Notizie, Sentenze, Articoli - Diritto Successorio Trapani

Sentenza

La cointestazione del conto corrente non equivale ad una donazione indiretta....
La cointestazione del conto corrente non equivale ad una donazione indiretta.
La donazione indiretta, «consiste nell'elargizione di una liberalità che viene attuata, anziché con il negozio tipico dell'art. 769 c.c., mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio ed in collegamento con altro negozio, l'arricchimento animo donandi del destinatario». In questo senso, ribadisce la decisione, «il semplice versamento di denaro in un conto corrente cointestato a firme disgiunte può essere qualificato come una liberalità, qualora sia verificata l'esistenza dell'animus donandi (Cass. n. 26983/2008)». Inoltre, la cointestazione, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi, «fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, comma 2, c.c.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio e può essere superata attraverso presunzioni semplici (purché gravi, precise e concordanti) dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (n. 28839/2008).

Così stando le cose, nel caso specifico «la presunzione di pari titolarità è stata superata sia dalla prova documentale (estratto conto) che dall'ammissione dello stesso convenuto il quale non ha negato che il conto fosse alimentato dalla defunta». Dunque, accertata l'appartenenza esclusiva delle somme alla de cuius, conclude il Tribunale, «deve escludersi che la cointestazione possa configurare una donazione indiretta, non essendo emersa alcuna prova dell'esistenza dell'animus donandi». Rigettata di conseguenza anche la domanda riconvenzionale del convenuto che chiedeva la restituzione delle residue somme giacenti sul conto corrisposte agli eredi nei limiti del 50%.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza