SUCCESSIONE – Validità del testamento olografo ed istanza di verificazione implicita
(Cc, articolo 680; Cpc, articoli 190, 194 e 216)
L’istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, desumibile dal comportamento processuale della parte che insiste per l’accoglimento di una pretesa fondata sull’autenticità del documento. La revocazione espressa di un testamento può avvenire con un nuovo testamento, ai sensi dell’articolo 680 c.c., che prevale sulle disposizioni precedenti incompatibili. In tema di consulenza tecnica d’ufficio, la mancata comunicazione dell’inizio delle operazioni peritali non comporta la nullità della consulenza, salvo che ne derivi un pregiudizio concreto al diritto di difesa. (Nel caso specifico la controversia riguarda la validità di due testamenti olografi: uno del 2 agosto 1994, che attribuiva a Tizio un terreno, e uno successivo del 12 novembre 1996, che revocava il precedente e nominava erede universale la figlia del de cuius. Tizio ha contestato la validità del testamento del 1996, sostenendo che non fosse stato redatto né sottoscritto dalla de cuius. Il Tribunale di Gela ha ritenuto valido il testamento del 1994, dichiarando inefficace quello del 1996, poiché la donna non aveva proposto rituale istanza di verificazione ex articolo 216 c.p.c. In appello, la figlia del de cuius ha contestato la decisione, sostenendo che la volontà di avvalersi del testamento del 1996 era stata manifestata chiaramente e che l’istanza di verificazione poteva essere implicita. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 24814/2018, ha accolto il ricorso della figlia affermando che l’istanza di verificazione può essere anche implicita. In sede di rinvio, la Corte di Appello ha disposto una consulenza tecnica grafologica, che ha confermato l’autenticità del testamento del 1996. La Corte ha quindi dichiarato valido il testamento del 1996, revocando quello del 1994 e regolando la successione secondo le volontà espresse nel testamento più recente).
Corte d’Appello Caltanissetta, sentenza 5 settembre 2025, n. 341– Pres. Rezzonico, Cons. Rel. Insinga
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
composta dai sigg.ri Magistrati
Dott. Roberto Rezzonico - Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio - Consigliere
Dott.ssa Maria Lucia Insinga - Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 16/2019 R.G., promosso
Da
D.M.S., nata a R. il (...), C.F. (...), rappresentata e difesa dall'Avv…C.F. (...) del Foro di
Ragusa, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, presso lo Studio Legale dell'Avv….., C.F.
(...), nella Via ….
-appellante e riassumente in sede di rinvio -
CONTRO
S.G., nato ad A. (R.) il (...), C.F. (...), rappresentato e difeso dall'Avv….., C.F. (...), che lo
rappresenta e difende giusta procura in atti
-appellato -
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con sentenza n. 107/2013, il Tribunale di Gela accoglieva la domanda proposta da S.G., volta
ad accertare l'invalidità del testamento olografo del 12 novembre 1996, di D.L.M., pubblicato
il (...) con verbale in Notar R.G., rep./racc. nn. (...)/(...), con conseguente validità del pregresso
testamento olografo della medesima D.L. del 2 agosto 1994, pubblicato il (...) con verbale
Notar E.M., rep./racc. nn. (...)/(...).
In particolare, con il primo testamento (quello del 2 agosto 1994) la de cuius aveva devoluto
a S.G. "…un pezzetto di sua proprietà circa 3000 metri", mentre con il successivo testamento,
quello del 12 novembre 1996, la D.L., revocando le sue precedenti disposizioni mortis causa,
attribuiva il suo patrimonio alla figlia D.M.S..
Quest'ultima, costituitasi nel giudizio di primo grado con comparsa del 19 gennaio 2011,
contestava quanto dedotto dall'attore e chiedeva dichiararsi l'inefficacia del testamento del
2 agosto 1994 e la conseguente validità di quello del 12 novembre 1996, nonché accertarsi
l'interpolazione della prima scheda testamentaria, laddove la testatrice, in relazione
all'estensione del fondo oggetto di successione, aveva scritto "3000" al posto di "300" mq.
Il Tribunale di Gela, con sentenza n. 107/2013 oggi appellata, dichiarava aperta la
successione di D.L.M. disponendo che la stessa fosse regolata dal testamento del 2 agosto
1994, così dichiarando inopponibile a S.G. il testamento del 12 novembre 1996, con
conseguente rilascio in suo favore del terreno oggetto di successione, già occupato dalla D..
