Successioni testamentarie - Capacità di disporre per testamento - Casi d’incapacità.
(Cc, articolo 591)
Sottolinea l’adito Tribunale di Spoleto, in riferimento alla domanda di annullamento del testamento innanzi ad esso controverso, che - quanto all’asserita incapacità naturale del testatore – ai sensi dell’art. 591, II, n. 3 c.c., sono incapaci di testare, con conseguente impugnabilità del testamento, coloro che “si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento”.
In ordine all’onere probatorio posto dalla citata norma si precisa in sentenza che occorre distinguere tra infermità tipica, permanente o abituale, e infermità mentale a carattere intermittente o ricorrente: nel primo caso, essendo l’incapacità lo stato normale del soggetto, essa si presume e spetta a colui che ha interesse a sostenere la validità del testamento provare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo; nel secondo caso, essendo invece la normalità rappresentata dall’alternarsi di periodi di capacità a periodi di incapacità, non vi è fondamento logico per un’analoga presunzione, sicché colui che impugna il testamento ha l’onere di provare che questo fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere. Sempre in via generale l’adito Giudice umbro ricorda ancora che l’annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia, o alterazione, delle facoltà psichiche e intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto era privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere.
Tribunale di Spoleto, 18 giugno 2025 n. 307
di volere, come desumibile dalla documentazione medica in atti.
### attrice postula l'annullamento del suddetto testamento e
formula le seguenti conclusioni: “### per tutte le causali esposte
in narrativa, visto l'art. 591 comma 3 del codice civile, accertata
la condizione di incapacità naturale in cui versava il sig. ### in
occasione della redazione del testamento olografo del 07 aprile
2014, pubblicato in ### per atto del ### di ### del 09.01.2018
(Rep. 1647 Racc. 1175) e, comunque, l'intervenuta nomina di un
amministratore di sostegno, revocare la suddetta disposizione
testamentaria e per l'effetto, previa ricostruzione dell'asse
ereditario, devolvere i beni mobili ed immobili presenti nel
patrimonio dello stesso al momento dell'apertura della successione
secondo le disposizioni di cui all'art. 570 del codice civile ai sig.ri
### giuste le previsioni degli artt. 467 e 468 del codice civile,
quali eredi legittimi ed universali del fratello premorto ### nato a
### sul ### il ### e defunto a ### il ###, nonchè alla sorella
### ordinando al conservatore dei registri immobiliari di
effettuare le necessarie annotazioni e, comunque, con condanna
dei convenuti ### L'### (### fiscale n. ###) in persona del
suo legale rappresentante pro-tempore Dott. ### con sede in
### alla ### 4 e ### (### fiscale ###) in persona del suo
legale rappresentante pro-tempore, con sede in ### alla ### 25
(cap. 20135) alla restituzione dei beni mobili ed immobili
eventualmente ereditati, maggiorati dei relativi interessi e,
comunque con la riunione dell'usufrutto costituito in favore della
sorella ### nata a L'### il ### e residente ###(codice fiscale:
###). In ogni caso: Con vittoria delle anticipazioni, del compenso
professionale maggiorato del rimborso forfettario e degli oneri
accessori del procedimento di mediazione obbligatoria da distrarsi
in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario,
ai sensi dell'art. 93 del codice di procedura civile”
2. La convenuta ### per la ### sul ### contesta la rilevanza
probatoria della documentazione medica ex adverso allegata,
siccome predisposta in epoca antecedente all'impugnato
testamento e non indicativa delle conclusioni di incapacità naturale
del de cuius suggerite dalla controparte; rileva che il testatore
sarebbe stato capace all'epoca del testamento controverso, come
desumibile da certificato medico predisposto successivamente al
testamento, in data ###; eccepisce l'irrilevanza delle avverse
istanze probatorie.
