Testamento olografo. La dicitura “impedito a firmare” sulla carta d’identità del de cuius, non è elemento dirimente, se non è specificato che il soggetto fosse impedito a firmare in quanto analfabeta, potendo in concreto l’impedimento derivare anche da altra causa (ad esempio di natura fisica o comunque connessa allo stato di salute), e potendo essere anche temporaneo.
Tribunale Campobasso, sentenza 22 aprile 2025 n. 334 – Pres. Carissimi; Rel. Luciani
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- dott.ssa Claudia Carissimi - Presidente
- dott.ssa Rossella Casillo - Giudice
- dott.ssa Emanuela Luciani - Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi al n. …/2021 R.G.
TRA
P1 (C.F. (...)), P2 (C.F. (...), P3 (C.F. (...)), P4 (C.F. (...) ) e P5 (C.F. (...)), rappresentati e difesi dagli avv.ti
…
- attori -
E
C1 (C.F. (...)), C2 (C.F. (...)) e C3 (C.F. (...)), rappresentati e difesi dagli avv.ti …
- convenuti -
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato P1 P2 , P3 , P4 e P5 hanno convenuto in giudizio C1 C2
e C3 , esponendo:
- di essere eredi (i P1 in qualità di nipoti, P5 in qualità di figlia) di X1 , deceduto in (CB) in data 2017;
- che in data 13.03.2018 C2 , figlio del de cuius, ha depositato innanzi al notaio per la pu (...) venuta
in pari data, un testamento olografo datato 6.09.2015, nel quale è scritto, testualmente: "Lascio a mia
figlia C3 e a mio figlio C2 la casa dove risiede. 06-09-2015 X2;
- che il de cuius era analfabeta, e che quindi mai avrebbe potuto redigere un testamento olografo di
suo pugno;
- che nella dichiarazione di successione presentata da C2 sono riportati quali eredi solo il predetto e
sua sorella C3 , ai quali tuttavia il de cuius ha lasciato per testamento solo la casa, mentre l'attivo
riportato nella denuncia è composto anche da altri beni, sui quali concorrono gli altri eredi;
- che dalle disposizioni testamentarie risulterebbe altresì violata la legittima. Hanno dunque chiesto:
- di accertare e dichiarare la falsità del testamento olografo di cui sopra e di dichiararne la nullità
- di aprire la successione testamentaria ope legis e dichiarare la loro qualità di eredi;
- di condannare i convenuti alla restituzione dei beni ereditari acquistati in virtù delle disposizioni
testamentarie invalide, nonché dei frutti;
- in via subordinata e per l'effetto di tale accertamento, di dichiarare l'indegnità dei convenuti alla
successione, ex art. 463 c.c., con conseguente decadenza dai diritti successori e condanna alla
restituzione dei beni ereditari in loro possesso e dei frutti percepiti;
- in via ulteriormente subordinata, di accertare e dichiarare la violazione dell'art. 542 c.c. e, per
l'effetto, dichiarare nullo e/o annullabile il testamento, rideterminando le quote;
- di accertare e dichiarare la nullità della dichiarazione di successione, in quanto basata su una
dichiarazione non corrispondente alla presunta volontà del de cuius.
Con comparsa del 13.10.2021 si sono costituiti in giudizio C1 C2 e C3 , chiedendo:
a) di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di C1 rispetto all'azione di
accertamento negativo del testamento olografo, trattandosi di soggetto estraneo e non beneficiario
delle impugnate disposizioni testamentarie;
b) di ordinare agli attori l'integrazione del contraddittorio nei confronti di C4 , figlio pretermesso del
de cuius X1 ;
c) nel merito, in via principale, di rigettare la domanda di nullità del testamento olografo e le altre
domande presupposte e conseguenti, ivi compresa la domanda di dichiarazione di indegnità dei
convenuti;
d) di rigettare la domanda tesa ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione della violazione della
legittima, per essere la domanda stata irritualmente proposta con il medesimo atto di accertamento
negativo, anziché con azione di riduzione ex artt. 554 e ss. c.c.;
e) sempre in via subordinata e pregiudiziale, di pronunciare l'inammissibilità dell'azione tesa ad
ottenere l’accertamento e la dichiarazione della violazione della legittima, per difetto della
condizione per l'esercizio della stessa prevista dall'art. 564 c.c. (accettazione dell'eredità con beneficio
di inventario);
f) di rigettare l'avversa domanda di violazione della legittima e le altre domande presupposte e
conseguenti, in quanto infondate e non provate;
g) nell'ipotesi di accoglimento delle avverse pretese, disporre che le quote di spettanza degli attori,
previa imputazione di quanto già percepito, vengano conferite in danaro, con eventuale
compensazione delle somme sostenute dagli attori per gli oneri funerari e di sepoltura
i) di accertare, in caso accoglimento delle avverse pretese, il diritto di C1 ex art. 540 c.c., di abitazione
sulla casa sita in (...) alla contrada e contraddistinta catastalmente al foglio , particelle , sub categoria
C/", 233 sub 1 Categoria C/6 e (...) sub ...) categoria A/2.
All'esito della prima udienza di trattazione il giudice precedentemente titolare della causa ha
disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di C4 , che non si è tuttavia costituito in
giudizio, nonostante la regolare notifica, ed è pertanto stato dichiarato contumace.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, nonché mediante la prova
testimoniale.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 28.10.2024, sostituita dal deposito di note
scritte ex art. 127 terc.p.c., riportandosi ai rispettivi atti.
All'esito lo scrivente giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con
assegnazione dei termini di cui all'art. 190c.p.c.
I. Sulla nullità del testamento olografo
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della
convenuta C1 (moglie del de cuius) rispetto alla domanda di accertamento del testamento olografo
datato 6.09.2015, in quanto, sebbene la predetta non sia beneficiaria delle impugnate disposizioni
testamentarie, è comunque litisconsorte necessaria nel presente giudizio, in quanto erede legittima.
Sul punto anche la Suprema Corte ha in più occasioni sostenuto come nel giudizio di impugnazione
di un testamento olografo per nullità, stante l'unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, sussiste
litisconsorzio necessario anche nei confronti di tutti gli eredi legittimi, atteso che l'eventuale
accoglimento della domanda porterebbe alla dichiarazione di invalidità del testamento ed alla
conseguente apertura della successione legittima (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 28043 del
05/10/2023; Sez. 2, Sentenza n. 4452 del 07/03/2016).
La domanda degli attori volta ad ottenere la dichiarazione di nullità del testamento olografo deve
essere tuttavia rigettata, alla luce delle considerazioni che seguono.
Giova premettere che il testamento olografo è il testamento scritto per intero, datato e sottoscritto di
mano del testatore (art. 602c.c.) e che esso è nullo quando manca l'autografia e la sottoscrizione (art.
606c.c.).
Ne consegue che l'accertamento della riconducibilità al de cuius della scrittura e della sottoscrizione
contenuta nel testamento assume fondamentale importanza ai fini del vaglio di validità.
Conformemente al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis,Cass.
Sez. Un. 15/06/2015 n. 12307; Cassazione Civile, sez. II, 17/11/2023 n. 31974), la parte che contesta
l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della
provenienza della scrittura, gravando su di essa l'onere della relativa prova, secondo i pr incipi
generali dettati in tema di accertamento negativo.
Si veda anche Cassazione civile sez. II, 17/08/2022, n. 24835, che ha precisato che la domanda
giudiziale di nullità del testamento olografo per difetto di autografia configura un'azione di
accertamento negativo della provenienza della scrittura.
Orbene, posto che l'azione proposta dagli attori nel caso di specie può essere qualificata come azione
di accertamento negativo della provenienza della scrittura dal de cuius, si rileva che non è stato da
loro assolto l'onere della prova circa la non autenticità del testamento di cui trattasi.
Sul punto si osserva che gli attori hanno contestato l'autenticità del testamento sulla base del rilievo
per cui il de cuius era analfabeta, asseritamente desumibile dai seguenti elementi:
- la sua carta d'identità (sulla quale mancava la firma e vi era la dicitura "impedito a firmare");
- una nota datata 16.02.2020, a firma dell'Ufficiale di Anagrafe del Comune di (...), indirizzata a P1
(uno degli attori), nella quale si afferma che al momento del rilascio della carta d'identità al sig. X1 ,
in data 14.01.2015, era stato scritto "impedito a firmare" perché il titolare della carta d'identità era
analfabeta;
- quanto riferito nel corso dell'istruttoria orale dai propri testi;
- la sentenza di condanna n. …/2024 emessa dal Tribunale di Campobasso in data 25/06/2024 nel
procedimento penale n. …/2022 R.G. Trib. a carico di C2 , imputato per i reati di cui agli artt. 491 c.p.