In particolare, il Tribunale - premettendo che alla parte nei cui confronti venga prodotta una
scrittura privata compete sia la facoltà di disconoscerla che di proporre querela di falso - ha
ritenuto che S.G. aveva "…sicuramente disconosciuto la firma apposta sul testamento
olografo del 12.11.1996" mentre la D. "…non ha proposto rituale istanza di verificazione ex
art. 216 c.p.c.", discendendone che "…deve ritenersi che la suddetta parte abbia ritenuto di
non volersi avvalere del testamento olografo del 12.11.1996 come mezzo di prova, con la
conseguenza che il giudice non può tenerne conto ai fini della decisione" (cfr. pag. 3 sent.
primo grado).
Veniva invece rigettata la domanda di risarcimento atteso che il giudice di primo grado
riteneva il difetto di prova in ordine alla produzione di uno specifico danno, non potendosi
desumere la sussistenza di un pregiudizio dalla mera occupazione dell'immobile.
Avverso la superiore pronuncia proponeva appello D.M.S., censurando la sentenza di primo
grado poichè il Tribunale aveva fondato la propria decisione sulla scorta di principi di diritto
inapplicabili al caso di specie.
Evidenziava l'appellante come nodo focale della vicenda fosse costituito dall'asserita nullità
del disconoscimento della scrittura privata e della proposizione della querela di falso di cui
all'atto di citazione in quanto effettuati da S.G. a mezzo di difensore privo di procura
speciale.
Ed ancora, in sede di gravame, si contestava sia l'erronea valutazione del Giudice di primo
grado laddove aveva concluso per il difetto, in capo alla D., della volontà di avvalersi del
testamento del 12 novembre 1996, sia la mancata pronuncia in ordine alla rilevata
interpolazione del testamento del 1994.
Con ordinanza n. 45/2014, la Corte di Appello di Caltanissetta dichiarava inammissibile il
ricorso per non avere lo stesso ragionevole probabilità di accoglimento.
In particolare, la Corte riteneva che, a prescindere dalla posizione processuale assunta dalle
parti, spetta a chi intende ottenere dei diritti dal testamento l'onere di proporre l'istanza di
verificazione (e quindi, nel caso di specie, alla D.), mentre nessun onere, oltre a quello di
disconoscere il testamento, doveva ritenersi gravante su S.G..
Quanto al motivo di appello relativo all'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento
dell'interpolazione, la Corte riteneva evidente, dal tenore del testamento, la volontà della de
cuius di attribuire a S.G. l'intero terreno di sua proprietà, non essendovi elementi di
equivocità o di dubbio nel caso concreto da cui trarre la necessità di specificare l'estensione
del fondo in questione.
La D. proponeva, quindi, ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, lamentando la nullità
della sentenza di primo grado, nonché dell'ordinanza della Corte di Appello di
Caltanissetta, per violazione e falsa applicazione dell'art. 216 c.p.c., laddove non era stata
considerata validamente proposta l'istanza di verificazione che, a suo dire, non richiedeva
alcuna formula rituale, atteso che la volontà di avvalersi della scrittura disconosciuta poteva
agevolmente evincersi anche dalle difese dedotte in giudizio.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 24814/2018, accoglieva il ricorso cassando la sentenza
impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione per
un nuovo esame, nonché per la regolamentazione delle spese processuali.
In particolare, nell'ordinanza di annullamento con rinvio veniva affermato che "…l'istanza
di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come
quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del
documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale" (cfr. pag. 2 ord.
cit.).
Con atto di citazione del 20 dicembre 2018, D.M.S., a seguito dell'ordinanza sopra citata,
provvedeva quindi alla riassunzione della causa dinanzi a questa Corte reiterando le
doglianze di cui al precedente atto di appello.
Eccepiva, in particolare, la nullità e l'inefficacia del disconoscimento del testamento del 1996
e della proposizione della querela di falso effettuati da S.G., dichiarando di volersi avvalere
del detto testamento olografo e reiterando, in subordine, la richiesta di verificazione,
chiedendo disporsi gli accertamenti necessari al fine di accertare l'autenticità del negozio
testamentario in questione.
S.G., costituitosi nel presente giudizio con comparsa di risposta del 21 maggio 2019,
insisteva nella domanda spiegata con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo
grado, volto ad accertare l'invalidità e l'inefficacia del testamento del 12 novembre 1996, in
quanto non redatto né sottoscritto dalla de cuius e, per l'effetto, dichiarare aperta la
successione della D.L., da regolarsi a mezzo del pregresso testamento olografo del 2 agosto
1994.
La Corte di Appello, previo accoglimento della richiesta istruttoria avanzata da parte
riassumente e conseguente espletamento di CTU grafologica, all'udienza del 28.3.2024,
poneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, sulla scorta delle considerazioni che seguono, risulta fondato e meritevole di
accoglimento.