La parte formula le seguenti conclusioni: “nel merito: - respingere
integralmente le domande svolte dagli attori, signori ### e ###
in quanto del tutto infondate sia in fatto che in diritto e, per
l'effetto, confermare la piena validità del testamento olografo 7
aprile 2014 del signor ### a rogito notaio ### di ### (### n.
1.647 - Racc. n. 1.175); o in via istruttoria: - respingere la
richiesta di interrogatorio formale della convenuta, signora ### in
quanto palesemente inammissibile; - respingere la richiesta di
interrogatorio formale dei legali rappresentanti di ### e ### in
quanto palesemente inammissibile, visto che, allo stato, per gli
attori è del tutto indifferente conoscere il valore del patrimonio,
essendo esclusi dal testamento; - respingere la richiesta di prova
per testi, in quanto palesemente inammissibile; - respingere la
richiesta avversaria di C.T.U. volta a stabilire l'effettiva capacità di
intendere e volere del de cuius, signor ### al momento della
redazione del testamento olografo ex adverso impugnato, in
quanto palesemente esplorativa, e, pertanto, inammissibile; -
respingere, altresì, la richiesta di emissione ordini di esibizione ex
art. 210 c.p.c. formulata dagli attori, in quanto inammissibile per
le ragioni esposte in narrativa; o in ogni caso : - con vittoria di
spese e competenze del presente giudizio nonché del
procedimento di mediazione.”
3. La convenuta ### eccepisce la capacità di intendere e di volere
di ### all'epoca del testamento; la volontà del de cuius di
estromettere dalla propria successione gli attori, come si
ricaverebbe anche da alcuni manoscritti a sua firma datati 2013.
La parte formula le seguenti conclusioni: “respingere ogni
domanda attorea, in quanto ### era capace di testare alla data
di redazione del testamento per cui è causa, in quanto capace di
autodeterminarsi”.
4. Rimane contumace la convenuta ###
5. Venendo al merito della domanda di annullamento del
testamento controverso, quanto all'asserita incapacità naturale del
testatore si osserva che, ai sensi dell'art. 591, comma 2, n. 3 c.c.,
sono incapaci di testare, con conseguente impugnabilità del
testamento, coloro che “si provi essere stati, per qualsiasi causa,
anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in
cui fecero testamento”.
5.1. In ordine all'onere probatorio posto dalla citata norma la
giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte precisato che
occorre distinguere tra infermità tipica, permanente o abituale, e
infermità mentale a carattere intermittente o ricorrente: nel primo
caso, essendo l'incapacità lo stato normale del soggetto, essa si
presume e spetta a colui che ha interesse a sostenere la validità
del testamento provare che esso fu redatto in un momento di
lucido intervallo; nel secondo caso, essendo invece la normalità
rappresentata dall'alternarsi di periodi di capacità a periodi di
incapacità, non vi è fondamento logico per una analoga
presunzione, sicché colui che impugna il testamento ha l'onere di
provare che questo fu redatto in un momento di incapacità di
intendere e di volere.
Sempre in via generale è opportuno ricordare che “l'annullamento
di un testamento per incapacità naturale del testatore postula
l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle
facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a
cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra
causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al
momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della
coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi,
con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità
assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di
incapacità di intendere e di volere” (Cass., 15.4.2010, n. 9081;
recentemente, in modo conforme, Cass., 10.3.2014, n. 5527;
Cassazione civile sez. II, 14/09/2022, n.26984).
5.2. Tanto premesso, nel caso di specie la valutazione della
capacità del de cuius alla data del testamento, 7.4.2014 (doc. n.
1, all. atto di citazione), non può prescindere dall'esame della
documentazione medica versata in atti dall'attrice e dalle
convenute, rappresentativa del quadro clinico del de cuius negli
anni 2011 e 2012, anno in cui è stata aperta una procedura per la
nomina di un amministratore di sostegno in suo favore.
