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Sentenza

Sottoscrizione illeggibile del testatore (Cc, articoli 603 e 606; legge notarile...
Sottoscrizione illeggibile del testatore (Cc, articoli 603 e 606; legge notarile, articoli 51 e 53)
Tribunale Viterbo, civile, sentenza 7 gennaio 2025 n. 7
Il Tribunale di Viterbo
- Sez. Civ. –
così composto:
dott. Eugenio Maria Turco - presidente
dott. Paolo Bonofiglio - giudice
dott.ssa Fiorella Scarpato - giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. …/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto IMPUGNAZIONE TESTAMENTO,
pendente
TRA
P1 , (nato ad X il (...)), elettivamente domiciliato in Viterbo, via…, presso lo studio dell'avv…., dal
quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente all'avv…., come da delega in calce
all'atto di citazione
ATTORE
E
C1 , (c.f.: (...) , elettivamente domiciliato in Viterbo, via ..., presso lo studio dell'avv. C2 rappresentato
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti …come da procura speciale in calce
alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
C3 , (nata a X il (...)), elettivamente domiciliata in Viterbo via…, presso lo studio dell'avv. C4 , dal
quale è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente all'avv…., come da mandato a
margine della comparsa di costituzione e rispostaCONVENUTA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
P1 adiva il Tribunale di Viterbo rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia l'on.le Tribunale udito,
ogni contraria eccezione e deduzione reietta, così decidere: A - accertare e dichiarare la nullità del
testamento pubblico del sig. X1 redatto dal notaio X2 Dott. X3 in Chiusi il giorno 6 luglio 2018,
allibrato alla Racc. n…., n. …di Repertorio degli atti di ultima volontà e, per l'effetto, dichiarare
aperta la successione legittima del sig. X1 B - condannare i convenuti alla restituzione dei beni
ereditari indebitamente acquisiti e/o detenuti in loro possesso esclusivo per effetto del suddetto
testamento pubblico; C - condannare i convenuti al pagamento di spese e compensi di causa, oltre
IVA e CIMA".
A fondamento della domanda allegava: che in data 1 agosto 2020, in Castiglione in Teverina,
decedeva suo padre, X1 che, su richiesta della vedova, C3 il notaio X4 il giorno 27 agosto 2020 dava
lettura delle ultime volontà del defunto, così ricevute nel testamento pubblico rogalo il 6 luglio 2018:
"Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria, Nomino unici eredi universali mia moglie
C3 ed i miei due figli P1 e P . Voglio che a mia moglie ed a mio figlio P1 vada solo la quota di riserva
prevista per legge, mentre a P dovrà andare oltre alla quota di riserva tutta la quota della mia
disponibile"; che la disposizione testamentaria proseguiva con l'elencazione delle unità immobiliari,
dettagliatamente descritte con minuziose indicazioni catastali di identificazione, suddivise tra gli
eredi, alcune in proprietà esclusiva e altre in comproprietà pro indiviso al figlio P e alla moglie C3 ;
che il testatore disciplinava altresì l'eventualità della lesione della quota dei riservatati come segue:
"Ove i beni così come sopra assegnati siano, per mia moglie o per mio figlio P1 , lesivi della quota di
riserva agli stessi assegnati e, per il caso in cui quest'ultimi o uno di essi chiedano una integrazione
fino al raggiungimento della quota di riserva, voglio che sia l'erede beneficiato dalla quota eccedente
la propria riserva a decidere se corrispondere all'altro o agli altri eredi conguagli in denaro o beni
mobili o beni immobili, anche propri personali, fino al raggiungimento del valore della quota di
riserva dell'erede leso"; che il testamento mancava della sottoscrizione del testatore; che il defunto,
prima della riduzione per iscritto delle sue ultime volontà, dichiarava al Notaio di non poter
sottoscrivere per impedimento alla mano destra ed il pubblico ufficiale faceva menzione, per iscritto,
della predetta dichiarazione prima della lettura dell'atto in presenza di testimoni; che tuttavia il
padre defunto, dopo aver perso l'uso della mano destra a causa di un ictus occorsogli in data 19
aprile 2016, iniziava a sottoscrivere gli atti che venivano sottoposti alla sua espressione di volontà
con l'utilizzo della mano sinistra; che il padre aveva mantenuto la facoltà di sottoscrivere atti e
documenti con la mano sinistra fino a data prossima al suo decesso e comunque ben oltre l'anno
2018; che tale circostanza era stata certificata dalla perizia grafica redatta dalla dott.ssa X5 nominata
consulente tecnico d'ufficio dal Tribunale di Viterbo nell'ambito del procedimento civile rubricato al
n. 2286/2018 R.G.; che quindi la dichiarazione del testatore inserita nel testamento pubblico del 6
luglio 2018, "... di non poter sottoscrivere ..." non corrispondeva a verità ed era smentita dalle firme
autografe, e coeve, del testatore stesso, essendosi questi sempre determinato, sin dal momento della
perdita dell'uso della mano destra, ad esprimere la sua volontà scritta mediante l'utilizzo della mano
sinistra; che quindi il riferito "impedimento alla mano destra" non poteva costituire fatto ostativodella sottoscrizione del testamento; che la non veridicità della dichiarazione resa dal defunto in
ordine all'impossibilità di sottoscrivere equivaleva alla mancanza di sottoscrizione e tale fattispecie
si doveva risolvere in una causa di nullità del testamento per difetto di un elemento di forma ai sensi
dell'art. 606 c.c..