(falsità in testamento olografo), art. 482 c.p. (falsità materiale commessa dal privato) in relazione al
476 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), nonché art. 483 c.p.
(Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) in relazione all'art. 76 D.P.R. n. 445 del
2000.
Il Collegio ritiene tuttavia che i predetti elementi non siano sufficienti a corroborare la tesi attorea
circa la non autenticità del testamento.
La dicitura "impedito a firmare" sulla carta d'identità del de cuius, in atti, non appare infatti
dirimente, in quanto non è specificato che il predetto fosse impedito a firmare in quanto analfabeta,
potendo in concreto l'impedimento derivare anche da altra causa (ad esempio di natura fisica o
comunque connessa allo stato di salute), e potendo essere anche temporaneo.
Si osserva che ciò non è escluso nemmeno dal vigente art. 4 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), rubricato
"Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione", che al comma 1 dispone che "La dichiarazione di
chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del
dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in
presenza di un impedimento a sottoscrivere". La norma dispone che l'impedimento a sottoscrivere
viene attestato dal pubblico ufficiale, sia quando il soggetto "non sa", che quando il soggetto "non
può" firmare, e dunque conferma come la dicitura "impedito a firmare" non possa essere intesa come
univocamente riferita alla persona analfabeta, che "non sa" firmare.
Quanto alla citata nota del 16.02.2020, a firma dell'Ufficiale di Anagrafe, si osserva che essa non può
di certo essere definita come atto pubblico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2699 e ss. c.c., in quanto,
pur se sottoscritta da un soggetto che astrattamente riveste la qualifica di pubblico ufficiale, non è
un documento redatto "con le richieste formalità" (art. 2699c.c.), in quanto si tratta di una mera nota
informale di riscontro ad una richiesta di informazioni di uno degli attori.
Il documento non potrebbe comunque mai fare piena prova, fino a querela di falso, di dichiarazioni
della parte o di fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art.
2700c.c.), in quanto esso non è stato redatto contestualmente al rilascio della carta d'identità al sig.
C2 (avvenuta il 14.01.2025), ma oltre cinque anni dopo, né contiene alcun riferimento ad una
ipotetica dichiarazione resa dal sig. C2 e ricevuta da quello stesso pubblico ufficiale circa il suo
presunto analfabetismo.
La nota di cui trattasi ha dunque il valore probatorio tipico di un qualunque documento, ossia è
liberamente apprezzabile e valutabile da parte del giudice.
In merito all'istruttoria orale espletata nel presente giudizio si osserva poi che mentre i testi di parte
attrice hanno in linea di massima confermato la circostanza che il de cuius era analfabeta, i testi di
parte convenuta l'hanno smentita.
Si vedano ad esempio le dichiarazioni della teste T1 (nuora del de cuius e dimorante da ben 26 anni
al piano di sopra rispetto all'abitazione del de cuius), che ha negato la circostanza dell'analfabetismo
del suocero, affermando di averlo visto firmare qualcosa e che sapeva scrivere, per quanto non bene,
o quelle del teste X1 (nipote del de cuius), che nel negare la circostanza dell'an (...) nonno ha precisato
che lui ci giocava a carte, e che ricorda che il nonno "si segnava i punti", aggiungendo che "sapeva
fare il minimo indispensabile".
Si vedano anche le dichiarazioni del teste T2 (amico del de cuius), che ha affermato di conoscerlo da
anni e che il predetto più volte gli ha riferito "di aver lasciato una carta scritta in favore dei figli che
gli lasciava la proprietà e a volte ha parlato anche di aver lasciato testualmente "u testament".
Tornando ai testi di parte attrice escussi si osserva che essi sono tutti legati agli attori da vincoli molto
stretti di parentela, il che, per quanto non determini un divieto di testimoniare - per effetto della
sentenza della Corte Costituzionale n. 248 del 1974- comporta comunque la necessità di valutarne in
maniera più approfondita l'attendibilità.
Ebbene, il Collegio ritiene scarsamente attendibili i testi T3 T4 T5 e T6 in quanto trattasi dei coniugi
di alcuni degli attori (non è indicato se in comunione o in separazione dei beni), e dunque di soggetti
che sono portatori di un interesse concreto di carattere economico relativamente agli esiti della causa.
