Divisione ereditaria – Rappresentazione - Collazione - Accettazione dell'eredità – Necessità - Fondamento.
Cassazione civile SEZ. II
ORDINANZA DEL 7 FEBBRAIO 2020, N. 2914 -
La collazione postula l'accettazione dell'eredità anche nella ipotesi di rappresentazione, non esistendo una diversificazione legislativamente prevista, nell'ambito dell'istituto della collazione, in ragione del fatto che l'obbligato sia il discendente diretto o colui che succede per rappresentazione, tant'è che la rubrica dell'art. 740 c.c. fa riferimento alle donazioni fatte all'ascendente dell'erede, presupponendo, dunque, tale qualifica.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RAPPRESENTAZIONE (NOZIONE) – SOGGETTI.
Subentro nel luogo e nel grado dell'ascendente – Interpretazione - Conseguenze.
La formulazione dell'art. 467 c.c., secondo la quale la rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado dell'ascendente, deve intendersi non già nel senso che i discendenti siano titolari dei medesimi diritti del rappresentato, ma piuttosto nel senso che gli stessi vengano a trovarsi nella medesima posizione e nel medesimo grado del rappresentato solo ai fini della misura della delazione ereditaria, la quale avviene peraltro direttamente nei confronti dei rappresentanti, che mantengono una posizione autonoma rispetto al rappresentato.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - CONDIZIONI - IN GENERE.
Legittimario totalmente pretermesso - Acquisto qualità di erede - Condizioni.
Il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché escluso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del "de cuius", la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l'utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario.
In ordine al primo principio, si veda Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11831 del 1992: Il diritto dei coeredi di chiedere in ogni tempo la divisione ed il connesso diritto alla collazione postulano l'assunzione della qualità di erede e pertanto che sia intervenuta l'accettazione (espressa o tacita) dell'eredità da parte del chiamato entro il termine di prescrizione di cui all'art. 480 cod. civ..
Con riguardo al secondo: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20018 del 2004: In tema di successione per rappresentazione, il discendente legittimo o naturale (rappresentante), nel subentrare nel luogo e nel grado dell'ascendente (rappresentato) - che non possa o non voglia accettare l'eredità - succede direttamente al "de cuius", sicché immutato rimane l'oggetto della delazione dell'eredità che gli viene devoluta nella medesima misura che sarebbe spettata al rappresentato.
In riferimento al terzo:
i)Sez. 2, Sentenza n. 16635 del 2013:Il legittimario totalmente pretermesso (nella specie, in caso di successione "ab intestato", per aver il "de cuius" disposto in vita dell'intero suo patrimonio), il quale proponga domanda di simulazione relativa di una compravendita, preordinata all'eventuale successivo esercizio dell'azione di riduzione, poiché agisce in qualità di terzo, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, di cui all'art. 564, primo comma, cod. civ., acquisendo la qualità di erede, necessaria a tal fine, solo in conseguenza del positivo esercizio della medesima azione di riduzione.
ii)Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25441 del 2017:Il legittimario pretermesso è privo di una vocazione ereditaria, e pertanto gli è preclusa la possibilità di poter accettare l'eredita, in quanta l'unico modo di adizione della stessa è la sola proposizione dell'azione di riduzione, il cui positive accoglimento determina l'acquisto della qualità di erede. Ne consegue che anche la presentazione dell'azione di riduzione non può determinare immediatamente l'acquisto della qualità di erede, in assenza appunto di una vocazione, occorrendo in ogni caso attendere il passaggio in giudicato della decisione che accolga la relativa domanda, e che l'impossibilità di poter validamente compiere atti di accettazione, sia pure tacita, di un'eredità che non risulta devoluta, in ragione della pretermissione, esonera il legittimario pretermesso dal dover far precedere l'azione di riduzione, anche intentata nei confronti del terzo, dalla previa accettazione beneficiata ovvero dalla sola redazione dell'inventario.
iii)Sez. 2 - , Ordinanza n. 20971 del 2018:Il legittimario totalmente pretermesso dall'eredità che, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, impugna per simulazione un atto compiuto dal "de cuius", agisce in qualità di terzo e non in veste di erede - condizione che acquista solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione - e, come tale ed al pari dell'erede che proponga un'azione di simulazione assoluta ovvero relativa, ma finalizzata a far valere la nullità del negozio dissimulato, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario; diversamente ove il legittimario sia anche erede e proponga un'azione di simulazione relativa, ma volta a far valere la validità del negozio dissimulato, tale domanda deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione e postula, quale condizione per la propria ammissibilità, la previa accettazione beneficiata.
iv)Sez. 2 - , Sentenza n. 30079 del 2019: Il legittimario totalmente pretermesso che impugna per simulazione un atto compiuto dal "de cuius", a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce, sia nella successione testamentaria che in quella "ab intestato", in qualità di terzo e non in veste di erede, acquisendo quest'ultima qualità solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione, sicché, come tale, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario; né vi è tenuto quando agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in queste ipotesi, l'accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto.
30-10-2020 14:19
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