Resistevano in giudizio con autonome comparse il sig. C5 , il quale rassegnava le seguenti
conclusioni: "Voglia l'III.mo Tribunale adito rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in
diritto e comunque non comprovata, con conseguente condanna alle spese di lite come per legge",
nonché la sig.ra C3 che a sua volta così concludeva: "NEL MERITO: Voglia rigettare le domande ex
adverse proposte perché infondate in fatto ed in diritto. Voglia condannare l'attore, ex art. 96 c.p.c.,
al pagamento della somma di Euro 20.000,00 e/o quel più o quel meno che sarà ritenuto di giustizia,
eventualmente anche mediante valutazione equitativa. Vittoria di spese e competenze oltre rimb.
forf. 15% e oltre iva e cap come per legge".
La causa, istruita a mezzo consulenza tecnica, veniva rimessa in decisione all'udienza del 27 marzo
2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini
di cui all'art. 190 c.p.c.
In ragione della tempestiva istanza ex art. 275 c.p.p. (nella formulazione antecedente alla riforma
Cartabia) depositata dall'attore, e riproposta al presidente di sezione alla scadenza del termine per
il deposito delle memorie di replica, veniva fissata udienza di discussione orale dinnanzi al collegio
per la data dell'11 luglio 2024, all'esito della quale la causa veniva riservata in decisione.
La domanda è infondata.
Il sig. X1 dante causa delle odierne parti processuali, redigeva in data 6 luglio 2018 testamento
pubblico dinnanzi al notaio X4 con cui disponeva delle sue sostanze nominando eredi i suoi
legittimari, e cioè la moglie e i due figli PI e p , lasciando a ciascuno di essi determinati beni e
stabilendo altresì che al figlio P sarebbe dovuta andare oltre alla quota di riserva tutta la disponibile.
Il testatore attestava "di non poter sottoscrivere per impedimento alla mano destra", sicché il notaio
dichiarava che "Il presente atto viene sottoscritto dai testimoni e da me notaio ma non dal signor X1
stante la dichiarazione da lui sopra resa".
L'art. 603 c.c., al terzo comma, dispone che "se il testatore non può sottoscrivere o può farlo solo con
grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima
della lettura dell'atto".
Tuttavia, allorquando il notaio fa riferimento nel testamento pubblico ad una dichiarazione del
testatore riguardante la causa impeditiva della sottoscrizione dell'atto, occorre che tale causa sussista
nella realtà; diversamente la solennità di quell'atto, che esige il massimo rigore pubblicistico, resta
vulnerata nella sua essenza inderogabile ed il relativo vizio è riconducibile alla nullità di cui al primo
comma dell'art. 606 c.c., cioè per mancanza di sottoscrizione, quale rifiuto di conferma del contenuto
per mancanza di volontà (Cfr. Cass. n. 27824/2008; Cass. n. 9674/1996; Cass. n. 1073/1992). La causa
impeditiva può consistere in qualsiasi ostacolo fisico, anche temporaneo e quindi, ad esempio, il de
cuius può rifiutare di sottoscrivere l'atto a causa di una difficoltà di grafia derivante da una estrema
debolezza o dall'età avanzata in cui si trovi. Premesso che nella concreta fattispecie non vi ècontestazione sulla circostanza che il sig. X1 al momento dell'atto dispositivo non fosse in grado di
apporre la sua firma con la mano destra, in ragione dell'ictus che lo aveva colpito ad aprile del 2016,
bisogna verificare se la sottoscrizione da parte del de cuius di diversi atti con la mano sinistra, sia
poco prima che successivamente al testamento, possa rappresentare la "prova" della sua capacità a
vergare l'atto, con conseguente nullità del testamento in ragione della circostanza che la falsa
attestazione può considerarsi manifestazione dell'intendimento di non testare, senza che possa in
alcun modo trovare applicazione il principio del favor testamenti.
