CASSAZIONE CIVILE: Ammissibilità del ricorso per Cassazione. Motivazione.
Autorità: Cassazione civile sez. II Data: 30 novembre 2012 Numero: n. 21462 Testo In tema di ricorso in cassazione, e quindi di ammissibilità del sindacato di legittimità, l'apprezzamento di fatto contenuto nella sentenza di merito è censurabile esclusivamente sotto il profilo della motivazione (fattispecie relativa all'esatta individuazione dei legati e delle istituzioni di erede).06-12-2012 00:12 Avv. Antonino Sugamele
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