Si rileva poi che sorgono dei dubbi in merito alla loro attendibilità sulla base dello stesso tenore delle
loro affermazioni, in quanto tutti hanno sostenuto in maniera netta l'analfabetismo del de cuius, pur
basandosi su indici presuntivi o comunque piuttosto deboli: il non averlo mai visto scrivere (T4 , la
circostanza per cui bigliettini di auguri nelle occasioni festive o comunque altri scritti non erano
redatti da lui, ma da altro membro della famiglia (T4 T5 , T6, la circostanza per cui "lo diceva lui" (T3
T6.
Quanto poi alla richiamata sentenza di condanna n. …/2024 emessa dal Tribunale di Campobasso
in data 25/06/2024 nel procedimento penale n. …/2022 R.G. Trib. a carico di C2 , è chiaro che la stessa
non può spiegare alcuna efficacia nel presente giudizio civile, neppure sotto il profilo probatorio, in
quanto non ancora passata in giudicato (pende infatti il processo di appello avverso la stessa, come
comprovato dai convenuti).
Trattasi peraltro di pronuncia che contiene, a supporto della condanna, un generico riferimento alle
"prove orali e documentali in atti", senza nemmeno indicare quali esse siano state; né tali prove sono
state prodotte dagli attori in questa sede, così precludendo al Collegio la possibilità di valutarle e,
conseguentemente, di utilizzarle, onde formare il proprio convincimento.
Da ultimo, si osserva che a suffragio della circostanza per cui il de cuius sapesse scrivere, e dunque
non fosse completamente analfabeta, depone la documentazione prodotta in atti dai convenuti,
anche di pubblica valenza, ovverosia:
- la copia dell'atto di compravendita a rogito notar X3 rep. (...) n. (...) racc. n. (...), sottoscritto dal de
cuius in data 14.04.1975;
- la copia del ricorso depositato presso la Commissione Tributaria di Campobasso in data 16.11.1985,
a firma del de cuius;
- la copia della Patente di Guida sottoscritta dal de cuius e rilasciata dal Prefetto di Campobasso il
27.04.1988;
- la copia della scrittura privata stipulata in data 27.09.1965 tra C5 e il de cuius, recante la
sottoscrizione di quest'ultimo;
- la copia del verbale della Guardia Forestale dello Stato del 09.12.1974, sottoscritto dal de cuius.
In conclusione, in mancanza di elementi istruttori convergenti e pertanto idonei a comprovare
l'analfabetismo del testatore, sia in termini assoluti, sia al momento della redazione dell'atto di
ultima volontà, deve ritenersi che il predetto, pur non dotato di particolare cultura e abilità
espressiva, possedesse comunque quel grado minimo di competenza scrittoria, necessaria per
stendere le poche righe del testamento in questione.
Non essendo stata dichiarata la nullità del testamento, devono essere rigettate anche tutte le altre
domande attoree basate sul presupposto dell'intervenuta dichiarazione di nullità, con particolare
riferimento a quella di "condanna dei convenuti a restituire i beni ereditari acquistati in virtù
dell'invalidità delle disposizioni testamentarie, nonché dei frutti (...)".
Non meglio specificata appare invece la domanda mediante la quale gli attori, premessa l'auspicata
dichiarazione di falsità e nullità del testamento, hanno chiesto di "aprire la successione testamentaria
ope legis e dichiarare la qualità di eredi degli attori": appare infatti evidentemente contraddittorio da
un lato sostenere la nullità del testamento e dall'altro chiedere l'apertura della successione
testamentaria.
IL Sulla domanda di dichiarazione dell'indegnità a succedere dei convenuti
Anche tale domanda deve essere rigettata, in primo luogo in quanto formulata in maniera
estremamente generica, senza nemmeno indicare quali sarebbero le condotte poste in essere dai
convenuti dalle quali, secondo gli attori, tale indegnità deriverebbe.
In ogni caso, nemmeno l'unica ipotesi di cui all'art. 463 c.c. che, sulla base della loro prospettazione
generale, avrebbe potuto avere rilievo nel caso di specie (l'aver formato un testamento falso o averne
fatto scientemente uso), appare essersi verificata, per tutto quanto già ampiamente rappresentato nel
par. I.
III. Sulla nullità e/o annullabilità del testamento per violazione della legittima
Gli attori hanno chiesto altresì di accertare e dichiarare la violazione dell'art. 542 c.c. e, per l'effetto,
dichiarare nullo e/o annullabile il testamento, rideterminando le quote ereditarie.
Si osserva sul punto che i casi di invalidità del testamento (sub specie di nullità o annullabilità) sono
tassativamente previsti dal codice civile, e che non vi è alcuna norma che commini la sanzione della
nullità o dell'annullabilità del testamento nel caso di violazione delle norme sulla c.d. legittima.
