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Sentenza

Donazione dissimulata e collazione....
Donazione dissimulata e collazione.
Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., (ud. 16-11-2017) 11-01-2018, n. 536
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE 
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano - Presidente -
Dott. MANNA Felice - Consigliere -
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -
Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Anna - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23010/2016 proposto da:
B.S., B.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 10, presso lo studio dell'avvocato ROSA PATRIZIA SANTORO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA DE CONO in virtù di procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDUCCI 4, presso lo studio dell'avvocato MAURO PELO, rappresentata e difesa dagli avvocati BARBARA PAOLINI, ALESSANDRO PAOLINI giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 857/2015 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 21/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie depositate dalle parti.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Gli odierni ricorrenti convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Pesaro la zia B.F. e la nonna Ba.Ri. chiedendo accertarsi la simulazione relativa del contratto di compravendita dell'8 marzo 1995 con il quale B.L. e Ba.Ri. avevano venduto all'altra convenuta un immobile, trattandosi in realtà di una donazione dissimulata, della quale andava disposta la collazione.
A tal fine aggiungevano che in data 17 maggio 2002 era deceduto ab intestato il nonno B.L. e che l'altro coerede B.G. aveva rinunciato all'eredità, subentrando quindi gli attori per rappresentazione.
Le convenute si opponevano alla domanda ed in via riconvenzionale chiedevano che fosse disposta la collazione anche di un immobile che era stato indirettamente donato da B.L. al padre degli attori, nonchè delle somme che erano state versate dal comune dante causa per permettere agli attori di riacquistare la casa di abitazione, in precedenza oggetto di esecuzione forzata.
Il Tribunale con la sentenza n. 489 del 2009 accoglieva la domanda attorea, ravvisava una donazione di Lire 133.250.000 in favore degli attori, mentre dichiarava inammissibili le altre domande.
In tal senso osservava che gli attori potevano provare la simulazione senza alcuna limitazione probatoria avendo agito per la riduzione delle donazioni lesive, e che sulla scorta degli elementi probatori in atti, era dato riscontrare la natura simulata della vendita.
La Corte d'Appello di Ancona con la sentenza n. 857 del 3 agosto 2015, rigettava la domanda attorea ritenendo assorbito l'appello incidentale.
Dopo avere escluso la necessità di ordinare l'integrazione del contradditorio nei confronti della Ba., essendo la stessa deceduta nelle more, ed essendo le parti in causa divenute sue eredi, quanto alla domanda di simulazione proposta dagli attori, rilevava che questi ultimi avevano in realtà agito quali eredi del donante, e che pertanto erano da ritenersi sottoposti alle limitazioni probatorie per la simulazione dettate dall'art. 1417 c.c., per le parti dell'atto simulato, senza quindi la possibilità di potersi avvalere delle agevolazioni probatorie riconosciute a favore dei terzi.
Nella specie gli istanti avevano inteso ottenere l'accertamento della simulazione non già ai fini della riunione fittizia, ma al diverso scopo della collazione, sicchè la prova della natura fittizia della vendita non poteva essere data nè per testi nè per presunzioni, dovendosi altresì escludere la valenza probatoria della dichiarazione resa dalla Ba. ovvero della mancata comparizione della medesima all'udienza fissata per l'interrogatorio formale, in quanto trattandosi di simulazione relativa concernente beni immobili, la prova del negozio dissimulato poteva esser offerta solo con la controdichiarazione munita della forma scritta.
Quanto all'impugnazione incidentale promossa dalle originarie parti attrici per avere il Tribunale accertato che le stesse avevano ricevuto in donazione una somma di denaro, secondo la Corte distrettuale poichè la domanda riconvenzionale de qua era stata avanzata subordinatamente all'ipotesi di accoglimento della domanda principale, il rigetto della domanda di simulazione implicava l'assorbimento della domanda riconvenzionale proprio perchè condizionata.
B.M. e B.S. hanno proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di un motivo.
B.F. ha resistito con controricorso.
Con un unico motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 737 c.c., dei principi in tema di interpretazione ex art. 1367 c.c., nonchè la violazione e falsa applicazione dell'art. 1417 c.c..
