SUCCESSIONE - Accettazione tacita dell’eredità e mancata partecipazione al procedimento di mediazione (Cc articoli 476, 480, 540; Dlgs 28/2010, articolo 12-bis)
Tribunale Torino, Sez. II civile , sentenza 5 maggio 2025 n. 2181 - Giudice Aloj
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa Nicoletta Aloj, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. …/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
F.M.G. (c.f. (...)), rappresentata e difesa dagli avv.ti…
ATTRICE
E
F.M. (c.f. (...)), rappresentata e difesa dall'avv. …
CONVENUTA
NONCHÈ
F.A. (C.F. (...)) e F.A. (C.F. (...)), rappresentanti e difesi dall'avv. …
CONVENUTI
NONCHÈ
F.M. (C.F. (...))
CONVENUTA CONTUMACE
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 31.01.2024 l'attrice, premesso:
- di essere creditrice di F.A., in qualità di socia accomandataria della D. S.a.s. di F.A.C., in forza di
titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 1409/2021, e di
aver sottoposto a pignoramento l'immobile di cui la debitrice è comproprietaria per successione del
padre F.A. unitamente ai restanti convenuti F.M., F.A. e F.M., sito in T., Via R. n. 35, con procedura
esecutiva rubricata presso il Tribunale di Torino al n. RGE …/2022;
- che nel corso del procedimento di esecuzione n. RGE …/2022 il Giudice dell'Esecuzione invitava
parte attrice a procedere con l'accertamento della qualità di eredi degli odierni convenuti;
- che l'immobile sito in T., via R. n. 35 (identificato al Foglio (...), Particella (...), Subalterno (...)), era
stato acquistato dal de cuius F.A., deceduto il 14.09.1999, e da sua moglie F.M. in data 30.06.1984 per
la quota del 50% ciascuno;
- che alla morte di F.A., deceduto a Torino il 14.09.1999, si era aperta la successione a favore della
moglie F.M. e dei figli, odierni convenuti;
- che, pur avendo depositato e trascritto la dichiarazione di successione in data 20.08.2002, nessuno
dei chiamati accettava espressamente l'eredità;
- che la convenuta F.M. è titolare del diritto di abitazione sull'immobile di T., via R. n. 35 e risiede
nell'immobile sin dall'anno 1984;
- che i figli F.A., A. e M. hanno acconsentito a che la loro madre occupasse l'immobile caduto in
successione sino ad oggi;
- che sono trascorsi già dieci anni entro i quali i convenuti non hanno esercitato il diritto di rinuncia
all'eredità;
- che i convenuti F.A. e F.A., sin dall'anno 2014, hanno contratto debiti per la cui riscossione i creditori
hanno pignorato l'immobile di T. via R. n. 35;
- che trattandosi di trascrizioni dell'anno 2014 ad oggi non ancora cancellate, significa che i predetti
F. non hanno posto in essere alcun atto finalizzato a dichiarare di aver rinunciato all'eredità ovvero
finalizzato a dichiarare che l'immobile in parola non era di loro proprietà nelle relative quote;
concludeva come indicato in epigrafe.
2. Con comparsa di costituzione depositata il 12.09.2024 si costituiva in giudizio F.M., dichiarando
di essere erede di F.A. per averne accettato tacitamente l'eredità e aderendo alle pretese dell'attrice
in ordine alla domanda principale; dichiarando di aver continuato a vivere nella casa coniugale, di
aver versato le relative imposte, di godere del diritto di abitazione dell'immobile ex art. 540 c.c.
3. Con comparsa di costituzione depositata del pari il 12.09.2024 si costituivano in giudizio F.A. e
F.A.
- dichiarando di non aver mai provveduto all'accettazione dell'eredità del padre F.A., né
espressamente né tacitamente;
- che la loro madre F.M., già comproprietaria della quota del 50% dell'immobile caduto in
successione, gode di un diritto di abitazione ed uso sulla casa adibita a residenza familiare e sul
mobilio che la correda, che le deriva direttamente dalla legge per il solo fatto di essere coniuge
superstite, un diritto che prescinde dunque da ogni questione successoria, incontestabile da
chiunque, per cui l'asserita acquiescenza da parte dei figli alla circostanza che la madre abiti
nell'immobile non ha alcuna rilevanza ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità; d'altra parte, non
avendo accettato l'eredità paterna, essi non potrebbero comunque vantare alcun diritto
sull'immobile del padre;
- di non aver concesso alcuna ipoteca sull'immobile caduto in successione, ma che i loro creditori
avevano richiesto l'iscrizione di ipoteca giudiziale, che costituisce un atto d'imperio del creditore e
non un atto volontario dei debitori;
- che la circostanza che l'immobile risultava intestato pro quota ai convenuti era diretta conseguenza
dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione, atto con valore meramente fiscale
non costituente accettazione tacita;
- che l'avvenuto decorso del termine di dieci anni ex art. 480 c.c. fa venire meno il diritto di accettare
l'eredità.
