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Sentenza

Successioni. Annullamento di un testamento infermità permanente e onere della pr...
Successioni. Annullamento di un testamento infermità permanente e onere della prova. (Cc, articoli 553 e seguenti)
Qualora, invece, si tratti di un’infermità intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità a periodi di incapacità non sussiste la presunzione di incapacità e la prova dell’incapacità deve essere data da chi impugna il testamento.

Ai fini del giudizio sulla capacità naturale del testatore, il giudice di merito non può ignorare il contenuto dell’atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza dalle disposizioni nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate.

Nel caso in esame, dall’istruttoria è emerso che la de cuius dopo il ricovero era affetta da infermità permanente e abituale, pertanto, la sua incapacità è stata presunta al momento della redazione del testamento, gravando, di conseguenza, sull’appellante l’onere di dimostrare che la madre lo aveva redatto in un momento di lucida volontà, prova questa che non è stata fornita.

Corte d’Appello Bologna, sezione I, sentenza 6 febbraio 2024 n. 539 – Pres. Montanari, Cons. Rel. Lionello Rossino
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima sezione civile
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paola Montanari - Presidente
dott. Antonella Allegra - Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero …del Ruolo Generale dell'anno 2020,
promossa da
T. nata a …il …domiciliata in F. con il patrocinio dell'avv. …
-appellante-
contro
C. nato a … il …ivi residente con il patrocinio dell'Avv. …
- appellato-
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza non definitiva n. …/2019 del 5-18 novembre 2019 e la
sentenza definitiva n.../2020 del 17 -25 giugno 2020 Tribunale di Bologna.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1-Con atto di citazione ritualmente notificato T. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di
Bologna, il fratello C., domandando al Giudice adito di accertare e dichiarare valido il testamento
olografo redatto da M. (madre delle parti) il 15 dicembre 2010, con il quale quest'ultima quale aveva
nominato i due figli eredi universali con attribuzione ad essa attrice della quota disponibile; di
accertare la natura di donazione diretta delle somme prelevate da C. dai conti bancari intestati o
cointestati alla madre (da quantificarsi in Euro 300.000,00 o nell'importo maggiore o minore che
sarebbe stato stabilito) e, per l'effetto, in via principale, di dichiararle nulle per mancanza di forma
dell'atto pubblico, con conseguente condanna del convenuto al pagamento dell'equivalente somma
in favore di essa attrice, ovvero, in subordine, qualora le si ritenesse valide, di dichiarare C. tenuto
alla collazione del suddetto importo; di dichiarare che il valore dell'asse ereditario -comprensivo del
relictum e del donatum- era di Euro 2.439.500,00, salvo diverso accertamento del Giudice adito;
di accertare e dichiarare l'inefficacia della dispensa dalla collazione contenuta nell'atto di donazione
da parte della de cuius ad C. del 19 febbraio 2010 per la parte eccedente la quota di disponibile e,
per l'effetto, dichiarare il convenuto tenuto alla collazione delle somme corrispondenti al valore degli
immobili eccedenti la dispensa medesima o, in subordine, degli immobili eccedenti la dispensa;
di accertare e dichiarare la lesione della quota di riserva spettante per legge ad essa attrice nella
misura di Euro 390.431,00 o in quella maggiore o minore accertata in corso di causa e disporre la
reintegrazione della quota di riserva come sopra determinata ai sensi degli artt. 553 e ss. c.c.; di
accertare e dichiarare ,ai sensi degli artt. 553 c.c. e s.s., la riduzione della donazione del 19 febbraio
2010 nei limiti della lesione della quota di riserva per la complessiva somma che sarebbe stata
accertata in corso di causa; di dichiarare tenuto e condannare -per effetto della riduzione ex artt. 553
e s.s. c.c. della predetta donazione- C. a versare ad essa attrice la somma corrispondente all'importo
necessario a reintegrare la quota di riserva lesa, oltre a interessi e rivalutazione dalla data
dell'apertura della successione al saldo; in subordine, di condannare il convenuto alla restituzione
in favore di essa attrice degli immobili donatigli per il valore corrispondente e necessario alla
reintegrazione della quota di riserva lesa; di attribuire ad essa attrice ulteriori beni la cui esistenza
dovesse emergere in corso di causa e costituenti quota di disponibile; di dichiarare tenuto e
condannare C. alla consegna e/o restituzione ad essa attrice di tutti i beni mobili appartenuti alla de
cuius che si trovavano nella disponibilità del medesimo e/o di quelli la cui esistenza dov esse essere
accertata in corso di causa; di emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e
consequenziale.