Si assume che gli attori sono pacificamente legittimari rispetto alla successione  del nonno B.L., e che l'art. 737 c.c., prevede obbligatoriamente l'operare della collazione con la sola eccezione della dispensa da parte del testatore, che nella fattispecie era mancante.
Non appare quindi giustificato distinguere la posizione degli eredi a seconda che gli stessi abbiano agito in riduzione ovvero abbiano chiesto la collazione delle donazioni effettuate in vita dal de cuius.
Il motivo è evidentemente destituito di fondamento.
Ed, invero ribadita la autonomia delle domande di riduzione e di divisione, sulle quali ha ampiamente argomentato il giudice di merito, e ciò alla luce dei precedenti di questa Corte (cui adde ex multis Cass. n. 22855/2010), è però indubbio che la corretta individuazione della domanda proposta non possa prescindere dalla disamina congiunta della causa petendi e del petitum. Nel caso di specie come si ricava in maniera inequivoca dalla lettura delle conclusioni sia in primo grado che in appello, i ricorrenti hanno inteso asservire l'accertamento della simulazione all'operare della collazione, avendo fatto altresì puntuale richiamo alle norme che disciplinano tale istituto, sicchè la richiesta dei ricorrenti era chiaramente rivolta alla sola divisione, nel cui ambito si colloca necessariamente la collazione. Ciò trova conferma anche nel successivo richiamo alla differente soluzione da adottare per l'ipotesi di conferimento in natura ovvero per imputazione, mancando un richiamo alla pretesa lesività della quota di riserva dell'atto di liberalità mascherato dalla vendita.
Il maggior risultato in termini economici assicurato dalla collazione rispetto alla sola riduzione della donazione, evidenzia anche come appaia infondata la deduzione secondo cui il riferimento alla donazione non poteva che essere funzionale all'azione di riduzione, posto che, laddove fossero ricorsi i presupposti per l'operatività della collazione (e precisamente l'esistenza di un relictum, invece assente), il bene donato sarebbe rientrato nella massa nella sua interezza, e non solo ai fini della riunione fittizia, ed al ben più limitato effetto di determinare quale fosse la quota di riserva compromessa dall'atto di liberalità.
D'altronde, e proprio alla luce di quanto affermato da Cass. n. 20143/2013, secondo cui, in considerazione dell'autonomia e della diversità dell'azione di divisione ereditaria rispetto a quella di riduzione, il giudicato sullo scioglimento della comunione ereditaria in seguito all'apertura della  successione  legittima non comporta un giudicato implicito sulla insussistenza della lesione della quota di legittima, sicchè ciascun coerede condividente, pur dopo la sentenza di divisione divenuta definitiva, può esperire l'azione di riduzione della donazione compiuta in vita dal "de cuius" in favore di altro coerede dispensato dalla collazione, chiedendo la reintegrazione della quota di riserva e le conseguenti restituzioni, il semplice riferimento alla idoneità delle donazioni a determinare la riduzione della quota indisponibile, deve essere inteso, in assenza di una esplicita domanda di riduzione delle donazioni stesse, come riferibile alla possibilità di un successivo esperimento dell'azione di riduzione, ove il risultato della divisione non avesse assicurato ai ricorrenti il conseguimento di quanto dalla legge riconosciutogli, sulla base delle norme in materia di  successione necessaria.
Del tutto improprio risulta il riferimento all'istituto della dispensa da collazione per giustificare una deroga alle regole in tema di prova della simulazione per l'erede, trattandosi di istituto che opera o meno, una volta che sia stata accertata la natura di donazione dell'atto, la cui verifica va però condotta in base alle previsioni di cui all'art. 1417 c.c., ove la parte non abbia inteso far valere nel giudizio anche la qualità di legittimaria.
Solo la spendita di tale qualità e la strumentalità dell'azione di simulazione al coevo esperimento dell'azione di riduzione consente all'erede di poter aggirare il limite probatorio posto dalla norma in questione per la parte (ovvero i suoi successori universali) del negozio simulato.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2018
Avv. Antonino Sugamele

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