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Sentenza

Azione di riduzione e simulazione: decorrenza della prescrizione, limiti probato...
Azione di riduzione e simulazione: decorrenza della prescrizione, limiti probatori e condizioni dell’azione
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 16 novembre 2016– 5 gennaio 2017, n. 138
Presidente Mazzacane – Relatore Picaroni

Ritenuto in fatto

1. - Nel 1996 Z.F. e Za.Gi. agirono nei confronti del fratello Z.G. e del nipote Z.T. perché fosse accertato che la compravendita in data 24 dicembre 1991, con la quale il padre z.g. - deceduto il (omissis) - aveva trasferito ai convenuti la nuda proprietà di un compendio immobiliare, dissimulava una donazione, o, in subordine configurava donazione indiretta, si procedesse alla riduzione e alla reintegra in natura della quota di legittima spettante ad essi attori, previa rescissione per lesione della divisione del testatore.
 I convenuti chiesero il rigetto delle domande, eccepirono che non esisteva una divisione disposta dal de cuius che, in ogni caso, l'azione di rescissione era prescritta, e, in via riconvenzionale, proposero domanda di ricostruzione del compendio ereditario e di restituzione di quanto Z.F. aveva ricevuto dal padre in danaro e in beni immobili, questi ultimi con l'atto di compravendita in data 1 marzo 1973, dissimulante donazione. Gli attori eccepirono la prescrizione dell'azione di simulazione.
1.2. - Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di C.M. , vedova di z.g. , il Tribunale di Venezia, con sentenza non definitiva n. 229 del 2001 e con sentenza definitiva n. 736 del 2003, rigettò le domande.
2. - La Corte d'appello, con la sentenza non definitiva n. 295 del 20 febbraio 2009, ha accolto l'appello principale proposto da Za.Gi. e dagli eredi di Z.F. , nel frattempo deceduto, ritenendo che l'atto di compravendita in data 24 dicembre 1991 configurasse donazione indiretta a favore di Za.Gu. e T. , per la parte di valore del bene eccedente la somma versata come corrispettivo. Con successiva sentenza non definitiva n. 484 del 9 marzo 2011, la Corte ha proceduto all'assegnazione in natura dei beni, sulla base del progetto denominato "seconda ipotesi" - Allegato 6) della relazione del CTU in data 12 novembre 2010, con conguaglio a carico di Za.Gu. e T. pari ad Euro 161.444,00. Con sentenza definitiva n. 295 del 19 aprile 2012, la Corte d'appello ha quindi provveduto al frazionamento catastale ai fini della trascrizione.
3. - Per la cassazione delle sentenze indicate hanno proposto ricorso Za.Gu. e T. , sulla base di dieci motivi.
Resistono con controricorso Za.Gi. , Za.De. , Z.D. e B.M. .
Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza.