Nel certificato redatto in data ### dai sanitari dell'### di ###
dell'### di ### si legge che ### presentava “un declino
cognitivo di grado moderato-severo [….]. Dalla valutazione
psicometrica comportamentale emerge un disorientamento
temporo-spaziale e della sfera personale, deficit della memoria
episodica anterograda con curva di apprendimento del materiale
verbale appena presentato inadeguata per l'età e la scolarizzazione
e rievocazione tardiva dopo distrazione insufficiente [….] alterate
le capacità attentive e quelle esecutive frontali (astrazione,
pianificazione di un compito, comprensione di strategie)” (doc. n.
4, all. atto di citazione); da tale certificato si evince anche che ###
necessitava di parziale aiuto e di supervisione costante nello
svolgimento delle attività della vita quotidiana oltre che,
chiaramente, nelle attività complesse con particolare riguardo a
“…dipendenza nel fare la spesa, nella assunzione delle medicine e
nella gestione delle risorse finanziarie”.
Nella relazione predisposta dal neuropsichiatra ### in data ###
si legge che ### presentava “ripetuti errori di orientamento
personale e temporospaziale.
È parzialmente disorientato nel tempo e spesso impreciso o
erroneo nel riferire date personali o familiari…### presenta una
condizione di scadimento cognitivo di grado moderato che
interessa ed altera le funzioni di orientamento, di memoria nelle
sue principali forme di programmazione e di adattamento. Ne
deriva una stabile condizione di carenza di autonomia personale,
di parziale compromissione della capacità di agire e di curare i
propri interessi, che rende opportuno un provvedimento di
amministrazione di sostegno. Nel mentre le condizioni psichiche di
### richiedono un'amministrazione di sostegno, la deficienza che
esse esprimono non è di tale gravità da giustificare un
provvedimento di interdizione” (doc. n. 8, all. atto di citazione).
Nella relazione predisposta dalla dott.ssa ### quale c.t.u.
nominato nel giudizio di amministrazione di sostegno, si legge che
in data ### aveva un ”linguaggio discretamente organizzato ma
logorroico e a tratti ripetitivo. Parla in maniera concitata ed il
linguaggio è ricco di vocaboli. E' parzialmente disorientato nel
tempo e nello spazio. Impreciso o erroneo nell'orientamento
personale e familiare non riuscendo a precisare il motivo della
visita (forse a suo dire necessaria per la cura della salute della
sorella che ha accompagnato). Deficit della memoria episodica
anterograda e della memoria immediata.
Alterate le capacità attentive. La senso percezione esente di
fenomeni dispercettivi. Scarsa capacità di partecipazione al
contesto ambientale anche se l'atteggiamento assunto durante la
visita appare congruo alla circostanza (scarsa conoscenza
dell'attuale moneta riferendosi in ogni suo ragionamento sempre
alla lira)”; la diagnosi finale è la seguente: “declino cognitivo di
grado moderato in assenza di alterazioni della capacità di
deambulare; l'infermità si ripercuote in maniera negativa sulle
facoltà intellettive della persona con conseguente parziale
compromissione della capacità di mantenere normali rapporti
interpersonali e parziale compromissione della capacità di
provvedere autonomamente alla cura della propria persona e dei
propri interessi” (doc. n. 11, all. atto di citazione).
Ancora dalla valutazione neuropsicologica a firma del dott. ###
specialista presso usl ### 2 in geriatria e gerontologia, si legge
che alla data del 12.2.2013 ### presentava deficit di grado
moderato-grave delle funzioni cognitive esplorate; discalculia
grave e deficit della capacità di astrazione e
pianificazione/esecuzione di compiti complessi; la diagnosi era di
demenza vascolare di grado moderato-grave con disturbi
comportamentali allegati (doc. n. 6, all. comparsa di costituzione
e risposta ###. ###attestazione a firma del medesimo dott.
### specialista presso usl ### 2 in geriatria e gerontologia, si
legge che alla data del 12.5.2014 ### sarebbe in grado di
autodeterminarsi e di rendersi conto del significato delle proprie
azioni, nonostante i deficit cognitivi riscontrati (doc. n. 7, all.
comparsa di costituzione e risposta ###.