Si è costituito in giudizio C., il quale ha domandato, in via principale, la reiezione di tutte le domande
proposte dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto; in via riconvenzionale, che fosse
accertata la nullità e/o dichiarato l'annullamento del testamento olografo redatto dalla signora M. il
15 dicembre 2010 per incapacità naturale della testatrice; per l'effetto, che fosse dichiarata aperta la
successione della signora M. in forza del testamento pubblico del 19 febbraio 2010, con conseguente
attribuzione ad T. della sola quota di legittima e ad esso convenuto dell'intera porzione disponibile
e di quota della legittima; che fosse accertata la natura di donazione diretta della complessiva somma
di Euro 150.000,00, o di quella maggiore o minore che sarebbe stata determinata in corso di causa, a
T. e, per l'effetto, che quest'ultima fosse dichiarata tenuta alla collazione; che l'attrice, nel caso in cui
le donazioni fossero ritenute nulle per vizio di forma, fosse condannata a restituirgli l'equivalente,
oltre a interessi e rivalutazione dalla data dell'apertura della successione; che fosse pronunciato lo
scioglimento della comunione ereditaria tra le parti e si procedesse alla divisione dei beni.
La causa è stata istruita con quattro C.T.U., redatte rispettivamente dal prof. X, per accertare la
capacità di testare della signora M., al momento della redazione del testamento olografo, dal geom.
…per stimare il valore dei beni immobili appartenuti alla de cuius, dal dott. ...per accertare la massa
ereditaria e dall'Arch. …per valutare i beni mobili relitti dalla defunta.
Con sentenza non definitiva n. …/2019 del 5-18 novembre 2019, il Tribunale di Bologna ha dichiarato
aperta la successione di M., nata a Bologna il 26 settembre 1924 e ivi deceduta il 12 gennaio 2011; ha
dichiarato nullo per difetto di capacità naturale di M. il testamento olografo datato 15 dicembre 2010,
pubblicato il 3 febbraio 2011 a ministero del notaio …; ha dichiarato, per l'effetto, applicabili le
disposizioni contenute nel testamento pubblico rogato in data 19 febbraio 2010 dal notaio …e dal
medesimo pubblicato il 26 gennaio 2011; ha dichiarato la nullità per difetto di forma delle donazioni
di Euro 37.100,00 a favore di C. e di Euro 42.700,00 a favore di T. da parte della de cuius M.; ha
dichiarato che l'asse ereditario era pari a Euro 1.741.879,89; ha dichiarato che la quota di legittima
spettante all'attrice era pari a Euro 580.626,63; ha rigettato la domanda formulata da T. di riduzione
per lesione della quota di legittima; ha dichiarato tenuto C. a rifondere all'attrice l'importo di Euro
23.458,88, pari ai due terzi (2/3) delle tasse di successione relative al bene immobile situato in S..
Con separata ordinanza emessa lo stesso 18 novembre 2019, il Tribunale ha disposto un supplemento
di C.T.U. per la determinazione del valore attuale dell'immobile sito in ... (E). Nella relazione
integrativa depositata il 31 gennaio 2020, il geom. …ha stimato il valore attuale dell'immobile
(composto da due unità abitative e da terreno di pertinenza in comproprietà) in Euro 520.000,00, di
cui Euro 250.000,00 per ciascuna delle due porzioni abitative ed Euro 20.000,00 per l'autorimessa.
Il Tribunale, infine, con sentenza definitiva n. …/2020 del 17 -25 giugno 2020, ha, poi, dichiarato lo
scioglimento della comunione ereditaria tra T. e C.; ha assegnato a T. l'immobile sito in S. nel
Comune di ... (G.), urbanizzazione …n.378, identificato nel catasto del Comune di …n. proprietà
3.158 abitazione piano terra vol. 2408, libro 56, foglio (...), rif. Catastale …, abitazione piano primo
vol. 2408, libro 56, foglio (...), rif. Catastale…; ha assegnato ad C. tutti i beni mobili appartenuti in
vita a M. (aventi un valore complessivo stimato in Euro 21.875,00 dall'Arch….) e l'importo di Euro
57.829,85 presente nei conti e titoli, previa detrazione della somma necessaria per il pagamento del
debito ereditario che non risultava ancora onorato; ha disposto che T. versasse al fratello, a titolo di
conguaglio, la somma di Euro 160.685,05; ha compensato integralmente le spese di lite, ivi comprese
quelle delle espletate C.T.U.