Considerato in diritto

1. - Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
1.1. - Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2946 cod. civ., in relazione agli artt. 763, 737 e 1415 cod. civ., con riferimento alla sentenza non definitiva n. 295 del 2009 e alla sentenza definitiva, e si assume l'erroneità dell'affermazione della Corte d'appello, secondo cui l'azione di simulazione della compravendita stipulata in data 1 marzo 1973 tra il de cuius e Z.F. era prescritta al momento della introduzione del giudizio (1996).
La conclusione cui era giunta la Corte d'appello non teneva conto che, nella specie, la simulazione era collegata all'azione di riduzione esperita in via ricon-venzionale, sicché il termine decennale di prescrizione aveva iniziato a decorrere dal momento dell'apertura della successione (1995).
1.3. - La doglianze prospettata è fondata.
1.4. - Come ripetutamente affermato da questa Corte, qualora l'erede agisca come legittimario a tutela della quota di riserva, proponendo domanda di riduzione di atti di trasferimento a titolo oneroso, previo accertamento della simulazione degli stessi in quanto dissimulanti donazione, il termine decennale di prescrizione dell'azione di simulazione decorre dal momento dell'apertura della successione, perché soltanto in tale momento si concretizza l'ipotizzata la lesione della quota di riserva del legittimario (ex plurimis e da ultimo, Cass., sez. 2, sent. n. 3932 del 2016).
2. - Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ., con riferimento alla sentenza non definitiva n. 295 del 2009 e alla sentenza definitiva, e si contesta che la Corte d'appello aveva accertato la simulazione dell'atto di vendita del 24 dicembre 1991 sulla base di prove non erano emerse nell'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado e che pertanto non potevano trovare ingresso in appello, in assenza di un provvedimento con cui la Corte d'appello ne affermasse l'indispensabilità.
3. - Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1417, 1350, 1470, 2721 ess., 2729 cod. civ., in relazione all'art. 115 cod. proc. civ., con riferimento alla sentenza non definitiva n. 295 del 2009 e alla sentenza definitiva, e si contesta che la Corte d'appello aveva accertato la simulazione relativa del contratto di compravendita del 24 dicembre 1991 sulla base di elementi di carattere indiziario-presuntivo, in assenza di principio di prova scritta.
3.1. - Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente perché investono la valutazione del quadro probatorio, sono infondate.
3.2. - La Corte d'appello ha accertato la simulazione relativa della compravendita in data 24 dicembre 1991 sulla base di un giudizio inferenziale che risulta corretto, oltre che esaustivamente e congruamente argomentato.
A partire dall'applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'erede il quale agisce in riduzione per lesione di legittima è terzo rispetto al negozio asseritamente simulato, sicché nel relativo giudizio la prova testimoniale e per presunzioni è ammissibile senza limiti (ex plurimis, Cass., sez. 2, sent. n. 19912 del 2014), la Corte d'appello ha evidenziato plurimi elementi indiziari dai quali poteva ragionevolmente desumersi la natura di atto di donazione indiretta della compravendita, per la porzione eccedente l'esiguo corrispettivo.
La Corte d'appello ha valorizzato tra l'altro il comportamento tenuto dagli "acquirenti" in epoca successiva all'atto simulato, quale emergeva dall'atto di donazione in data 24 aprile 2006, con il quale Z.G. aveva ceduto, all'altro suo figlio Adriano, la quota di beni ricevuta dal de cuius, così parificando la posizione dei figli ai quali risultava infine devoluto, in parti uguali, l'intero patrimonio del de cuius. Da tale atto si desumeva altresì che Z.G. e i figli abitavano in luogo diverso dall'immobile oggetto della compravendita del 1991, pur avendo manifestato in sede di stipula della compravendita l'intento di adibire l'immobile a propria abitazione, e questo dato ulteriormente confermava che la natura simulata della regolamentazione di interessi risultante dalla compravendita.
3.3. - I ricorrenti contestano l'utilizzabilità dell'atto di donazione del 2006, in quanto prodotto solo in appello, ma la censura si rivela infondata, trattandosi di documentazione formatasi successivamente alla definizione del giudizio di primo grado, che la Corte d'appello ha valutato attendendosi ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
È vero infatti che l'art. 345 cod. proc. civ., nel testo ratione temporis applicabile, anteriore alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, consente la produzione di nuovi documenti in appello, unitamente all'atto di gravame, sia quando la parte dimostri di non averli potuti produrli per causa ad essa non imputabile, sia quando il giudice li ritenga indispensabili, dotati cioè di una incidenza causale significativa (il documento nuovo è di per sé sufficiente a provare il fatto controverso, a prescindere da tutte le altre fonti di prova), sia quando essi abbiano il mero scopo di rafforzare le prove già acquisite, perché in tal caso la produzione non è destinata ad aprire un nuovo fronte di indagine (ex plurimis, Cass., sez. 3, sent. n. 13432 del 2013).
In termini analoghi, i ricorrenti contestano l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese a S.I.T. nel 1996, prodotte anch'esse nel giudizio di gravame, ma la doglianza risulta inammissibile per carenza di interesse. Il richiamo della Corte d'appello alle S.I.T. è all'evidenza privo di influenza sulla decisione, in quanto la circostanza desunta dalle S.I.T., vale a dire che l'immobile oggetto della compravendita del 24 dicembre 1991 fosse abitato al momento dell'apertura della successione, era dimostrato dalla notificazione della citazione alla vedova del de cuius, che ivi risiedeva, come la sentenza ha precisato.