5.3. ### questo quadro della salute psichica del paziente, viene
demandata al c.t.u. la valutazione in ordine alla sussistenza, al
momento della predisposizione del testamento, di manifestazioni
morbose a carattere intermittente e ricorrente in capo a ###
ovvero a carattere permanente e abituale in capo al medesimo; in
ordine alla coscienza, in capo al medesimo de cuius, dei propri atti
e della capacità di autodeterminazione. ### disamina dei
documenti sopra menzionati il c.t.u. desume che ### già
nell'anno 2011 presentava, di certo, una condizione neuropsichica
caratterizzata da declino cognitivo di grado moderato con
secondarie alterazioni della capacità di agire, essendovi nei
documenti anzidetti la rappresentazione di una patologia organica
neurologica significativa, di grado quantomeno moderato se non
grave; che il deterioramento cognitivo su base vascolare cerebrale
era in forma strutturata e cronica, quantomeno in forma moderata
se non grave, e il de cuius era parzialmente disorientato nel tempo
e nello spazio nonché affetto da deficit mnesici, da scarsa
partecipazione contestuale; che la capacità di autodeterminarsi era
abolita in particolare per il disorientamento spazio temporale e per
i deficit mnesici apprezzati.
Quanto alla natura delle patologie degenerative neuropsichiche di
cui trattasi, il c.t.u. chiarisce che esse hanno naturalmente, per
caratteristiche intrinseche, evolutività peggiorativa senza alcuna
possibilità di miglioramento, se non nelle fase iniziali patologiche
(il ### invece già dal 2011 presentava alterazioni significative,
avanzate); ciò a significare che ad aprile 2014 il quadro
neuropsichico non poteva che essere maggiormente alterato in
senso peggiorativo rispetto alla osservazione di ottobre 2012
espletata in corso di CTU medico legale dalla dott.ssa ### Al
momento della redazione del testamento, 7.4.2014, vi era una
condizione patologica di deficienza psichica clinicamente
importante rispetto alla quale è possibile affermare la sua certa
interferenza con le capacità cognitive del ### questi non
risultava, pertanto, capace di intendere e di volere.
5.4. Il Tribunale intende condividere le risultanze peritali, siccome
congruamente motivate.
Nella specie non ci si trova, infatti, al cospetto di un minimo
decadimento delle facoltà mentali, desumentesi da mere anomalie
comportamentali e non compromettente le funzioni volitive e la
capacità di critica, bensì di una seria deficienza psichica
comprovata da relazioni mediche univoche, convergenti nel senso
della mancanza di capacità di orientamento spazio temporale in
capo a ### sin dall'anno 2011; tenuto conto che la patologia da
cui era affetto il de cuius aveva carattere cronico ed era
insuscettibile di regresso e di miglioramento, non è irrilevante, ai
fini della ritenuta incapacità naturale del testatore al momento del
testamento, la circostanza che il testatore fosse incapace in
momenti antecedenti alla confezione del negozio -come desumibile
dalla documentazione medica degli anni 2011, 2012, 2013-,
perché tale circostanza depone per la sua incapacità anche al
momento della redazione del testamento impugnato.
5.5. Non meritano condivisione le censure all'elaborato peritale
sviluppate dalle parti convenute nei rispettivi scritti conclusivi.
In primo luogo il c.t.u. valuta tutti i documenti agli atti, ivi
compresa l'attestazione a firma del medesimo dott. ###
specialista presso usl ### 2 in geriatria e gerontologia, in cui si
legge che alla data del 12.5.2014 ### sarebbe stato in grado di
autodeterminarsi e di rendersi conto del significato delle proprie
azioni, nonostante i deficit cognitivi riscontrati.
