indicati:
diritti di piena proprietà 1/1 su:
immobile sito nel Comune di G.T., Catasto Fabbricati, Foglio n (...), Particella (...) sub (...), Cat (...),
Classe (...), consistenza 5 vani, superficie catastale mq 132, rendita catastale Euro 348,61, Via C.B.,
111, Piano T-1S e immobile sito nel Comune di G.T., Catasto Fabbricati Foglio (...), Particella (...) sub
(...), Cat (...), Classe (...), consistenza 4,5 vani, superficie catastale mq 103, renditacatastale Euro
313,75, Via C.B., 111, Piano 1 e immobile sito nel Comune di G.T., Catasto Fabbricati, Foglio (...),
Particella (...) sub (...), Cat (...), Classe (...), consistenza 45 mq, superficie catastale mq 57, rendita
catastale Euro69,72, Via A.P.P. T
- diritti di piena proprietà 1/1 su:
Immobili siti nel Comune di G.T., Catasto dei Terreni: Foglio (...), particella (...), P.C., Classe (...), ha
08, ca 70; Foglio (...), particella (...), B.C., Classe (...), ha 07, ca 30; Foglio (...), particella (...), S., Classe
(...), ha 04, ca 10; Foglio (...), particella (...), P., Classe (...), ha 07, ca 70.
E per l'effetto ordini la trascrizione dell'emananda sentenza.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio".
1.2. Con decreto del 8.1.2025 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno
14.10.2025 con assegnazione alla ricorrente dei termini di legge per la notificazione del ricorso e del
decreto di fissazione di udienza. A detta udienza veniva dichiarata la contumacia di S.N. e la
ricorrente veniva autorizzata a precisare le proprie conclusioni riservandosi il Giudice, la decisione
nei termini previsti dall'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda proposta dalla ricorrente merita di essere accolta.
La azione esperita, ascrivibile al novero delle azioni di mero accertamento, è strumentale a ottenere
un provvedimento, la cui trascrizione, ai sensi dell'art. 2648, co. 3, c.c., assicurando la continuità delle
trascrizioni in relazione all'immobile di interesse (art. 2650 c.c.), consente di procedere alla vendita
giudiziaria dell'immobile oggetto di pignoramento. Come è noto l'accettazione della eredità può
essere espressa o tacita (art. 475 c.c.). L’ accettazione è tacita "quando il chiamato all'eredità compie
un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di
fare se non nella qualità di erede" (art. 476 c.c.).
È discusso se la fattispecie consti di un requisito soggettivo - la volontà di accettare la eredità che
accompagna l'atto -, e di un requisito oggettivo - il compimento di un atto dell'erede. Le diverse
opinioni tendono a convergere sul criterio di valutazione del comportamento, che deve essere
oggettivo, e sulla necessità che l'autore dell'atto sia consapevole di incidere sulla delazione o,
quantomeno, di disporre di beni ereditari. Il legislatore ha, inoltre, tipizzato alcuni atti del chiamato
alla eredità, il cui compimento importa accettazione (artt. 477, 478 c.c.).
In negativo, richiedendo l'art. 476 c.c. che l'atto compiuto corrisponda all'esercizio di un diritto
dell'erede, non importano accettazione della eredità quegli atti che costituiscono esercizio dei poteri
spettanti al chiamato alla eredità prima della accettazione. Il chiamato alla eredità può esercitare le
azioni possessorie a tutela dei beni ereditari e può compiere atti conservativi, di vigilanza e di
amministrazione temporanea, nonché può farsi autorizzare dalla autorità giudiziaria a vendere i
beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio (art. 460, commi
1 e 2, c.c.).
La ricorrente ha allegato, quali fatti costitutivi della propria domanda, l'avvenuta volturazione da
parte della resistente degli immobili facenti parte dell'asse ereditario della madre P.E. nonché il
possesso da parte della resistente dell'immobile sito in G.T., Via C.B. nel quale aveva da sempre
vissuto con la propria famiglia.
