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Sentenza

Il coerede o il partecipante alla comunione può usucapire l'altrui quota indivis...
Il coerede o il partecipante alla comunione può usucapire l'altrui quota indivisa della cosa comune.
Tribunale di Padova, Sezione 1 civile, Sentenza 27 agosto 2012, n. 2213
Usucapione - Usucapione della quota indivisa della cosa comune - Presupposti di un'attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui che riveli in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo.

Il coerede o il partecipante alla comunione può usucapire l'altrui quota indivisa della cosa comune soltanto allorché il comportamento materiale - continuo ed ininterrotto - attuato sulla res sia accompagnato dall'intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà, sicché - in materia di usucapione di beni oggetto di comunione - il comportamento del compossessore, che deve manifestarsi in un'attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo. Il coerede che eserciti un possesso separato sul bene facente parte della comunione, utilizzandolo ed amministrandolo, non può invocare l'usucapione se non fornisce la prova di aver tenuto un comportamento atto a dimostrare l'intervenuto mutamento dell' animus possidendi, inconciliabile con la possibilità di godimento da parte degli altri.
Avv. Antonino Sugamele

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