Quanto a tale documento, le conclusioni cui il medico perviene
risultano, in primo luogo, contraddittorie rispetto a quelle che si
traggono dal certificato a firma del medesimo medico del
12.2.2013, in cui si legge che a tale data ### presentava deficit
di grado moderato-grave delle funzioni cognitive esplorate,
discalculia grave e deficit della capacità di astrazione e
pianificazione/esecuzione di compiti complessi; che la diagnosi era
di demenza vascolare di grado moderato-grave con disturbi
comportamentali allegati.
Secondariamente il c.t.u. afferma, in merito a tale certificato e in
specifica risposta all'osservazione del consulente della parte
convenuta ### che esso nessuna valenza assume, perché il
geriatra si limita ad affermare che il paziente presentava un ###
pari a 20/30, cioè un valore coerente con quanto descritto in tutte
le altre certificazioni mediche, ma non definisce in maniera più
ampia e precisa la portata del declino cognitivo in termini
descrittivi (cfr. c.t.u. pag. 7), contrariamente a quanto il geriatra
ha, invece, fatto nella precedente attestazione a sua firma.
Quanto alle doglianze delle convenute secondo cui il c.t.u. non
avrebbe condiviso la bozza della c.t.u. con i c.t.p. si svolgono le
seguenti considerazioni: ### non nomina il c.t.p. (cfr. note scritte
di ### del 19.9.2022; verbale dell'udienza del 3.10.2022); la
doglianza di ### -secondo cui il c.t.u. non le avrebbe inviato la
bozza di c.t.u.- introduce una censura di nullità della consulenza a
carattere relativo e, quindi, assoggettata al rigoroso limite
preclusivo di cui all'art. 157 c.p.c. (Tribunale Piacenza,
28/10/2019, n. 684), sicché l'eventuale nullità -anche a ritenerla
configurabileresterebbe sanata, perché non viene eccepita nella
prima istanza o difesa successiva al deposito della c.t.u. (cfr. note
di ### per la trattazione scritta dell'udienza del 21.11.2023,
depositate data 15.11.2023), ma soltanto negli scritti difensivi
conclusivi di ### il c.t.p. ### nominato dall'altra parte convenuta
### formula osservazioni al c.t.u. sulla base della bozza, che gli
è comunicata dalla parte convenuta, a cui essa viene inviata dal
c.t.u. in ossequio alle previsioni di legge (art. 195, c. 3, c.p.c.; cfr.
note ### del 20.9.2023, in cui si legge “Il sottoscritto Avv. ###
difensore di ### riferisce al ### che in data ### alle ore 8.56
ha ricevuto alla propria pec la bozza della consulenza del Dott.
Scalise, relativa alla causa in oggetto; che detta bozza è pervenuta
solo allo scrivente e non al proprio c.t.p.”; cfr. risposte del c.t.u.
pag. 7 e 8).
Il c.t.u. formula, infine, le proprie conclusioni in punto di incapacità
del de cuius in base alla documentazione di natura medica in atti
e prescindendo dalla pur ritenuta modifica del coordinamento
motorio, desunta dall'analisi grafologica delle scritture prodotte dai
convenuti.
Nessun rilievo in senso contrario assume la documentazione
prodotta da ### con le memorie di replica, trattandosi di
documentazione inammissibile perché depositata dopo il maturare
delle preclusioni istruttorie.
6. Deve, quindi, ritenersi dimostrata una condizione di
permanente, tipica e abituale demenza nel periodo
immediatamente precedente alla redazione del testamento; poiché
l'incapacità costituiva lo stato normale del soggetto, essa si
presume esistente anche al momento della confezione del
testamento (7.4.2014); sarebbe, pertanto, spettato ai convenuti,
quali soggetti che hanno interesse a sostenere la validità del
testamento, provare che quest'ultimo è stato redatto in un
momento di lucido intervallo (Cass., n. 25053/2018).
La prova in questione non viene fornita, atteso che nessuna prova
orale al riguardo è articolata dai convenuti e che la prova orale
svolta in giudizio (cfr. anche prova contraria con i testimoni delle
convenute), pur dando conto di alcune circostanze di fatto, non
riguarda specificamente il momento del testamento.