Con specifico riferimento alla voltura catastale, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale
secondo il quale, "l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un
atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella
qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in
essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e
significativi della volontà di accettare; ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di
natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta
dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non
solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile" (Cass. 4783/2007; Cass. n. 10796/2009;
Cass. 22317/2014; Cass 1438/2020; Cass. 11478/2021; Cass. 22769/2024).
La voltura catastale, pertanto, costituisce un atto di rilevanza civilistica idoneo a denotare nel
chiamato un contegno concludente di accettazione dell'eredità trattandosi di un adempimento che
non è curato d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate successivamente alla trascrizione della
dichiarazione di successione bensì è effettuato su impulso della parte interessata; esso possiede
valenza di accettazione di eredità anche qualora sia stato compiuto da un terzo, ben potendo operare
i generali istituti di mandato e di negotiorum gestio (cfr. Corte Appello Perugia, sentenza 467/2020).
Nel caso di specie, risulta documentalmente che i beni immobili oggetto di successione ereditaria
sono stati intestati catastalmente in proprietà esclusiva della resistente S.N. la quale era l'unica
legittimata ad effettuare la voltura, e pertanto tale adempimento può senz'altro riferirsi alla stessa,
desumendo da ciò la volontà inequivoca di accettare l'eredità della madre P.E..
Nel caso di specie, risulta, altresì, documentalmente provato che la resistente sia nel possesso dei
beni ereditari, essendo residente presso uno dei beni ereditari, in G.T., Via C.B. 111, come da
certificato di residenza in atti (cfr. doc. 11) e dalla relazione del C.G. del 27.6.2024 (cfr doc. 12).
Per quanto concerne il profilo della continuità delle trascrizioni invocato dalla ricorrente la Suprema
Corte ha affermato che la trascrizione può agevolmente avvenire solo nel caso in cui il chiamato
all'eredità abbia compiuto atti di accettazione che risultino da atto pubblico o da scrittura privata
autenticata od accertata giudizialmente. Qualora, invece, gli atti di accettazione compiuti dal
chiamato all'eredità non abbiano la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata od
accertata giudizialmente e, dunque, non siano trascrivibili, il creditore, nel corso della procedura
esecutiva e prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569 c.p.c., può proporre un
separato giudizio di accertamento della qualità di erede e, in tal modo, ottenere una sentenza di
mero accertamento da trascrivere nei registri immobiliari, ripristinando, in tal modo, la continuità
delle trascrizioni (Cass. Civ., n. 11638/2014).
In definitiva, dunque, S.N. deve essere dichiarata erede puro e semplice di P.E. nata a G.T. il (...) e
deceduta il 20 aprile 2020.
Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico della resistente in ragione del principio
della causalità e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal D.M. n. 147
del 2022, in base ai valori minimi dello scaglione tariffario compreso tra 26.000,00 - 52.000,00 (in
ragione del valore indeterminabile della vertenza) per tutte le fasi con esclusione della fase
istruttoria, non essendo stata la stessa svolta, tenuto conto della modesta complessità delle questioni
giuridiche trattate e della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte ricorrente accerta e dichiara che S.N., nata il (...), in G.T.,
ha acquistato la qualità di erede puro e semplice di P.E. nata a G.T. il (...) e deceduta il 20 aprile 2020,
avendo compiuto atti di accettazione tacita ex art. 476 c.c. su beni immobili appartenenti all'asse
ereditario della defunta;
condanna S.N. alla refusione delle spese legali in favore della ricorrente P.R.M. che si liquidano, in
assenza di notula in Euro 561,33 per spese ed in Euro 2.910,00 per onorari oltre rimborso spese
forfettarie nella misura del 15%, Iva e C.P.A;
ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di eseguire la trascrizione della presente
sentenza ai sensi dell'art. 2648 c.c. con esonero da ogni sua responsabilità
Conclusione
Così deciso in Perugia, il 21 ottobre 2025.
Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2025. 13-12-2025 11:00
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