2- Avverso le predette sentenze ha proposto appello T..
Si è costituito in giudizio C. e ha resistito all'impugnazione.
La causa, dopo che era stata trattenuta in decisione, è stata rimessa in istruttoria, per l'acquisizione
del fascicolo di ufficio cartaceo del primo grado, contenente la relazione del Prof. X, indispensabile
per la decisione, avuto riguardo ai motivi del gravame di T..
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'esito di trattazione cartolare con concessione dei
termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3-Con il primo motivo di gravame T. ha censurato la sentenza non definitiva in precedenza meglio
indicata perché basata su una ricostruzione dei fatti non corretta, frutto di una errata interpretazione
delle risultanze istruttorie e delle conclusioni alle quali era pervenuto il CTU medico- legale.
La tesi della appellante risulta destituita di fondamento.
Va, innanzitutto, ricordato che il C.T.U. prof. X, incaricato di stabilire se la signora M. avesse capacità
di testare ha concluso, come pure rilevato dal Giudice di prime cure, che dall'attenta analisi della
documentazione sanitaria relativa alla defunta "non emergono dati certi per potere affermare che
ella, in data 15 dicembre 2010, al momento cioè della disposizione per testamento da lei effettuata,
fosse totalmente incapace di intendere e di volere"; "qualora si volesse invece effettuare una
valutazione utilizzando un criterio di " è  che la signora M. non
disponeva, in data 15 dicembre 2010, della capacità di testare".
Il giudizio ora riportato, come pure rilevato dal Tribunale, ha alla sua base le risultanze delle cartelle
cliniche degli istituti nei quali la de cuius è stata ricoverata.
Da tale documentazione si desume:
-che il 25 novembre 2010 la signora M. ha subito la frattura di un femore ed è stata, per tale ragione,
ricoverata all'Ospedale Maggiore, dove i sanitari non hanno ritenuto che la stessa fosse in grado di
firmare il consenso al trattamento, tanto è vero che tale consenso è stato sottoscritto dal figlio C., il
quale aveva accompagnato la madre;
-che, nel corso della notte di degenza, sono state redatte due osservazioni cliniche: nella prima, è
stato descritto un sufficiente assetto cognitivo -comportamentale ("paziente vigile orientata e
parzialmente collaborante"), mentre nella seconda è stato rilevato un disorientamento della donna
nello spazio e nel tempo;
-che la mattina dopo la M. è stata accompagnata all'Istituto Ortopedico Rizzoli, dove è rimasta
ricoverata dal 26 novembre fino al 6 dicembre;
-che, nella cartella clinica, si rinviene una valutazione di demenza senile acclarata, riportata dai
clinici sia in fase pre-operatoria che post-operatoria, accompagnata da note specificanti l'esistenza
di un evidente disorientamento spazio -temporale associato a turbe comportamentali;
-che "la valutazione geriatrica multidimensionale effettuata il 2 dicembre 2010 è stata redatta da una
specialista in geriatria in equipe con una assistente sociale, persone qualificate per effettuare tale tipo
di intervento";
-che "la tipologia di indagini scelte è sovrapponibile a quella mediamente impiegata per lo
svolgimento di valutazione geriatrica, sulla quale normalmente viene già posta la diagnosi di
patologia degenerativa. In specifico, il punteggio 14/30 ottenuto dal Mini Mental State Examination
è, secondo la taratura italiana, indubbiamente espressione di un quadro di demenza conclamata, e
non di un esordio della patologia, nei punteggi compresi tra = e 1;
- che, nel periodo nosocomiale trascorso a "V.R." (protrattosi dal 6 al 28 dicembre 2010), è stata
confermata la presenza di un quadro di demenza senile ("involuzione cerebrale senile");
- che, nella diaria della cartella, la paziente è descritta come "confusa e disorientata in modo
costante";
-che il 15 dicembre 2010, che è proprio il giorno della redazione del testamento, dalla cartella
infermieristica si desume che la M. è "confusa e disorientata nel tempo e nello spazio";
- che, nella lettera di dimissione del 28 dicembre, è confermata la diagnosi di involuzione cerebrale
senile con la seguente specificazione: "vigile ma poco collaborante, disorientata nel tempo e nello
spazio .... Al momento non si è riusciti a ottenere ulteriore recupero dell'autonomia motoria sia per
la mancata concessione del carico sull'arto operato, sia per il quadro cognitivo e la scarsa
collaborazione della paziente durante il trattamento riabilitativo";
-che, nel periodo di degenza presso l'"I.S.", dove la M. è stata ricoverata fino al decesso, è stato
costantemente segnalato un quadro di disorientamento con disturbi sul versante comportamentale;
-che, nella scheda di valutazione del 22 dicembre 2010, è attestato un "disorientamento evidente dal
ricovero, Disturbo della memoria da circa tre anni (memoria breve). Stato confusionale sogno-
realtà";
-che, ancora, nel certificato medico di domanda di pensione di invalidità INPS, redatto dal dott. …I
il 21 dicembre 2010, è stata ulteriormente attestata la presenza di un "quadro di involuzione cerebrale
senile con incapacità del soggetto di compiere gli F. quotidiani della v ita senza assistenza continua";
-che, infine, la consulenza psichiatrica eseguita il 4 gennaio ha certificato quanto segue "A tratti poco
collaborante. Quadro di deterioramento cognitivo con turbe comportamentali e sintomi psicotici";
- che, in due occasioni, vale a dire il 26 novembre e il 6 dicembre, i medici hanno domandato
rispettivamente ad C. e a T. il consenso al trattamento dei dati e all'espletamento delle operazioni
medicali necessarie alla paziente, ritenendo che quest'ultima non fosse in grado di autodeterminarsi
su tale versante.
