Cosa è il legato?
1. Nozione
Nozione
Effetti
Limiti
Il legato
Il legato è la disposizione testamentaria a titolo particolare.Essa conferisce specifici diritti patrimoniali. Essa attribuisce la qualità di legatario
I soggetti
Il legatario è il destinatario dell'attribuzione testamentaria a titolo particolare
La disposizione testamentaria è a titolo particolare quando ha per oggetto diritti determinati, specificamente individuati, avulsi dal complesso unitario dell'eredità, ancorché ne rappresentino una parte cospicua
Il legatario deve essere titolare sia di capacità successoria, sia di capacità di ricevere per testamento
Acquisto e rinunzia
Il legato si acquista automaticamente, nel momento della delazione (cioè all'apertura della successione) senza necessità di accettazione, salva la facoltà del legatario di rinunciarvi
L'accettazione è l'atto negoziale con il quale è il legatario a far definitivamente proprio il beneficio del legato, che dopo tale passaggio non è più rinunziabile
Il legatario che non abbia accettato il legato può ancora rinunciarvi
Il legato è la disposizione testamentaria a titolo particolare che conferisce specifici diritti patrimoniali e attribuisce la qualità di legatario [C. M. Bianca, Diritto civile, cit., 310].
In materia di distinzione tra erede e legatario, l'assegnazione di beni determinati deve interpretarsi, ai sensi dell'art. 588 c.c., come disposizione ereditaria, qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se abbia voluto attribuirgli singoli individuati beni all'esito di una indagine di carattere oggettivo riferita al contenuto dell'atto e di carattere soggettivo riferita all'intenzione del testatore (Trib. Genova, sez. VII, 18 gennaio 2016).
Infatti, in tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 c.c., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni. In ogni caso l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato (Cass. 13 giugno 2007 n. 13835; Cass. 1 marzo 2002 n. 3016). In particolare (Cass. 12 luglio 2001 n. 9467) tale indagine deve essere sia di carattere oggettivo, riferita cioè al contenuto dell'atto sia di carattere soggettivo, riferita all'intenzione del testatore. Ne consegue che soltanto in seguito a tale duplice indagine - che è di competenza del giudice del merito ed i cui risultati non sono censurabili in sede di legittimità se congruamente motivati - può stabilirsi se attraverso l'assegnazione di beni determinati il testatore abbia inteso attribuire una quota del proprio patrimonio unitariamente considerato (sicché la successione in esso è a titolo universale) ovvero abbia inteso escludere l'istituzione nell'"universum ius" (sicché la successione è a titolo di legato) (Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 21 settembre - 16 novembre 2017, n. 27160).
Pertanto, la disposizione testamentaria è a titolo universale quando ha per oggetto l'universalità dei beni del de cuius o una parte indeterminata di essi considerata in funzione di quota dell'intero patrimonio ereditario; è, invece, a titolo particolare quando ha per oggetto diritti determinati, specificamente individuati, avulsi dal complesso unitario dell'eredità, ancorché ne rappresentino una parte cospicua.
Focus
All'apertura della successione in capo al legatario, sorgono due diritti: il diritto di proprietà sul bene legato, che il legatario acquista direttamente ed immediatamente alla morte del testatore, nonché il diritto di credito nei confronti dell'onerato con ad oggetto il trasferimento del possesso della cosa. Il passaggio della proprietà avviene direttamente dal de cuius al legatario tale che ancor prima di avere domandato il possesso, il legatario, può alienare il diritto acquistato, come pure i suoi creditori possono agire sulla cosa legata. Conseguentemente, il diritto del legatario è prevalente rispetto ad eventuali diritti dei terzi e, anche rispetto al diritto del terzo promissario acquirente, soprattutto, nell'ipotesi in cui il contratto preliminare non risulta trascritto (Cass. civ., sez. II, 17 dicembre 2014, n. 26618).
