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Sentenza

SUCCESSIONE - Adempimento dell’onere testamentario ed esclusione dei soggetti es...
SUCCESSIONE - Adempimento dell’onere testamentario ed esclusione dei soggetti estranei all’interesse perseguito dal testatore (Cc, articolo 648)

In tema di onere testamentario (modus), la legittimazione ad agire per l’adempimento o la risoluzione dell’onere ex articolo 648 c.c. spetta esclusivamente ai soggetti portatori dell’interesse che il testatore ha inteso soddisfare, ossia i prossimi congiunti, anche se eredi, e i beneficiari dell’onere, con esclusione di soggetti terzi che vantino un mero interesse patrimoniale, come l’impresa funebre che ha eseguito il servizio. L’interpretazione sistematica dell’articolo 648 c.c. impone una lettura restrittiva della locuzione “qualsiasi interessato”, da intendersi riferita solo a chi sia collegato all’interesse morale perseguito dal testatore e non a chiunque abbia un interesse economico derivante dall’esecuzione materiale dell’onere. Non è legittimato ad agire per l’adempimento o la risoluzione dell’onere testamentario il soggetto che, pur avendo eseguito materialmente la prestazione oggetto dell’onere (es. impresa funebre), non sia parte della categoria di soggetti individuati dalla legge e dalla giurisprudenza come portatori dell’interesse tutelato dal testatore. ( Nel caso in esame, una Società aveva svolto i servizi funebri per il de cuius e, non avendo ricevuto il pagamento, ha chiesto in giudizio la condanna dei legatari al pagamento delle spese, ai sensi dell’articolo 648 c.c. In primo grado, il Tribunale di Latina ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva della società attrice, ritenendo che solo i portatori dell’interesse morale perseguito dal testatore (i prossimi congiunti, eredi o beneficiari dell’onere) possano agire per l’adempimento o la risoluzione dell’onere testamentario, non l’impresa funebre. La Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado, ribadendo la carenza di legittimazione attiva della società, non essendo né erede né legataria).

    Corte d’Appello Roma, Sez. VIII, sentenza, 11 settembre 2025 n. 5004 – Pres. Mangano, Cons. Rel. Garufi
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE VIII
così composta:
Franca Mangano - Presidente
Caterina Garufi - Consigliere est.
Edoardo Mancini - Giudice ausiliario
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 6488 del ruolo generale per gli affari contenziosi
dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 15.5.2025, con assegnazione dei
termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica,
vertente
TRA
B. S.R.L. (P.IVA (...)), in persona del rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata in
Latina, Piazza ..., presso lo studio dell'Avv. …che la rappresenta e difende in forza di
procura in calce all'atto di citazione in appello
appellante
E
D.M.A. (C.F. (...) ), elettivamente domiciliato in Latina, Viale P.L. …presso lo studio dell'Avv.
…che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e
risposta in appello
appellato
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Latina n…. /2020 -adempimento
dell'onere testamentario- art. 648 c.c.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la società B. S.r.l. conveniva in giudizio D.M.A. e D.M.V.
innanzi al Tribunale di Latina. Rappresentava quanto segue: il de cuius aveva disposto un
legato in favore dei resistenti D.M. relativamente ai diritti ad esso spettanti sul conto
corrente bancario esistente presso la banca A.B., con l'onere di provvedere alle spese del suo
funerale ("Lego in favore di A. e V.D.M., in parti uguali tra loro, tutti i diritti a me spettanti
sul conto corrente, sempre in essere presso A.B., di cui sono ancora cointestatario con mia
moglie, con l'onere di provvedere alle spese funerarie necessarie al momento della mia
morte", cfr. testamento depositato in atti); la società ricorrente aveva effettuato, a seguito
della morte di P.Z. avvenuta in Latina in data 8.7.2015, servizi funebri del valore di Euro
7.450,00 per il deceduto; all'atto del sollecito di pagamento del 9.3.2016 inviato dalla
creditrice società di pompe funebri ai D.M., i resistenti avevano contestato la richiesta di
pagamento, pur manifestando la volontà di addivenire ad una soluzione transattiva. Alla
luce di quanto dedotto, la ricorrente concludeva con la domanda di adempimento dell'onere
testamentario ai sensi dell'art. 648 co. 1 c.c. Ad integrazione di detta domanda, con la prima
memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. la B. S.r.l. avanzava domanda di risoluzione della
disposizione testamentaria ex art. 648 co. 2 c.c. Con vittoria di spese e compensi
professionali.