4. Nessuno si è costituito per la parte convenuta F.M., della quale, pertanto è stata dichiarata la
contumacia.
5. Verificata la regolarità del contraddittorio, veniva assegnato alle parti il termine per introdurre il
procedimento di mediazione e alla successiva udienza non venivano ammesse le istanze istruttorie
e la causa veniva rinviata all'udienza del 3.04.2025 per la precisazione delle conclusioni e per
discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 3.04.2025 le parti precisavano le conclusioni come indicato in epigrafe, discutevano
la causa e il Giudice si riservava di depositare la sentenza.
6. Sussiste l'interesse ad agire dell'attrice, considerato che la stessa è creditrice della convenuta F.A.
e come, ove venisse confermata la sua prospettazione, potrebbe trarre dall'accoglimento della
domanda una concreta utilità, data dalla possibilità di espropriare la quota del bene immobile
pignorato divenuta di proprietà di costei per effetto della successione del padre.
7. La domanda è fondata e va accolta nei confronti di F.M., che non ha contestato di aver accettato
tacitamente l'eredità morendo dismessa dal marito F.A., riferendo di aver compiuto atti che
integrano una simile accettazione quali il pagamento di imposte sui beni ereditari, il pagamento
della tassa dei rifiuti, di essere in possesso dell'immobile caduto in successione e dei beni mobili ivi
presenti. Tali affermazioni, unitamente alla circostanza che ella si è dichiarata erede del marito anche
all'atto della costituzione nel presente giudizio, inducono a ritenere provato che ella ne abbia
accettato tacitamente l'eredità ex art. 476 c.c. e consentono dunque di accogliere la domanda svolta
nei suoi confronti.
8. Nei confronti degli altri convenuti, figli di F.A., grava sulla parte attrice l'onere di provare
l'esistenza di atti di accettazione tacita dell'eredità in applicazione dei principi generali in tema di
ripartizione dell'onere della prova (cfr. art. 2697 c.c.), atteso che
- i convenuti F.A. e F.A. hanno contestato espressamente e specificamente di aver accettato
tacitamente l'eredità;
- la convenuta F.M. è rimasta contumace, e dunque nei suoi confronti non può farsi ricorso al
principio della non contestazione, che si applica solo tra le parti costituite (cfr. art. 115 c.p.c.).
9. Pur risultando provata la delazione ereditaria nei loro confronti, ossia che F.A., nato il (...) a C.
(P.), sia deceduto a Torino il 14.09.1999, per quanto consta senza lasciare testamento, come può
evincersi dalla trascrizione della denuncia di successione di cui al doc. 1 di parte attrice, per cui alla
sua morte si è aperta la successione legittima in favore, oltre che della moglie F.M., dei figli F.A., F.A.
e F.M., non può ritenersi provato che costoro abbiano compiuto atti che importino accettazione tacita
dell'eredità.
Non può invero attribuirsi un simile significato alla presentazione della dichiarazione di
successione, che costituisce un mero atto conservativo, che come tale non determina accettazione,
onde l'irrilevanza della richiesta di esibizione documentale formulata dall'attrice. Si veda sul punto
la costante giurisprudenza della Suprema Corte: Cass. Sez. 2 nn. 5463/1995, 178/1996, 2711/1996,
11408/1998, 4756/1999, 4783/2007, 4843/2019, Sez. 6-2 n. 11478/2021.
Alla stessa conclusione deve giungersi quando, come nel caso di specie, alla denuncia di successione
segua la trascrizione del relativo certificato. Anche tale ulteriore adempimento, avendo valore e
finalità esclusivamente fiscali, è irrilevante, in assenza di altri atti inequivocabilmente rivolti
all'assunzione della qualità di erede, ai fini dell'accettazione tacita (in tal senso Cass. n. 4843/2019).
Anche la voltura catastale, se presentata a favore di più chiamati all'eredità, come nel caso di specie,
non costituisce prova dell'accettazione tacita dell'eredità in capo ai chiamati, poiché non risulta da
quale dei chiamati essa sia stata posta in essere, potendo al più assumere un valore indiziario, che
deve essere necessariamente riscontrato sulla base di ulteriori elementi di prova. Si richiama al
riguardo Cass. ord. 8980/2017, secondo la quale "L'accettazione tacita di eredità - pur potendo
avvenire attraverso "negotiorum gestio", cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo
del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può tuttavia desumersi
soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro
chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la
successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del "de
cuius".
Infine, nessun valore può essere attribuito ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità alla circostanza
che i figli di F.A., chiamati all'eredità, siano stati acquiescenti rispetto alla circostanza che la loro
madre F.M., coniuge superstite del de cuius, abitasse nella casa coniugale caduta in successione per
il 50%.
Trattasi invero di condotta meramente omissiva che non è in alcun modo significativa della volontà
di accettare l'eredità, non rientrando tra gli atti che presuppongono necessariamente la volontà di
accettare l'eredità e che il chiamato non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede
(cfr. art. 476 c.c.).