Sulla scorta delle risultanze predette, il prof. X ha osservato:
- che, in termini clinici, secondo la nosografia vigente, "la presenza di un significativo declino
cognitivo rispetto ad un precedente livello di prestazione in almeno un'area cognitiva, acclarata da
clinici specialisti, e implicante una significativa compromissione della performance cognitiva,
preferibilmente documentata da test neuropsicologici standardizzati (nel caso in questione la
valutazione psicogeriatrica del Rizzoli), o, in loro assenza, da un'altra valutazione clinica quantificata
(vedi cartella Istituto Sant'Anna e consulenza psichiatrica del 4 gennaio 2011), con deficit cognitivi
che interferiscono con l'indipendenza nelle attività quotidiane, non esclusivamente presenti
all'interno di un delirium e non spiegati da un altro disturbo mentale e che creano completa
dipendenza, configurano un ";
-che è clinicamente risaputo che "il quadro clinico dementigeno è ad insorgenza lenta, progressivo
ed irreversibile, per cui, laddove abbia raggiunto livelli di gravità pacifici, esso si presenta come
sottofondo patologico costante nel soggetto e non è possibile clinicamente affermare che abbia
andamento fluttuante e ondivago, soprattutto in forme di gravità acclarata";
-che, nella diaria clinica del periodo intercorrente tra il 26 novembre 2010 al 12 gennaio 2011 (giorno
della morte), la paziente è stata costantemente valutata come disorientata nello spazio e nel tempo
con turbe comportamentali e non collaborante nella cura della persona;
-che le certificazioni raccolte all'esito della valutazione di una equipe multidisciplinare geriatrica, da
uno psichiatra e da tutti i medici e operatori sanitari che hanno avuta in cura la de cuius durante la
degenza, "sono evidenze più che certe che ella presentasse un quadro riconoscibile di disturbo
neurocognitivo maggiore grave, inficiante la capacità di agire e che non sia possibile ritenere il
quadro, per sua natura costante progressivo e irreversibile, spegnersi e accendersi
progressivamente. Nonostante sia nota la giusta cautela nell'operare posizioni su testatori deceduti
(....), pare che questo sia il caso di una condizione di certa demenza grave con scollamento dal piano
di realtà".
Orbene, alla luce del quadro sopra delineato, è irrilevante, a differenza di quanto sostenuto
dall'appellante, che il CTU abbia affermato che "1) non emergono dati certi per potere affermare che
ella, in data 15 dicembre 2010, al momento cioè della disposizione per testamento da lei effettuata,
fosse totalmente incapace di intendere e di volere";
"2) qualora si volesse invece effettuare una valutazione utilizzando un criterio di " è
"più probabile che non che la signora M. non disponeva, in data 15 dicembre 2010, della capacità di
testare".
Trattasi all'evidenza di un giudizio sicuramente improntato a prudenza, che lo stesso CTU ha
spiegato in sede di esame delle osservazioni dei consulenti di parte, sottolineando che la prima
affermazione significava esclusivamente che, sulla scorta della attenta analisi della documentazione
sanitaria e anche dei contributi offerti dai consulenti di parte, non aveva potuto disporre di dati certi
per potere definire quale fosse l'assetto cognitivo della M. al momento della sua disposizione per
testamento, cioè a dire in data 15 dicembre 2010, non certo che quest'ultima, come avrebbe preteso
il CTP prof…, che "la signora M. avesse, in quella giornata di dicembre, ampiamente recuperato
quella quota minima di capacità richiesta per formulare un atto di volizione testamentario semplice
e coerente con quanto più volte esternato nel corso della sua vita".