4. - Con il quarto motivo è denunciato vizio di motivazione sulla decisione di rigetto dell'appello incidentale condizionato, che era finalizzato all'accertamento della simulazione del contratto di compravendita stipulato in data 1 marzo 1973 tra il de cuius e Z.F. . I ricorrenti lamentano, in riferimento alla sentenza non definitiva n. 295 del 2009 e a quella definitiva, che la Corte d'appello si sarebbe limitata a ritenere infondato il gravame incidentale, senza argomentare, ed avrebbe inoltre affermato, contraddittoriamente, che la relativa domanda non era stata coltivata.
4.1. - La doglianza deve ritenersi assorbita nell'accoglimento del primo motivo di ricorso, avente ad oggetto l'erroneità della decisione sulla prescrizione dell'azione di simulazione. La ratio decidendi del rigetto dell'appello incidentale condizionato risiede, infatti, nel rilievo che l'azione di simulazione del contratto di compravendita in data 1 marzo 1973 fosse prescritta, mentre all'evidenzia costituisce affermazione ad abundantiam il richiamo generico fatto dalla Corte d'appello alla non fondatezza e alla mancata coltivazione della relativa domanda.
Non residua pertanto alcuno spazio di valutazione sulla congruità della motivazione, che è l'oggetto del presente motivo.
5. - Con il quinto motivo è denunciato vizio di motivazione, insufficiente e contraddittoria, sull'accertamento della simulazione relativa del contratto di compravendita del 24 dicembre 1991, con riferimento alla sentenza non definitiva n. 295 del 2009 e a quella definitiva. I ricorrenti contestano il giudizio di carattere presuntivo svolto dalla Corte d'appello, che in alcuni casi avrebbe ricavato elementi di valutazione da fatti che non erano emersi dall'istruttoria, e, in altri casi, avrebbe desunto conseguenze irragionevoli da fatti provati.
5.1. - La doglianza è assorbita nel rigetto del secondo e del terzo motivo di ricorso, nel quale si è già chiarito che la sufficienza e congruità della valutazione degli elementi indiziari effettuata dalla Corte d'appello.
6. - Con il sesto motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 564, 489, secondo e terzo comma, 487, secondo comma, 488, primo comma, cod. civ., in riferimento alle sentenze non definitive (n. 295 del 2009 e n. 484 del 2011) e alla sentenza definitiva. I ricorrenti lamentano che la Corte d'appello non aveva verificato, pure sollecitata in via di eccezione, l'ammissibilità dell'azione di riduzione proposta dai legittimari Z.F. e Gi. nei confronti di Z.T. , che non era coerede, e quindi richiedeva la previa accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario. Peraltro trattandosi di condizione dell'azione, il relativo accertamento era demandato in via ufficiosa al giudice.
6.1. - La doglianza è infondata.
6.2. - Non v'è dubbio che l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario sia condizione di ammissibilità dell'azione di riduzione delle liberalità in favore di persone non chiamate alla successione come eredi, e come tale debba essere accertata d'ufficio dal giudice, anche in grado di appello (ex plurimis, Cass., sez. 2, sent. n. 18068 del 2012).
Tuttavia nel caso in esame si desume ex actis, dallo svolgimento del processo di appello come riportato nelle sentenze non definitive e definitiva, che gli originari attori agirono nella qualità di legittimari totalmente pretermessi, per inesistenza di relictum al momento dell'apertura della successione. È vero, infatti, che gli accertamenti disposti dalla Corte d'appello, preordinati alla divisione, e quindi la divisione stessa hanno ad oggetto esclusivamente il compendio immobiliare del quale il defunto z.g. aveva trasferito la proprietà al figlio G. e al nipote T. con l'atto di compravendita in data 24 dicembre 1991, di cui la Corte d'appello ha accertato la parziale simulazione. Sul valore dei 5/6 del suddetto compendio al momento dell'apertura della successione è stata determinata, infatti, la quota disponibile e quella di riserva, e poi si è proceduto alla divisione.
L'assenza di relictum rendeva quindi inapplicabile nel caso di specie la previsione contenuta nell'art. 564 cod. civ., in quanto, come ripetutamente affermato da questa Corte, la condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario - richiesta dall'art. 564 cod. civ. per la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati - non si applica al legittimario che sia stato totalmente pretermesso dall'eredità (anche nel caso in cui abbia ricevuto beni dal de cuius "a titolo di donazione ovvero si sia impossessato, dopo la sua morte, di beni ereditari), atteso che egli acquista la qualità di erede soltanto a seguito del favorevole esercizio dell'azione proposta (ex plurimis, Cass., sez. 2, sent. N. 13804 del 2006).
7. - Con i motivi dal settimo al decimo si contesta, con riferimento alla sentenza non definitiva n. 484 del 2011 e alla sentenza definitiva, la divisione del compendio ereditario, e in particolare si denuncia: a) violazione o falsa applicazione degli artt. 556 e 747 cod. civ., avuto riguardo all'assegnazione delle quote (motivo sub 7); b) contraddittorietà della motivazione, avuto riguardo alla determinazione del valore dei beni oggetto della divisione (motivo sub 8); c) vizio di motivazione nonché violazione o falsa applicazione degli artt. 556 e 747 cod. civ., avuto riguardo alla formazione della massa ereditaria dalla quale non erano state considerate le spese sostenute dai ricorrenti (motivo sub 9); d) violazione o falsa applicazione degli artt. 746 e 747 cod. civ. per avere la Corte d'appello disposto l'assegnazione in natura delle quote.
7.1. - Le doglianze rimangono evidentemente assorbite nell'accoglimento del primo motivo di ricorso, poiché la divisione presuppone risolte le questioni relative alla ricostituzione dell'asse ereditario.
8. - All'accoglimento del primo motivo di ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice che si designa nella Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, per il riesame dell'appello incidentale con riferimento all'accertamento della simulazione dell'atto in data 1 marzo 1973. Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, il terzo ed il sesto motivo, assorbiti i rimanenti, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, a diversa sezione della Corte d'appello di Venezia.
Avv. Antonino Sugamele

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