Donazione. Revocazione per causa d'ingratitudine - Donazione - Revocazione per ingratitudine - Proposizione - Termine di decadenza di un anno - Decorrenza - Consapevolezza del compimento di atti legittimanti la revocazione
Tribunale di Padova, sezione II civile, sentenza 3 giugno 2016, n. 1717
La domanda di revocazione della donazione per causa d'ingratitudine deve essere proposta dal donante contro il donatario entro l'anno dal giorno in cui il donante sia venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione, ex articolo 802 c.c.. L'anzidetto termine di decadenza decorre dal momento in cui il donante è pienamente consapevole del compimento, da parte del donatario, dei fatti legittimanti la revoca della elargizione. Di talché a fronte dell'eccezione del donatario, il donante è tenuto a dimostrare di essere venuto a conoscenza dei fatti che giustificano la revocazione nell'anno precedente la notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
26-10-2016 00:39
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