Oggetto del presente giudizio di rinvio - così come delimitato dal principio di diritto
espresso dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di annullamento con rinvio sopra
richiamata - è costituito unicamente dal motivo teso a censurare la statuizione della sentenza
impugnata secondo cui la D.M. non avrebbe proposto rituale istanza di verificazione del
testamento olografo della madre, motivo prodromico, a sua volta, a consentire di "ritenere
e dichiarare l'assoluta validità ed efficacia del testamento olografo redatto in data 12.11.1996"
(così in atto di appello pag. 7).
Ed invero, non avendo l'eccezione di invalidità del disconoscimento e della querela di falso
effettuati da S.G. rispetto al testamento del 1996 costituito oggetto di ricorso per Cassazione,
devono ritenersi ormai ferme le valutazioni espresse sul punto dalla Corte d'Appello con
l'ordinanza dei 30.9/8.10.2014, ove si afferma che il testamento non deve necessariamente
disconoscersi a mezzo querela di falso, e che neppure necessaria risulta la provenienza del
disconoscimento dalla parte personalmente.
Così definito il perimetro valutativo del presente giudizio di rinvio e venendo alla disamina
del motivo di appello concernente l'effettiva proposizione dell'istanza di verificazione da
parte della D.M. e la conseguente declaratoria di validità ed efficacia del testamento del
12.11.1996, con il quale D.L.M., revocando la precedente scheda testamentaria, ha inteso
nominare sua erede universale la figlia, si osserva quanto segue.
Ha dedotto, in proposito, l'appellante di avere manifestato nel corso del giudizio di primo
grado l'intenzione di avvalersi del testamento del 1996 in modo assolutamente inequivoco
e che le relative scritture di comparazione erano facilmente rinvenibili dagli atti di causa.
Sul punto, il Tribunale di Gela, con la decisione impugnata, reputando invece che D.M.S.
non avesse proposto rituale istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., ha ritenuto che la stessa
non si fosse voluta avvalere del testamento olografo del 1996 "come mezzo di prova" e che,
pertanto, di tale documento non se ne potesse tenere conto ai fini della decisione.
La Suprema Corte, con la citata ordinanza n. 24814/2018, in accoglimento del ricorso
proposto dalla D.M., ha in proposito ricordato come l'istanza di verificazione possa essere
anche implicita, dovendosi desumere anche dal generale contegno della convenuta nel corso
del primo grado di giudizio, in cui la stessa ha più volte insistito per l'accoglimento di una
pretesa che postula inscindibilmente l'autenticità del documento in questione.
Ne consegue che, in applicazione del suddetto principio di diritto al caso di specie in cui la
D.M. ha affermato che il testamento del 1996 è "assolutamente autentico" (cfr. comparsa di
risposta primo grado pag. 2) - così invocando espressamente la declaratoria di piena validità
ed efficacia dello stesso - deve intendersi come validamente proposta la relativa istanza di
verificazione.
Venendo al merito della detta istanza, si rileva come la connessa domanda di validità della
scheda testamentaria oggetto di causa trovi pieno riscontro probatorio nelle risultanze della
CTU grafologica a firma della Dott.ssa N.G., espletata nell'ambito del presente giudizio e
redatta con criteri di coerenza logica ed oggettivi cui questa Corte ritiene di aderire, avendo
utilizzato un metodo di indagine rigoroso con corretta applicazione dei principi scientifici
propri della materia della grafologia, raffrontando lo scritto testamentario in esame con le
scritture di comparazione riconducibili con certezza al pugno dalla de cuius.
Ed invero, sulla base di un accertamento rigoroso, fondato sull'esame di ritmo, struttura
grafica, pendenza, posizione e dimensioni delle lettere, allineamento, tratti iniziali e
terminali, collegamenti e distacchi nonché spaziatura, il ctu ha affermato che "la scrittura
del testamento, nel tratto, nei tremori, nelle incertezze, è onesta testimonianza di un'anziana
che scrive" e, quindi, la medesima scrittura "… veste, nella sostanza, gli stessi abiti della
scrittura giovane, quegli abiti che nel testamento, però, sono solo più logorati dal tempo"
(cfr. ctu cit. pag. 33).
Sulla scorta di tali premesse, il perito ha dunque concluso riconoscendo che "forti elementi
supportano l'ipotesi che il soggetto D.L.M. ha tracciato il testamento oggetto di
accertamento" (cfr. pag. 33 CTU).
Deve quindi affermarsi, sulla base delle risultanze tecniche acquisite all'esito dell'attività
istruttoria condotta nel presente giudizio, che il testamento del 12.11.1996 è autentico e
riconducibile alla mano di D.L.M..