Non indicando il codice civile le modalità con le quali la sottoscrizione deve essere apposta, può
farsi riferimento all'art. 51, n. 10, della legge notarile, il quale prevede che l'atto debba contenere "la
sottoscrizione col nome, cognome delle parti ..." che deve essere riportato "per esteso" (Cass. n.
1999/1966), sebbene, come specificato in tale arresto giurisprudenziale, l'uso di uno pseudonimo,
laddove abitualmente utilizzato dal testatore per la cura dei propri affari e interessi e riconosciuto
come identificativo della persona nella vita di relazione, non incide sulla validità del testamento.
Benché la norma appena richiamata nulla dica sulle modalità di riproduzione della propria firma
l'art. 53 della medesima legge dispone, invece, che l'atto notarile debba essere scritto "in carattere
chiaro e distinto e facilmente leggibile".
Tuttavia, da tale disposizione non si può affatto desumere che la leggibilità sia prevista anche per la
sottoscrizione, ma solo per il contenuto dell'atto, in quanto si ritiene che la firma debba essere
apposta dal testatore secondo quella che è la sua grafia abituale e, pertanto, anche laddove la stessa
sia "ordinariamente" illeggibile, a condizione che non si tratti però di una mera sigla ovvero di un
geroglifico privo di qualsiasi collegamento con il sottoscrittore.
Sotto il primo profilo laddove invero si "imponesse" al testatore di appore la sua firma non secondo
quella che è la grafia sua propria ed usuale, ma in maniera leggibile si correrebbe invero il rischio
che tale segno non sia allo stesso facilmente attribuibile, così creando proprio quel vulnus alla
validità che la sottoscrizione, quale riconoscimento della paternità dell'atto, mira ad escludere.
Sotto il secondo profilo se, per converso, si consentisse al testatore di appore un segno grafico
qualunque, privo di qualsiasi riferimento abituale alla persona, e dunque imputabile a qualsiasi
soggetto, ancora una volta si creerebbe lo stesso vulnus.
Alla luce di tali premesse, in linea di principio, la non leggibilità della sottoscrizione apposta da X1
in sette atti con la mano sinistra, nella misura in cui tale scritto non si traduce palesemente in una
sigla, a prescindere dalla sua leggibilità, non incide sulla validità di quegli atti allo stesso
sicuramente riconducibili.
Ciò nonostante, non può che essere evidenziato che del tutto correttamente il sig. XI affetto da
paralisi alla mano destra da circa due anni, allorquando disponeva in data 6.7.2018 delle proprie
sostanze con il testamento pubblico, non abbia sottoscritto tale "importante" atto con la mano sinistra
pur avendola già usata "ben" quattro volte (raccomandata del 18.06.2026, istanza di mediazione e
relativa procura pur sempre di giugno, proposta di affitto del 05.07.2018).
Il principio, pur riferito al testamento olografo, secondo cui la scrittura deve rivelare
inequivocabilmente il movimento grafico della mano, quale impronta della personalità del testatore,tale da presentare le caratteristiche della individualità, normalità e abitualità, può invero trovare
applicazione anche per ciò che concerne la "sola" firma da apporre al testamento pubblico che, di
conseguenza, per essere valida deve rappresentare la personalità del testatore e tale potrà essere
soltanto quella sottoscrizione che in relazione all'età e al patrimonio culturale e sociale del testatore
gli appartenga normalmente e abitualmente.
Il geroglifico apposto da X1 in diversi atti con la mano sinistra, in realtà, non poteva dirsi modalità
consolidata, idonea ad affermare la loro riconducibilità ad un soggetto che fino al 2016, e cioè per
oltre 60 anni, aveva scritto ed espresso la sua volontà utilizzando la mano destra.
E che tali "particolari" segni grafici fossero privi di un certo, o anche solo probabile collegamento con
il de cuius è emerso in maniera inequivoca dall'esito della CTU grafologica disposta in corso di
causa. Tale mezzo istruttorio è stato disposto al fine di accertare se le sette "firme", rispetto alle quali
alcuna delle parti in causa ne ha contestato la data e/o la riferibilità al de cuius, presentassero
caratteristiche grafiche idonee a ricondurle, con un sufficiente grado di verosimiglianza, alla unica
mano di X1
Nell'elaborato depositato il 17 ottobre 2023 il dott. X6 dà atto delle molteplici e sostanziali differenze
esistenti nel materiale esaminato, benché completamente autografo e relativo ad un ristretto arco
temporale (anno 2018).