Il Legislatore ha piuttosto previsto un rimedio specifico a tutela del legittimario che lamenti la
lesione del suo diritto di legittima a causa di atti dispositivi (testamento o donazioni) compiuti dal
defunto: l'azione di riduzione, ex art. 554 e ss. c.c.
Trattasi di azione che si distingue nettamente da quelle dirette ad impugnare il testamento o le
donazioni per vizi di volontà o di forma, in quanto essa è tesa a rimuovere l'efficacia preclusiva delle
disposizioni testamentarie lesive della legittima, in sé non nulle né annullabili.
Ebbene, nel caso di specie gli attori non hanno inteso esercitare questo tipo di azione, ed hanno
tenuto a precisarlo esplicitamente nella prima memoria ex art. 183comma 6 c.p.c. (cfr. pg. 9),
esprimendosi in questi termini: "Ad avviso di controparte, gli attori avrebbero spiegato irritualmente
al c.d. azione di riduzione ex art. 554e ss c.c. In verità, controparte ha male interpretato la domanda
attorea in quanto non è stata fatta alcuna domanda di riduzione ex art. 554 e ss. c.c., ma bensì è stato
chiesto, in via subordinata di dichiarare nullo e/o annullabile il testamento olografo ovvero
dichiarare la nullità della dichiarazione di successione in quanto basata su una dichiarazione non
corrispondente alla presunta volontà del de cuius".
La chiara ed inequivoca precisazione operata dagli stessi attori preclude a questo Collegio finanche
la possibilità astratta di riqualificare la domanda quale domanda di riduzione, con la conseguenza
per cui anche tale ulteriore domanda deve essere rigettata. "
IV. Sulla nullità della dichiarazione di successione
Anche la domanda di accertamento e dichiarazione della nullità della dichiarazione di successione
deve essere rigettata.
La dichiarazione di successione è infatti una dichiarazione che gli eredi e/o i legatari di un deceduto
sono obbligati a presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, e che consente allo
Stato di individuare il patrimonio del defunto, gli eredi subentranti e determinare le imposte: trattasi
dunque di un atto avente una finalità fiscale.
Non si tratta di un negozio giuridico, né vi è alcuna norma specifica nell'ordinamento che conferisca
al giudice civile il potere di dichiararne la nullità.
Sono infatti gli stessi soggetti obbligati, ad esempio nel caso di eventi sopravvenuti rispetto al
momento di presentazione della dichiarazione della successione, che diano luogo a mutamento della
devoluzione dell'eredità o del legato, a dover presentare una dichiarazione sostitutiva o integrativa
(cfr. art. 28 del Testo Unico n. 346 del 1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni), onde evitare il rischio di essere sottoposti alle sanzioni amministrative
previste dalla legge e/o di subire conseguenze penali per via delle false attestazioni rese.
V. Sulla domanda di accertamento del diritto di abitazione di C1
I convenuti hanno formulato, per il caso di accoglimento delle avverse pretese, una domanda
riconvenzionale di accertamento del diritto di C1 ex art. 540c.c., di abitazione sulla casa sita in (...)
alla contrada (...) e contraddistinta catastalmente al foglio (...), particelle (...), sub (...) categoria(...)",
(...) sub (...) Categoria (...) e (...) sub (...) categoria (...).
L'esame della domanda è dunque sospensivamente condizionato all'accoglimento delle avverse
pretese, evenienza che nel caso di specie non si è verificata, ragion per cui la domanda deve ritenersi
assorbita, e non necessita, pertanto, di disamina nel merito, non essendosi realizzata la condizione
inserita dalla parte che tale domanda ha formulato (ossia l'accoglimento delle avverse pretese).
VI. Sulle spese di lite
Spese e competenze di lite seguono la soccombenza degli attori e vengono liquidate come in
dispositivo ex D.M. n. 55 del 2014e ss.mm.ii., in base allo scaglione corrispondente (causa di valore
indeterminabile a complessità bassa) e tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata,
dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, secondo i parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni ulteriore
istanza ed eccezione, così provvede:
1) RIGETTA tutte le domande proposte dagli attori;
2) DICHIARA assorbita la domanda riconvenzionale dei convenuti di accertamento del diritto di
abitazione di C1
3) CONDANNA gli attori al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite, liquidate nella
misura di Euro 7.616,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Conclusione
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 19 aprile 2025.
Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2025.
24-05-2025 04:47
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