Infine, nessun rilievo può essere attribuito nel senso voluto dalla ricorrente alla circostanza che siano
trascorsi oltre dieci anni dall'apertura della successione senza che i convenuti abbiano rinunciato
all'eredità, atteso che il decorso del tempo previsto dall'art. 480 c.c. determina la prescrizione del
diritto di accettazione e non l'acquisto legale dell'eredità.
Coglie poi nel segno la difesa dei convenuti F.A. e F.A. là dove evidenzia che nessun valore può
essere attribuito quale atto di accettazione tacita alla iscrizione di ipoteca giudiziale sul bene caduto
in successione, trattandosi di atto che prescinde del tutto dalla volontà del debitore posto in essere
su iniziativa del creditore (come del resto il pignoramento), che dunque non può integrare in alcun
modo l'accettazione tacita dell'eredità che costituisce atto di natura negoziale. Ed infatti il precedente
giurisprudenziale citato dalla parte attrice (Cass. 5569/2021) si riferisce alla concessione di ipoteca
volontaria da parte del chiamato che integra un atto dispositivo del bene ereditario, diversamente
dall'iscrizione di ipoteca giudiziale che, lo si ribadisce, prescinde del tutto dalla volontà del
chiamato.
Infine, la circostanza che con la memoria di costituzione nel processo esecutivo F.M. abbia affermato
che il bene si sia devoluto pro quota anche ai suoi figli non prova l'accettazione tacita dell'eredità da
parte di costoro, non essendo tale atto processuale, depositato nel solo interesse di F.M.,
riconducibile o attribuibile in alcun modo ai figli F.A., F.A. e F.M..
La domanda nei confronti di F.A. e F.A. deve, pertanto, essere rigettata.
10. Considerato l'esito della lite sussistono ragioni idonee a determinare la compensazione integrale
delle spese nel rapporto processuale tra l'attrice e la convenuta F.M., che non ha contestato la
domanda attorea e ha chiesto accogliersi le conclusioni svolte nei propri confronti.
Le spese nel rapporto processuale tra l'attrice e i convenuti F.A. e F.A. seguono la soccombenza e si
liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive
modifiche e integrazioni, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, ai valori minimi
esclusa la fase istruttoria siccome non svolta, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi
antistatario ex art. 93 c.p.c.
Nulla va disposto sulle spese nei confronti di F.M., che è rimasta contumace, stante la soccombenza
della parte attrice nei suoi confronti.
11. A norma dell'art. 12 bis, comma 2, D.Lgs. n. 28 del 2010, trattandosi di causa in materia di
successioni nella quale è prevista la mediazione obbligatoria, ciascuna parte convenuta costituita che
non è comparsa nel procedimento di mediazione deve essere condannata al versamento all'entrata
del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato
dovuto per il giudizio.
Si tratta di una sanzione che discende dalla mera condotta delle parti consistita nella mancata
partecipazione alla mediazione a prescindere dalla soccombenza o meno delle stesse nel successivo
giudizio, come si evince dal confronto con il successivo comma 3 dell'art. 12 bis, che invece fa
riferimento alla ipotesi di soccombenza (e dunque non risulta applicabile nel caso di specie).
In particolare, quanto a F.M., il messaggio PEC inviato dal difensore all'organismo di mediazione
con il quale si comunicava che ella era anziana e malata e pertanto non poteva partecipare
all'incontro non consente di ritenere giustificata la mancata partecipazione, posto in primo luogo che
sarebbe stata sufficiente la partecipazione del difensore al fine di evitare la sanzione in esame,
partecipazione che invece non vi è stata, in secondo luogo che le condizioni di salute della F. non
sono state in alcun modo documentate. Del resto, l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 12
bis, comma 2, D.Lgs. n. 28 del 2010 non è soggetta a valutazioni discrezionali da parte del giudicante,
che deve limitarsi a constatarne i presupposti normativi, che nel caso di specie sussistono
pienamente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa
così provvede:
1) accerta e dichiara che F.M., nata a C. (P.) il (...), ha accettato tacitamente l'eredità morendo
dismessa da F.A., nato a C. (P.) l'(...), e deceduto a Torino il 14.09.1999
2) rigetta per il resto la domanda di parte attrice;
3) compensa integralmente le spese di lite tra F.M.G. e F.M.;
4) condanna F.M.G. alla rifusione in favore di F.A. e F.A. delle spese di lite, che liquida in Euro
2.906,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a., con distrazione
a favore dell'avv. …dichiaratasi antistataria;
5) nulla sulle spese nei confronti di F.M.;
6) condanna F.M. al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo
corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
7) condanna F.A. al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo
corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
8) condanna F.A. al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo
corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Conclusione
Così deciso in Torino, il 2 maggio 2025.
Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2025.
06-06-2025 22:05
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