In particolare la testimone ### escussa in prova contraria, pur
riferendo di discrete condizioni di salute del de cuius e di incontri
con il medesimo aventi frequenza mensile, quanto al periodo
dell'aprile 2014 non fornisce risposte specifiche (cfr. risposte al
capitolo 29 e 38: “non ricordo ovviamente la data del 5.4.2014”;
“Del 2014 nulla posso dire.”); del pari il testimone ### escusso
in prova contraria, pur riferendo di discrete condizioni di salute del
de cuius e di incontri occasionali con il medesimo, quanto al
periodo dell'aprile 2014 non fornisce risposte specifiche (cfr.
risposte al capitolo 29 e 38: “non ricordo assolutamente tale data”;
“non lo so”). ### parte i testimoni di parte attrice, ### e ###
confermano lo stato di demenza del de cuius.
In questo quadro probatorio, deponente graniticamente per
l'incapacità del de cuius al momento del testamento, la discorde
testimonianza resa da ### che afferma la piena capacità di
autodeterminazione del de cuius fino agli anni 2015-2016, è da
considerarsi smentita dalle numerose certificazioni mediche di cui
si è detto, oltreché isolata e recessiva.
7. Infine si svolgono due considerazioni circa l'infondatezza delle
ulteriori difese delle convenute: indicazioni circa la capacità del
testatore non possono trarsi dalla volontà del testatore di
escludere dalla propria successione gli attori, volontà che si
ricaverebbe anche dalla documentazione del 2013 a firma del
testatore (cfr. doc. n. 4 e 5, all. comparsa di costituzione e risposta
###, posto che in giudizio non si controverte del contenuto della
volontà del testatore, ma della circostanza che la volontà in
questione, peraltro manifestata anche nel testamento impugnato
in termini sovrapponibili a quelli arguibili dalle citate scritture,
fosse sorretta dalla capacità naturale del testatore medesimo;
l'incertezza circa l'esistenza dei presupposti per l'amministrazione
di sostegno in favore del de cuius - inizialmente emersa nel relativo
procedimento giudiziarionon vale a mettere in discussione
l'incapacità naturale del de cuius -ritenuta dal Tribunalenel
successivo momento della confezione del testamento, trattandosi
di incertezza superata già in seno a quel giudizio, all'esito della
disposta c.t.u.
8. Tirando le fila delle motivazioni che precedono, il testamento
olografo di ### del 7.4.2014, pubblicato in data ### con verbale
del notaio ### di ### (rep. 1647, racc. 1175), viene annullato
in accoglimento della relativa domanda attorea, impropriamente
denominata da parte attrice domanda di revoca del testamento;
all'annullamento conseguono l'apertura della successione legittima
di ### e la condanna delle convenute costituite alla restituzione
dei beni del de cuius.
9. Le spese di lite -incluse quelle di c.t.u.- seguono la soccombenza
delle convenute costituite e si liquidano nel dispositivo che segue,
ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., in misura dimidiata in
considerazione dell'ammissione degli attori al patrocinio a spese
dello Stato, tenendo conto del valore indeterminabile e della
semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento delle domande attoree, -annulla il testamento
olografo di ### del 7.4.2014, pubblicato in data ### con verbale
del notaio ### di ### (rep. 1647, racc. 1175), -dichiara
l'apertura della successione legittima di ### deceduto a ### il
###, -condanna ### e ### in persona dei rispettivi l.r.p.t., alla
restituzione dei beni di ### 2) condanna, per l'effetto, ### e
### in persona dei rispettivi l.r.p.t., al pagamento, in favore dello
Stato, delle spese di lite, che liquida in € 545,00 per esborsi ed €
1.904,50 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del
15%; 3) pone definitivamente a carico di ### e ### le spese di
c.t.u., liquidate con separato decreto.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di ### il ###
estensore ### D'###
01-07-2025 23:41
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