Giurisprudenza
In materia successoria si è in presenza di un legato nel caso di lasciato di un bene determinato, mentre l'istituzione di erede ex certa re ricorre unicamente quando la dichiarazione testamentaria, nel suo complesso, induca un ragionevole dubbio che, nonostante l'indicazione di cespiti determinati, il testatore abbia voluto chiamare il destinatario di essi ad una successione a titolo universale (Trib. Genova, 19 maggio 2016).
L'institutio ex re certa non implica necessariamente la qualificazione del lascito come legato giacché il lascito può comunque essere interpretato come disposizione a titolo universale se risulta che il testatore, pur avendo indicato beni determinati, abbia in effetti inteso attribuire gli stessi come quota del patrimonio ereditario ovvero, a fortiori, come l'intero patrimonio ereditario (Trib. Lucca, 17 maggio 2016).
Il giudicato che si forma sulla pronuncia di riduzione di disposizioni testamentarie non si estende nei confronti del legatario, il cui acquisto prescinde dall'accettazione e non dipende dalla situazione giuridica definita in quel processo (Cass. civ., sez. II, 5 novembre 2013, n. 24751).
In base all'art. 588, comma 2, c.c., l'assegnazione di beni determinati (institutio ex re certa) può essere interpretata come disposizione a titolo universale qualora risulti che il testatore, pur avendo indicato beni determinati, abbia in effetti inteso assegnare questi come quota del patrimonio ereditario (Trib. Bari Sez. I, 16-02-2016).
2. I soggetti
Il legatario è il destinatario dell'attribuzione testamentaria a titolo particolare.
L'art. 631 c.c. stabilisce che è nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede o del legatario ovvero la determinazione della quota di eredità, pertanto, la persona del legatario deve essere determinata dal testatore, anche se la legge ammette che entro certi limiti la scelta del legatario possa essere rimessa all'onerato ad un terzo [C. M. Bianca, op. cit., 314].
Mentre l'art. 632 c.c. specifica che è nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo di determinare l'oggetto o la quantità del legato.
Il legatario deve essere titolare sia di capacità successoria, sia di capacità di ricevere per testamento.
Focus
La norma di cui al comma 2 dell'art. 631 c.c. che, in esplicita deroga al principio generale dettato dal comma 1 dello stesso articolo, prevede la validità della disposizione testamentaria a titolo particolare con riguardo al delimitato incarico di scegliere, tra più persone, o in una famiglia o categoria, predeterminate dallo stesso testatore, il soggetto beneficiario di una certa attribuzione, è una norma di stretta interpretazione, non applicabile al di là delle ipotesi in essa specificamente contemplate, tal che non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui il testatore abbia attribuito all'esecutore testamentario la facoltà di procedere a suo libito ad imprecisati e generici cambiamenti delle disposizioni testamentarie già indicate (Cass. civ., sez. II, 15 marzo 1993, n. 3082).
La giurisprudenza ha affermato che l'erede, al quale venga lasciato un legato in sostituzione della legittima, non può esercitare la facoltà di rinunciare al legato e chiedere la legittima, esercitando l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive, qualora, avendo piena conoscenza della disposizione del legato a proprio favore, vi abbia dato volontariamente esecuzione immettendosi nel possesso dei beni che formavano oggetto del legato in sostituzione della legittima. A tal fine, la piena conoscenza da parte dell'erede si presume per effetto della pubblicazione del testamento, a meno che l'erede non fornisca la prova che il notaio abbia omesso di comunicare l'esistenza del testamento, a norma dell'art. 632 c.c. (Cass. civ., 19 dicembre 1975, n. 4196).
Giurisprudenza
Ai fini dell'applicazione dell'art. 631, comma 2, c.c. il quale riconosce validità al legato a favore di uno fra più enti determinati dal testatore, non si richiede che tali enti siano nominativamente indicati essendo sufficiente la specificazione delle loro caratteristiche, e, quindi, delle loro categorie, di modo che la scelta possa essere effettuata nell'ambito di tali categorie (Cass. civ., sez. II, 11 novembre 1992, n. 12132).