Quanto al contenuto del testamento in questione, pacifica, oltre che documentalmente
provata, risulta la circostanza per cui lo stesso contenga disposizioni incompatibili con il
pregresso testamento del 7.8.1994, di talché allo stesso deve riconoscersi l'efficacia
revocatoria di cui all'art. 680 c.c., a mente del quale "la revocazione espressa può farsi
soltanto con un nuovo testamento, o con un atto ricevuto dal notaio in presenza di due
testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di voler revocare, in tutto o in parte, la
disposizione anteriore", con conseguente inefficacia del primo testamento.
Circa poi l'eccezione, sollevata dall'appellato in sede di note ex art. 127 ter c.p.c., concernente
la presunta nullità della CTU per omessa comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali,
deve osservarsi come il rilievo risulti infondato trovando decisa smentita nell'allegazione
documentale in atti.
Emerge invero dallo stesso elaborato peritale, che la comunicazione dell'avvio degli
accertamenti tecnici sia stata regolarmente trasmessa a mezzo PEC a tutte le parti una prima
volta in data 26 novembre 2019 e poi ancora il 4 dicembre 2019, come da apposite ricevute
allegate (cfr. allegati 1 e 2 ctu cit.).
E tra l'altro, dal tenore dell'ultimo scambio di messaggi a mezzo mail, emerge con evidenza
come sia stato lo stesso difensore dell'appellato a confermare di aver ricevuto una chiamata
da parte della CTU in cui veniva comunicato l'inizio delle operazioni suddette.
Si osserva, tra l'altro, che "in tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194,
comma 2, c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno,
ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, senza che l'omissione (anche di una) di simili
comunicazioni sia, di per sé, ragione di nullità della consulenza stessa, che si realizza
soltanto quando, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ne sia derivato un
pregiudizio del diritto di difesa per non essere state le parti poste in grado di intervenire
alle operazioni, il quale non ricorre qualora risulti che le parti, con avviso anche verbale o
in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all'indagine o di
esplicare in essa le attività ritenute convenienti" (cfr. Cass. n. 14532/2016 e, più di recente,
Cass. civ. n. 3047/2020).
Ne consegue che, in difetto di qualsiasi violazione del principio del contraddittorio, la
censura va disattesa.
Conclusivamente, alla luce delle considerazioni che precedono, in riforma della sentenza
impugnata, deve rigettarsi la domanda avanzata da S.G. e, per l'effetto, dichiararsi aperta la
successione di L.M. che va regolata a mezzo del testamento olografo del 12 novembre 1996,
pubblicato il 12 dicembre 2008.
Ne consegue che, sulla scorta di una valutazione complessiva dell'esito della lite (cfr. Cass.
civ. n. 8400/2018, secondo cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la
sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza delle pronuncia di merito
adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e
ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della
soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad uncriterio unitario e
globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisone sulle spese può
essere modificato soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di
specifico motivo di impugnazione; nello stesso senso Cass. civ. ord. n. 1775/2017 e Cass., sez.
lav., n. 11423/2016) ed in omaggio al canone della soccombenza, le spese processuali,
liquidate come di seguito, dovranno porsi a carico di S.G.:
- in relazione al giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Gela, definito con sentenza
n. 107/2013, Euro 3.397,00 oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- in relazione al giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta, definito con
ordinanza n. 345/2013, Euro 3.966,00 oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come
per legge;
- in relazione al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, definito con ordinanza n.
24814/2018, Euro 3.082,00 oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- in relazione al presente giudizio di rinvio, Euro 5.228,10 oltre spese generali, oneri fiscali e
previdenziali come per legge.
Pone le spese di ctu a carico dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, statuendo in sede di rinvio nella causa
civile in grado di appello iscritta al n. 16/2019 R.G., ogni diversa istanza disattesa e/o
assorbita, in riforma della sentenza n. 107/2013 emessa dal Tribunale di Gela, così provvede:
- rigetta la domanda di S.G. e, per l'effetto, dichiara aperta la successione di D.L.M., da
regolarsi con testamento olografo del 12 novembre 1996 pubblicato il 12 dicembre 2008,
ordinando alla competente Conservatoria le annotazioni di legge;
- condanna S.G. alla rifusione, in favore di D.M.S., delle spese di giudizio liquidate, per il
giudizio di primo grado, in 3.397,00 oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come
per legge; per il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta definito con
ordinanza n. 345/2013, in Euro 3.966,00 oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali
come per legge; per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, in Euro 3.082,00 oltre spese
generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge; per il presente giudizio di rinvio, in
Euro 5.228,10 oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- pone le spese di ctu a carico di S.G..
Conclusione
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile, il 26
maggio 2025.
Depositata in Cancelleria il 5 settembre 2025 06-12-2025 20:36
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