Si costituiva in giudizio il solo A.D.M., eccependo preliminarmente la nullità del ricorso
introduttivo per inosservanza del termine a comparire ex art. 702 bis co. 3 c.p.c., nonché la
propria carenza di legittimazione passiva in quanto "estraneo al rapporto contrattuale posto
a sostegno della pretesa avanzata con il ricorso" (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione e
risposta in primo grado).
Concludeva chiedendo: in via principale, di rigettare la domanda del ricorrente in quanto
assolutamente infondata e non provata, dichiarando non dovute, in tutto o in parte, le
somme richieste con il ricorso; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento,
anche parziale, del presunto credito del ricorrente, di condannare il resistente
all'adempimento dell'onere, entro i limiti del valore del legato risultanti dal testamento. Con
vittoria di spese e compenso professionale.
Il ricorso era notificato anche a V.D.M. ma la B. S.r.l., non riuscendo a notificarle validamente
l'atto introduttivo (stante la residenza della convenuta all'estero), nel corso del giudizio
rinunciava alla domanda proposta nei suoi confronti.
Disposto il mutamento di rito in ordinario e concessi alle parti i termini ex art. 183 co. 6
c.p.c., all'udienza del 23.4.2019 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21.1.2020, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei
termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di
replica.
Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 1164/2020, accertata, preliminarmente, l'estinzione
del processo limitatamente alla domanda proposta nei confronti di V.D.M., dichiarava la
carenza di legittimazione attiva della società attrice con conseguente inammissibilità delle
sue domande di adempimento dell'onere e di risoluzione ("(…) legittimati ad agire per
l'adempimento dell'onere sono "unicamente i portatori dell'interesse la cui realizzazione ha
avuto di mira nel disporre il modo" sicché, nella specie il portatore dell'interesse in discorso,
di natura evidentemente morale in quanto finalizzato all'esecuzione delle proprie esequie,
è il testatore, e per esso i prossimi congiunti dello stesso, ma non l'impresa funebre che ha
materialmente eseguito la tumulazione del defunto e che per ciò pretende di essere pagata.
(…). Parimenti, in ordine alla domanda di risoluzione del legato gravato dall'onere, la
legittimazione compete esclusivamente ai soggetti che per effetto di tale risoluzione
subentrerebbero nella posizione giuridica dell'onerato inadempiente e, cioè nella specie,
all'eventuale sostituito o al co-legatario avente diritto all'accrescimento ovvero agli eredi
testamentari o legittimi o, ancora, in via più generale, agli onerati del legato (ancora, Cass.
2306/1975), con esclusione, pertanto, anche per tale ipotesi della società attrice", cfr. pagg. 2-
3 sentenza di primo grado). Condannava la B. S.r.l. al pagamento delle spese di lite, liquidate
in favore di A.D.M. nella misura di Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, I.V.A.
e C.P.A.
2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, la società B. S.r.l. contestava le conclusioni cui
era addivenuto il Giudice di primo grado. In particolare, criticava:
2.a) violazione dell'art. 648 comma 1 c.c. nonché dell'art. 100 c.p.c.; erroneità della sentenza
nella parte in cui ha escluso la legittimazione attiva della società appellante. Il Giudice di
prime cure avrebbe erroneamente interpretato la disposizione di cui all'art. 648 co. 1 c.c.,
escludendo la legittimazione attiva della società odierna appellante in ordine alla domanda
di adempimento dell'onere. Ai sensi della summenzionata norma, legittimato all'azione di
adempimento dell'onere sarebbe "qualsiasi interessato", cioè - secondo la giurisprudenza di
legittimità riportata - chiunque abbia un interesse materiale o anche non patrimoniale
all'adempimento (cfr. pagg. 4-5 atto di citazione in appello). Pertanto, secondo il tenore
letterale della norma, l'ambito dei legittimati sarebbe talmente ampio "da ricomprendervi
anche il titolare di un interesse che sia solamente morale"; di conseguenza, "alcun dubbio
può sussistere circa la sussistenza di tale legittimazione in capo a chi voglia far valere -
comenel caso di specie - un interesse di carattere patrimoniale" (cfr. pag. 4 atto di citazione
in appello). Dunque, a fronte dell'interesse patrimoniale di cui l'appellante era portatore
(avendo quest'ultimo svolto un servizio funebre in relazione al quale non era stato versato
il corrispettivo dovuto), il Giudicante avrebbe dovuto riconoscere la sua legittimazione
attiva in ordine alle domande formulate, con conseguente condanna dell'odierno appellato
al pagamento di quanto dovuto.
Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di accertare la legittimazione
attiva della B. S.r.l. e, in accoglimento della domanda da questa proposta, di condannare
A.D.M. alla corresponsione, in favore della società appellante, della somma di Euro 7.450,00
ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
3. Si costituiva in giudizio A.D.M., contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo: di
rigettare l'appello perché inammissibile e infondato e di confermare integralmente la
sentenza impugnata; di accertare e dichiarare la carenza di interesse e di legittimazione
attiva dell'appellante a proporre l'azione di adempimento dell'onere testamentario posto a
carico della parte appellata; di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva
dell'appellato in ordine alla domanda e all'azione esperita dell'appellante per il pagamento
del corrispettivo del servizio in questione; di rigettare la domanda di condanna riproposta
dell'appellante in quanto inammissibile, infondata e, comunque, non provata, dichiarando
non dovute, in tutto o in parte, le somme richieste dall'appellante. In via subordinata, nella
denegata ipotesi di accertamento della sussistenza della legittimazione della B. S.r.l. ad agire
ai sensi dell'art. 648 co. 1 c.c. e di accertamento dell'inadempimento dell'onere da parte del
legatario e del presunto credito dell'appellante, di dichiarare l'appellato tenuto
all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore legato, risultanti dal testamento. Con
vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio.
4. Dopo lo scambio di note di trattazione scritta, con ordinanza depositata in data 22.4.2021
la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 15.5.2025, la
causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle
comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
5. L'appello va rigettato.
L'onere consente al testatore di esprimere, con una clausola testamentaria, la propria
volontà, imponendo all'onerato un'obbligazione (di dare, fare o non fare),
dall'inadempimento della quale possono derivare, a norma dell'art. 648 c.c., due
conseguenze, l'azione di adempimento oppure quella di risoluzione, entrambe esperite
dall'appellante.
In ordine al primo profilo, però, il tema della coercibilità dell'obbligazione modale richiede
il vaglio preliminare sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 648 co. 1 c.c. Tale
disposizione prevede, come rimarcato dalla società di pompe funebri, che "qualsiasi
interessato" possa agire per l'adempimento del modus, ma la giurisprudenza ha ricostruito,
in via sistematica, la previsione con un'interpretazione restrittiva da ritenersi ormai
consolidata.
Secondo i Giudici di legittimità, l'individuazione di tali interessati, al pari dei soggetti
legittimati alla risoluzione di cui all'art. 648 co. 2 c.p.c., non può prescindere dalla natura
dell'onere. "Il criterio per l'individuazione del soggetto legittimato all'adempimento è
costituito dal collegamento tra l'interesse che il testatore ha inteso soddisfare e un soggetto
o una categoria più o meno definita di soggetti; (…)"questo interesse non può non
identificarsi con quello che il testatore ha avuto di mira e ha inteso soddisfare con il modo,
anche se la soddisfazione di esso, per il rango di motivo che il modo assume nell'economia
del negozio testamentario, non può aver costituito lo scopo diretto e immediato della
disposizione, ma soltanto una finalità mediata e indiretta", circostanze che legittimano
solamente i prossimi congiunti del testatore, ancorché eredi, nonché i beneficiari dell'onere
a proporre, oltre all'azione di adempimento, quella di risoluzione (Cass. 11 giugno 1975,
sent. n. 2306; confermata successivamente anche da Cass. 26 luglio 2005, sent. n. 15599 e da
Cass. 7 marzo 2016, n. 4444/). In particolare, la pronuncia da ultimo richiamata afferma che
in tema di legato modale, l'inadempimento del modus ad opera del legatario legittima il
beneficiario, al pari dei prossimi congiunti, ancorché eredi, a proporre, oltre all'azione di
adempimento, quella di risoluzione, ex art. 648, co. 2, c.c., avendo egli interesse, ove sia
anche erede, a conseguire il vantaggio patrimoniale derivante dalla restituzione della res e,
in ogni caso, a soddisfare le esigenze morali perseguite dal de cuius, rimaste irrealizzate a
causa dell'inadempimento dell'onerato.
Pertanto, va confermata la carenza di legittimazione della società B. che non risulta essere
né erede né legataria.
Le residue censure sono assorbite.
6. Quanto alle spese processuali di fase, le stesse sono poste a carico dell'appellante in virtù
della sua soccombenza e liquidate in dispositivo secondo i valori medio/minimi (la
controversia si focalizza su un'unica questione di diritto) delle cause rientranti nella fascia
di valore superiore a Euro 5.200,00 e inferiore a Euro 26.000,00, senza calcolare la fase
istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'appello proposto dalla B. S.r.l.
avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1164/2020 nei confronti di D.M.A..
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio,
che liquida in favore dell'appellato in Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al
15% e accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della L. n. 228 del 2012 per il
versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata
disposizione a titolo di contributo unificato.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 9 settembre 2025. .
Depositata in Cancelleria il 11 settembre 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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