Divisione ereditaria e conguagli in denaro. Si applica l'aliquota degli atti di divisione.
In tema di imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione ereditaria mediante assegnazione di beni in natura ad un condividente e versamento agli altri eredi di somme di danaro pari al valore delle loro quote, si applica l'aliquota degli atti di divisione, e non quella della vendita, atteso che quest'ultima è utilizzabile, ai sensi dell'articolo 34 del d.P.R. n. 131 del 1986, soltanto ove al condividente siano attribuiti beni per un valore eccedente rispetto a quello a lui spettante e limitatamente alla parte in eccesso.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 14 luglio 2017, n. 17512
22-09-2017 14:37
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