Il Prof. X ha, invero, affermato, sempre in sede di contraddittorio tecnico "…per quel che concerne il
dissenso circa la valutazione probabilistica da noi effettuata, l'esame della documentazione sanitaria
propone osservazioni e segnalazioni (mediche ed infermieristiche) che seppure non pienamente
esaustive ed approfondite indicano inequivocabilmente una condizione di
apprezzabile, mentre mancano equivalenti segnalazioni relative ad una
preservata . Di conseguenza, in una mera valutazione probabilistica (limitata non tanto
all’, quanto ) la nostra valutazione ci sembra
coerente e documentata".
Alla luce di quanto sopra riportato, non pare proprio che la relazione del CTU avvalori le tesi
dell'appellante, come pretenderebbe T., e che, dunque, il primo Giudicante abbia frainteso il giudizio
espresso dal Prof. X.
Il contenuto del testamento del 15 dicembre 2010 "Oggi mercoledì 15 dicembre 2010 a Bologna Io
sottoscritta M. dichiaro in atto di morte nel pieno possesso delle mie facoltà mentali di annullare le
donazioni (illeggibile) dei miei beni a mio figlio C. in quanto desidero lasciare anche a mia figlia T.
la totalità dei miei beni lasciando solo la (illeggibile) legittima a mio figlio C. in quanto sono stata
forzata da lui a fargli le donazioni dei miei beni contro la mia volontà. In fede M.", come in maniera
del tutto condivisibile rilevato dal Giudice di prime cure, si presenta, peraltro, relativamente
complesso e, perciò, incompatibile con le condizioni della de cuius, quali emergenti dalla
documentazione medica, tanto più che non risulta che, dopo il testamento pubblico del 19 febbraio
2010, risalente, quindi, a pochi mesi prima, siano intervenute circostanze che potessero giustificare
un radicale mutamento delle disposizioni contenute nell'atto da ultimo richiamato (con il quale ha
nominato universali i figli C. e T., il primo per la quota di riserva a lui spettante e per l'intera
disponibile e la seconda per la sola quota di riserva devolutale ex lege; ha precisato che negli ultimi
anni aveva effettuato le seguenti donazioni in denaro: a T. 100.000,00 dollari americani e 50.000,00
Euro e ad C. 25.000,00 euro; ha revocato i precedenti testamenti).
Giova ricordare che l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula
l'esistenza non già di una semplice anomalia od alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del
de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra
causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di
ultima volontà, della coscienza dei propri F. ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il
conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu
redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere. Viceversa, a fronte di un'infermità
tipica, permanente ed abituale, l'incapacità si presume e la prova che il testamento sia stato redatto
in un momento di lucido intervallo spetta a chi afferma la validità del testamento. Qualora, invece,
si tratti di un'infermità intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità a periodi di
incapacità non sussiste la presunzione di incapacità e la prova dell'incapacità deve essere data da
chi impugna il testamento. Ai fini del giudizio sulla capacità naturale del testatore, il giudice di
merito non può ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso
desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza dalle disposizioni nonché ai sentimenti ed
ai fini che risultano averle ispirate. (vedi Corte appello sez. II - Napoli, 22/01/2021, n. 231; Cass., Sez,
II, n. 27352 del 23 dicembre 2014; nello stesso senso vedasi anche Cass., Sez. 6 - 2, ord. 3934 del 19
febbraio 2018; Cass., Sez. II, ord. n. 25053 del 10 ottobre 2018).
Orbene, nel caso che ci occupa, posto che, almeno dopo il ricovero de l 25 novembre 2010, la M. era
affetta da infermità permanente e abituale, deve presumersi la sua incapacità al momento della
redazione del testamento del 15 dicembre 2010, gravando, di conseguenza, su T. l'onere di
dimostrare che la madre lo aveva redatto in un momento di lucida volontà.
Tale prova non risulta fornita.
