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Sentenza

La revocazione della donazione per ingratitudine plurima...
La revocazione della donazione per ingratitudine plurima
Corte cassazione, sezione II, sentenza 18 ottobre 2016 n. 21010
L'ingiuria grave, ex articolo 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocazione di una donazione per ingratitudine, deve concretarsi in un comportamento tale da ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante e che sia espressione di un reale sentimento di avversione da parte del donatario.
Pertanto, in caso di atti offensivi plurimi tra loro connessi, affinché possa iniziare la decorrenza del termine prescrizionale ex articolo 802 c.c., deve aversi riguardo al momento in cui gli stessi raggiungono un livello tale da non poter più essere ragionevolmente tollerati in base ad una valutazione di normalità. (Nella fattispecie, il “culmine” della ingratitudine si verificò con l'estromissione della donante dall'appartamento oggetto della donazione).
Avv. Antonino Sugamele

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