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Sentenza

DONAZIONE – Revoca della donazione per ingratitudine (Cc articoli 433, 436, 801;...
DONAZIONE – Revoca della donazione per ingratitudine (Cc articoli 433, 436, 801; Cpc articoli 88, 89, 246; Cp articolo 51)


L’ingiuria grave richiesta, ex articolo 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l’atteggiamento.

E’ onere del donante dimostrare un comportamento intenzionale del donatario, non necessariamente continuativo, diretto a ledere il patrimonio morale ed affettivo del donante medesimo, con manifestazioni esteriorizzate dell’animosità ed avversione nutrite dal donatario avverso il donante ed in modo rilevante secondo la coscienza comune.

In tale senso, al fine di condurre un tale accertamento in sede giudiziale, è altresì necessario tenere in debita considerazione, sia le circostanze contingenti che caratterizzano il rapporto tra le parti coinvolte, sia l’ambiente socio-economico, l’educazione e l’istruzione delle stesse.

    Tribunale Forlì, Sez. Unica civile, sentenza 23 febbraio 2025 n. 86 - Giudice Sartoni
Avv. Antonino Sugamele

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