È valido il testamento con il quale si conferisce all'esecutore testamentario il compito di liquidare l'intero patrimonio ereditario e di distribuirne il ricavato in legati a favore di persone bisognose la cui scelta è deferita all'esecutore testamentario medesimo; in tal caso non è applicabile il comma 1 dell'art. 630 c.c., poiché i beneficiari del lascito non sono indeterminabili, bensì il comma 2 dell'art. 631, poiché le "persone bisognose" costituiscono una categoria di soggetti nel cui ambito è consentito al testatore deferire la scelta dei legatari ad un terzo, quale l'esecutore testamentario (Trib. Napoli, 11 giugno 1985).
La norma di cui all'art. 632, comma 1, c.c., che commina la nullità della disposizione testamentaria che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo la determinazione dell'oggetto e della quantità del legato, non è estensibile all'ipotesi della scelta della data della prestazione, ancorché possa riflettersi sul quantum (Cass. civ., 29 gennaio 1970, n. 191).
3. Acquisto e rinunzia
Ai sensi dell'art. 649, il legato si acquista automaticamente, nel momento della delazione (cioè all'apertura della successione) senza necessità di accettazione, salva la facoltà del legatario di rinunciarvi. Sul punto la dottrina [C. M. Bianca, op. cit., 312] fa presente che seppure il legato non sia subordinato all'accettazione, non significa che questa sia inutile ovvero irrilevante. Infatti, l'accettazione è l'atto negoziale con il quale è il legatario a far definitivamente proprio il beneficio del legato, che dopo tale passaggio non è più rinunziabile, mentre il legatario che non abbia accettato il legato può ancora rinunciarvi.
L'accettazione del legato non prevede forme particolari, essa può essere manifestata anche tacitamente.
Focus
In materia di successioni "mortis causa", mentre l'acquisto del legato ai sensi dell'art. 649 c.c., non necessita di accettazione e si verifica "ex lege" - sebbene la presenza di una accettazione possa rivelarsi utile come manifestazione di volontà di rendere definitivo e irretrattabile l'acquisto di legge - la rinuncia, ove il legato stesso abbia ad oggetto beni immobili, risolvendosi in un atto di dismissione della proprietà su beni già acquisiti al patrimonio del rinunciante, deve essere, in forza dell'art. 1350, comma 1, n. 5, c.c., espressamente redatta per iscritto a pena di nullità (Cass. civ. sez. II, 22 giugno 2010, n. 15124).
La dottrina [C. M. Bianca, op. cit.] osserva che la rinunzia al legato è un atto unilaterale non recettizio mediante il quale il legatario estingue con effetto retroattivo il suo diritto all'attribuzione a titolo particolare, cancellando l'effetto traslativo che si fosse già verificato. La rinunzia è suscettibile di revocatoria in applicazione analogica alla norma sulla rinunzia di eredità ex art. 524 c.c. [G. Bonilini, Dei legati, in Comm Schlesinger, Artt. 649-673, 2006, 183; C.M. Bianca, op. cit., 313].
È inammissibile la rinunzia condizionata ovvero a termine e il diritto di rinunzia si prescrive nell'ordinario termine decennale [invece non è soggetto a prescrizione il diritto del legatario, proprio perché l'acquisto ha luogo automaticamente, C. M. Bianca, op. cit.].
Giurisprudenza
Il credito scaturente da legato del quale sia controversa la validità, quale credito litigioso, legittima il legatario all'azione revocatoria contro l'atto dispositivo del debitore, a tal fine dovendosi ritenere il credito sorto nel momento di apertura della successione e non nel momento in cui è divenuto liquido ed esigibile (Cass. civ., sez. II, 19 novembre 2015, n. 23666).
La disposizione testamentaria che preveda la corresponsione di una rendita ad un soggetto determinato ha natura di legato e non di onere, o "modus", poiché il legato è un'autonoma e diretta attribuzione patrimoniale a favore del legatario, il quale è un avente causa del "de cuius", mentre il secondo integra una liberalità indiretta a vantaggio di soggetti solo genericamente indicati, che si consegue attraverso un'obbligazione imposta all'onerato, sicché il beneficiario della liberalità è un avente causa da quest'ultimo e non dal testatore (Cass. civ., sez. II, 26 maggio 2015, n. 10803).