Il prof. X ha, per contro, evidenziato che la M. versava in una "condizione di demenza acclarata con
certificato scollamento dal piano di realtà, che costantemente è stata registrata da tre diversi istituti
di cura per oltre un mese di ricovero, accompagnata alla totale incapacità del soggetto di provvedere
alla propria persona". In questo contesto, risulta certamente attendibile la valutazione del C.T.U.
secondo cui "non dovrebbe essere discutibile la presenza di un intervallo di lucidità all'interno di
una dimensione costante di confusione, tale per cui il giorno 15.12.10 il soggetto improvvisamente
recupera orientamento spazio temporale, memoria (tanto da ricordare esattamente quanto stabilito
precedentemente), consapevolezza del grado di gravità del suo stato (rispetto al quale non è stata
considerata idonea neppure alla firma del consenso informato alle cure)".
Dal diario clinico del 15 dicembre 2010 emerge, peraltro, che, nel pomeriggio, la paziente è stata
descritta come "confusa e disorientata nel tempo e nello spazio".
4-Con il secondo motivo di gravame T. ha censurato la sentenza non definitiva e quella definitiva, in
quanto il Giudice di prime cure aveva omesso di motivare sul diniego di dispensa da imputazione
dell'immobile ricevuto in donazione da essa appellante sito in B. via….
Il motivo di gravame è inammissibile, posto che T., in primo grado, non ha mai allegato la dispensa
da imputazione dedotta in appello né, tantomeno, ne ha fatto oggetto di specifica domanda.
5-Con il terzo motivo di impugnazione T. ha contestato la sentenza non definitiva, deducendo che il
Giudice di prime cure non aveva ammesso le prove orali e l'ordine di esibizione delle dichiarazioni
dei redditi di C. dal 1980 ad oggi, richiesti da essa appellante.
L'appellante ha evidenziato che tali istanze erano finalizzate alla prova di donazione indiretta
ricevuta dall'appellato, consistita nell'utilizzazione di immobile di proprietà della madre e nel
conseguimento del relativo valore locativo, e alla completa ricostruzione delle somme di denaro che
il fratello avrebbe prelevato dai conti correnti cointestati con la madre, che non era stata possibile al
CTU a tal fine nominato in primo grado, allo scopo di garantire una completa ricostruzione dell'asse
ereditario.
Il motivo è inammissibile nella parte relativa alla donazione indiretta, posto che T., nell'atto di
appello, ha omesso di censurare la ragione che il Giudice di primo grado ha posto a base della
pronuncia di inammissibilità della domanda mirante a far rientrare nell'asse ereditario il valore
economico di detta donazione indiretta.
Orbene, il Giudice di primo grado ha posto a sostegno della pronuncia di inammissibilità il rilievo
che tale domanda fosse stata proposta, per la prima volta, in comparsa conclusionale e tale
motivazione, da sola idonea a sorreggere la decisione, non ha formato oggetto di contestazione
nell'atto di impugnazione.
Irrilevanti sono, perciò, il capitolo 2 della prova testimoniale e i capitoli 13-14-15-16
dell'interrogatorio formale dedotti da T..
L'appellante ha contestato, poi, la mancata ammissione dei mezzi istruttori finalizzati alla prova dei
prelievi che il fratello avrebbe effettuato dai conti correnti cointestati con la madre, al fine di superare
le lacune della CTU contabile, riconducibili all'insufficienza de lla documentazione in F..
Osserva, però, la Corte che i capitoli di prova testimoniale dedotti sono generici o irrilevanti per la
decisione, i capitoli 17,18 e 19 dell'interrogatorio formale non hanno valenza confessoria, come
puntualmente evidenziato dal Giudice Istruttore della causa in primo grado nell'ordinanza del 22
dicembre 2016. Generico e irrilevante è, peraltro, il capitolo 20 dell'interrogatorio formale.
Palese è, inoltre, il carattere esplorativo dell'ordine di esibizione invocato, avente ad oggetto le
dichiarazioni dei redditi di C. relative agli ultimi 40 anni.
6- L'appello di T. deve, in definitiva, essere rigetto.
7-Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia (complessità
media), può essere liquidato, ex D.M. n. 147 del 2022, in 8.470,00 Euro (2.518,00 Euro per la fase di
studio, 1.665,00 Euro per la fase introduttiva e 4.287,00 Euro per la fase decisionale).
All'appellato spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso
liquidato.
8- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo
di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 comma 1 quater
del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello di T.;
II- Condanna l'appellante a rimborsare a C. le spese del grado, liquidate in 8.470,00 Euro per
compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, iva e cpa
come per legge;
III- Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore
importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.
13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Conclusione
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima sezione civile il 6 febbraio 2024.
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2024
Avv. Antonino Sugamele

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