In particolare, il CTU ha ritenuto che nelle sottoscrizioni del sig. X1 che sono state confrontate
(ovvero proposta di acquisto datata 5.7.2018, ricorso del 24.7.2018 per rilascio dinnanzi alla Sezione
Specializzata Agraria, ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. proposto nel medesimo contesto in data
4.8.2018, specimen del 27.7.2018, istanza di mediazione e relativa procura del giugno 2018,
raccomandata del giugno 2018, nonché il saggio grafico rilasciato alla dott.ssa X5 quale CTU) vi siano
discrepanze e disuguaglianze "da attribuirsi ad una ridotta capacità di gestione dello strumento
scrittoreo (low skill) da parte del X1 sia per la mancanza di formazione (intesa quale apprendimento
scolastico e formativo dell'atto dello scrivere attraverso un "nuovo" arto fino a quel momento non-
dorninante) che per il mancato consolidamento di un preciso ed univoco programma motorio, privo
di fattori che possano ridurre l'immediatezza del gesto scrittoreo, che possa, pur rientrando in una
naturale variabilità grafica intrascrivente, rendere la realizzazione delle sottoscrizioni un gesto
disvelante consolidate e cristallizzate abitudini. Il range di variabilità del Sig. X1 non è risultato,
infatti, circoscrivibile ed identificabile ..." (cfr. pp. 77 e 78 della relazione).
In altri termini tali sottoscrizioni non presentano caratteristiche grafiche tra loro comuni, tali da
individuare in capo al testatore un consolidato programma motorio e, quindi, affermarne la sicura
o almeno probabile attribuibilità al sig. X1
Come evidenziato in perizia nelle "firme" esaminate non è possibile scorgere il cosiddetto "gesto
fuggitivo incontrollato", vale a dire una singola lettera, un legamento, un tratto iniziale o finale della
scrittura, qualunque elemento costante e ricorrente capace di avvalorare l'unicità del gesto grafico.
I segni grafici invocati dalla difesa dell'attore consistono in scarabocchi non comprensibili, che non
riproducono alcuna lettera dell'alfabeto e non ricordano nemmeno lontanamente il prenome e il
nome del defunto 'X1 , né tantomeno la grafia che quest'ultimo aveva prima di perdere l'uso dellamano destra. Inoltre, le firme apposte da X1 nei diversi atti con la mano sinistra sono tutte scritte in
maniera diversa: mancano i tratti tipici della grafia, quelle inclinazioni ripetitive ed abituali,
l'automatismo del movimento e, quindi, quelle strutture mentali che consentono di affermare, con
probabilità vicina alla certezza, la inequivoca paternità dei documenti al suo autore.
Pertanto, stante le significative differenze grafiche riscontrate nel materiale a disposizione, seppur
non sia contestato che quei documenti siano stati sottoscritti dal X1 non è possibile esprimere un
giudizio di identità attendibile. Ne consegue che tali sottoscrizioni, lungi dal consistere in moduli
espressivi tipici della persona del testatore, non possono rappresentare una prova della capacità del
de cuius di vergare l'atto impugnato.
A fronte allora dell'effettività dell'impedimento del testatore, le disposizioni contenute nel
testamento impugnato devono ritenersi realmente volute da X1 il quale era, in realtà, perfettamente
consapevole, perso l'uso dell'arto dominate nel 2016, di non essere in grado di "firmare" con la mano
sinistra.
Né sul punto può affermarsi che rientrando la fattispecie nell'ipotesi di grave difficoltà di cui all'art.
603 c.c. il testatore avrebbe dovuto sottoscrivere ugualmente e il notaio giustificare la diversa grafia,
ritenendosi che in tale eventualità si configuri una causa impeditiva che, come tale, esime la parte
dal sottoscrivere. Ed invero se la "grave difficoltà" si traduce nell'impossibilità di attribuire -secondo
la scala delle conclusioni a 9 livelli utilizzata da C6 il livello minimo di cui al n. 6 "I risultati
supportano debolmente l'ipotesi che il sig. X1 ha vergato la stessa deve necessariamente essere
equiparata ad una causa impeditiva non consentendo ex post alcun tipo di verifica.
Le spese del giudizio, ivi comprese quelle di Citi, seguono la soccombenza e sono liquidate ex D.M.
n. 55 del 2014 e succ. modific. (valore della domanda indeterminabile e di non particolare
complessità) in misura prossima ai parametri medi di scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da P1
2) condanna P1 alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 14.000
(quattordicimila) per compensi, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna controparte
processuale;
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico dell'attore.
Conclusione
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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