Il notaio che pubblica un testamento con legato immobiliare ha il duplice obbligo, civile e deontologico, di provvedere alla trascrizione, in quanto il legato si acquista senza necessità di accettazione, mentre tale obbligo non sussiste per il testamento con istituzione di erede "ex re certa", in quanto l'acquisto dell'immobile che il testatore ha incluso nella quota ereditaria richiede l'accettazione dell'istituto (Cass. civ., sez. II, 25 febraio 2014, n. 4485).
Se il legato ha per oggetto un diritto non soggetto a prescrizione, come il diritto di proprietà su di un bene, il beneficiario non perde la (non esercitata) facoltà di chiederne la consegna nei confronti del detentore, sia esso o no l'erede, fino a quando non abbia perso il diritto di proprietà in conseguenza del suo acquisto da parte di un terzo secondo uno dei modi stabiliti dalla legge: non è, difatti, configurabile, alla stregua dell'art. 649, comma 3, c.c., un diritto autonomo a richiedere il possesso della cosa legata, integrando la relativa richiesta un onere del legatario, rispetto al quale è estranea la prescrizione, che colpisce, a norma dell'art. 2934 c.c., i diritti soggettivi (Cass. civ., sez. II, 5 novembre 2013, n. 24751).
4. Giurisprudenza maggiormente rilevante
Argomento
Provvedimento
Fattispecie
Disposizioni testamentarie
Cass. civ., sez. VI - 2, Ord., 5 marzo 2020, n. 6125
La sentenza gravata nel pervenire all'approdo interpretativo qui contrastato è partita proprio dal tenore letterale delle espressioni usate nell'atto di ultima volontà evidenziando che solo al T. era stata attribuita, oltre ad una quota di un immobile, la generalità di tutti i beni mobili, laddove agli altri soggetti beneficati era stata lasciata solo una quota su singoli beni immobili (cfr. per la possibilità di ricavare un'istituzione di erede ex art. 588 c.c. nel caso in cui ad un soggetto sia attribuita la generalità dei beni mobili, Cass. n. 6516/1986).
A tale dato oggettivo che pur deponeva per la qualità di erede in capo all'attore, la sentenza ha poi correlato le peculiari espressioni riservate al T., e differenti da quelle invece riservate agli altri beneficiati (per i quali valgono le espressioni richiamate nel motivo di parte ricorrente), avendo i giudici di appello rimarcato il differente trattamento riservato anche sul piano del riconoscimento affettivo.
La differente formula utilizzata per il controricorrente rispetto a quella invece usata per tutti gli altri soggetti individuati come meri legatari implica un adeguato apprezzamento anche delle specifiche volontà testamentarie, combinata con il differente trattamento riservato anche sul piano delle assegnazioni successorie di tal che, attesa l'incensurabilità della valutazione resa sul punto dalla Corte d'Appello, risulta evidente come la ricorrenti aspiri ad un'alternativa soluzione, senza che però quella contestata si palesi come assolutamente insostenibile o evidentemente affetta da irragionevolezza.
Ne deriva che anche le circostanze che si assume siano state trascurate da parte del giudice di appello ai fini della qualificazione della posizione del T. appaiono prive del carattere della decisività, rientrando infatti nella discrezionale valutazione dei fatti di causa, la valorizzazione tra i molteplici elementi di carattere probatorio, di quelli che si ritengono risolutivi ai fini della corretta attribuzione della qualità di erede ovvero di legatario.
Distinzione tra successione a titolo universale e successione a titolo particolare
Trib. Savona, 1 agosto 2019
Nell'interpretazione della scheda testamentaria, quando l'indagine non abbia condotto, con certezza, a ravvisare una chiamata a titolo universale, il lascito di beni determinati va qualificato come legato, stante che il testo dell'art. 588, comma 2, c.c. si limita a "non escludere" che l'indicazione di beni determinati possa fare qualificare una disposizione come "a titolo universale", e ciò unicamente quando "risulti" che il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio. Da ciò si evince che, ove tale volontà di assegnare beni determinati in funzione di quota del patrimonio non risulti, o non risulti con certezza, si dovrà escludere che l'indicazione di cespiti determinati concretizzi una chiamata a titolo universale; la disposizione, vale a dire, andrà ritenuta a titolo particolare, ai sensi dell'art. 588, comma 1, c.c.
