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Sentenza

Niente TV, niente canone: ecco come autocertificarsi...
Niente TV, niente canone: ecco come autocertificarsi
L'Agenzia delle Entrate ti mostra come autocertificarti per non pagarlo. È infatti stato reso disponibile in rete il modello di dichiarazione sostitutiva con il quale il contribuente titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale può certificare il non possesso di un apparecchio TV, in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un'utenza elettrica, perché – come è ormai noto – per effetto della Legge di Stabilità 2016 il canone televisivo è confluito in bolletta. Lo stesso modello può essere presentato anche per segnalare che il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica, del quale deve essere indicato il codice fiscale.

Sanzioni penali. Bisogna però prestare attenzione a ciò che si dichiara: se la dichiarazione risultasse non veritiera, si andrà incontro anche a delle sanzioni penali (artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000).

Applicazione web per presentare il modello. Specifica l'Agenzia, con Provvedimento n. 45059 di ieri, che il modello andrà presentato dal contribuente o dal di lui erede con un'applicazione web presto disponibile, dal 4 aprile, sul sito internet dell'Agenzia (entro il 10 maggio 2016), utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel o tramite gli intermediari abilitati. Se non fosse possibile ricorrere all'invio telematico, sarà comunque possibile presentare il documento tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta (entro il 30 aprile 2016) all'indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino, insieme ad un documento di riconoscimento. Le dichiarazioni presentate dopo il 10 maggio o il 30 aprile, a seconda delle modalità, avranno effetto per il canone dovuto per il secondo semestre del 2016; per il 2017 andranno invece presentate tra il 1° luglio 2016 e il 31 gennaio 2017.

(Fonte: www.fiscopiu.it)
Avv. Antonino Sugamele

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