Sostituzione fedecommissaria
Cass. civ., sez. II, ord., 15 ottobre 2018, n. 25698
L'interpretazione di una disposizione testamentaria volta a determinare se il testatore abbia voluto disporre una sostituzione fedecommissaria o una costituzione testamentaria di usufrutto deve muovere dalla ricerca della effettiva volontà del "de cuius", attraverso l'analisi delle finalità che il testatore intendeva perseguire, oltre che mediante il contenuto testuale della scheda testamentaria; ne consegue che la disposizione con la quale il "de cuius" lascia a persone diverse rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà di uno stesso bene (o dell'intero complesso dei beni ereditari) non integra gli estremi della sostituzione fedecommissaria (ma quelli di una formale istituzione di erede) quando le disposizioni siano dirette e simultanee e non in ordine successivo, i chiamati non succedano l'uno all'altro, ma direttamente al testatore, e la consolidazione tra usufrutto e nuda proprietà costituisca un effetto non della successione, ma della "vis espansiva" della proprietà. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, col testamento impugnato, fosse stata disposta, in favore della moglie e delle sorelle e nipoti, una istituzione di erede con sostituzione fedecommissaria in quanto il testatore, con l'univoco utilizzo del termine "proprietà" per entrambe le disposizioni, aveva inteso segnare la posteriorità sul medesimo bene del diritto dei nipoti e delle sorelle, rispetto a quello della moglie, restando invece irrilevante l'utilizzo della formula "vita natural durante" per circoscrivere temporalmente il diritto di quest'ultima).
Legato a ente successivamente soppresso
Cass. civ., sez. II, ord., 4 luglio 2018, n. 17481
In tema di legato in favore di ente di assistenza che sia stato soppresso dopo l'apertura della successione e le cui funzioni amministrative e relativo patrimonio siano stati trasferiti "ex lege" ad altri enti, l'espressa definizione, ad opera del testatore, dello scopo perseguito dal predetto legato, imprimendo un vincolo di destinazione alle somme di denaro derivanti dalla vendita dei cespiti immobiliari che ne sono oggetto, può efficacemente assumere connotazione modale decisiva per l'individuazione dell'ente legittimamente chiamato alla successione, perché deputato ad assolvere tale scopo nel più ampio quadro dei propri fini istituzionali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, in favore della quale era stato legato un immobile perché, col ricavato della sua vendita, venisse realizzata una struttura a tutela della maternità e dell'infanzia, fosse succeduto, ai sensi dell'art. 5, L. n. 698/1975, il Comune, rientrando tra le sue attribuzioni le funzioni relative agli asili nido e ai consultori familiari).
Interpretazione del testamento
Cass. civ., sez. II, 6 ottobre 2017, n. 23393
Nell'interpretazione del testamento il giudice di merito, mediante un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se congruamente motivato, deve accertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento: in particolare, l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni.
Institutio ex re certa
Cass. civ., sez. VI - 2, ord., 17 marzo 2017, n. 6972
In tema di successione testamentaria, l'"institutio ex re certa" ha ad oggetto un bene determinato e solo di riflesso la quota, sicché l'alienazione successiva del bene attribuito implica la revoca della istituzione di erede o l'attribuzione di una quota maggiore rispetto a quella assegnata a favore di altro coerede, senza che possa trovare applicazione l'art. 686 c.c. in materia di legato in quanto l'art. 588, comma 2, c.c. consente di determinare la quota spettante all'erede sulla base del valore dei beni assegnati ed in rapporto al valore del restante patrimonio eventualmente assegnato ad altri coeredi.
08-08-2020 12:35
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