Successione. (Cc, articoli 536, 540, 549, 556, 719, 747, 750 e 751)
Al coniuge superstite spettano il diritto di abitazione sulla casa coniugale e di uso dei mobili che la corredano. Ai sensi dell’art. 540 comma 2 c.c., tali diritti gravano sulla quota disponibile fino alla concorrenza della stessa e, per l’eventuale eccedenza, sulla quota di legittima del coniuge, prima, e dei figli in via residuale. Si tratta di legati ex lege che il coniuge consegue automaticamente al momento dell’apertura della successione, anche nella successione testamentaria, indipendentemente ed a prescindere dall’accettazione dell’eredità.
L’acquisto dei diritti a beneficio del coniuge si realizza così sempre e invariabilmente, qualunque sia il valore dei diritti sulla casa familiare e qualunque sia il valore degli altri beni confluiti nell’asse, perchè altrimenti la finalità della norma cogente (consentire al coniuge di conservare l’abituale habitat) rimarrebbe frustrata. L’art. 540, 2 comma cod. civ. introduce un’eccezione al principio di intangibilità della legittima sancito dall’art. 549 c.c.: in senso qualitativo, i due diritti gravano invariabilmente sulla quota di tutti i coeredi, anche se legittimari, alla quale viene sottratta una frazione corrispondente di godimento della casa.
Affinchè vengano riconosciuti i suddetti diritti al coniuge superstite, è necessario che ricorra il presupposto soggettivo dell’esistenza di un valido matrimonio al tempo dell’apertura della successione, nonchè il presupposto oggettivo che la casa sia adibita a residenza familiare e che la casa stessa ed i beni mobili che la corredano siano di proprietà del defunto o comuni.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Carolina Gentili Presidente
dott.ssa Cinzia Gamberini Giudice
dott.ssa Daniela Nunno Giudice Relatore
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. …/2021 promossa da:
TIZIO (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. …e dell’avv. …elettivamente domiciliato presso il
difensore avv…, in Bologna, Via …
ATTORE
contro
CAIO (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv…., elettivamente domiciliato presso il difensore
MEVIA (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv…., elettivamente domiciliato presso il difensore
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni del 6.7.2023.
PER PARTE ATTRICE Tizio:
Come da atto di citazione: "Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni e contraria istanza e eccezione
disattesa, ricostruire e accertare il valore dell’intero patrimonio ereditario della de cuius e dichiarare
la nullità delle disposizioni testamentarie nella parte in cui ledono la quota di legittima dell’attore,
disponendo il reintegro della medesima mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie a
favore dei convenuti, oltre al reintegro della quota di legittima lesa mediante la riduzione della
donazione a favore del sig. Caio non oltre il valore della quota disponibile, con riconoscimento del
diritto di abitazione in capo all’attore della casa coniugale e del suo contenuto;
per l’effetto assegnare a favore dell’attore, nella sua qualità di erede legittimario e di erede
testamentario, quota dei beni comuni ereditari per la frazione di 4/6 pari alla metà dell’asse
ereditario a titolo di legittima più un terzo della quota disponibile secondo disposizione
testamentaria;
in subordine e sempre per l’effetto della domanda principale voglia assegnare a favore dell’attore,
nella sua qualità di erede legittimario, quota dei beni comuni ereditari per la frazione di un mezzo;
condannare i convenuti alla restituzione dei debiti ereditari saldati dall’attore, così come meglio
descritti ai punti 14 e 15 della narrativa che precede, secondo la quota a ciascuno dei convenuti
spettante;
condannare, altresì, i convenuti alla restituzione all’attore delle tasse e imposte di successione, sia di
quelle già corrisposte e di cui al punto 16 della narrativa che precede, sia le successive occorrende,
secondo la quota a ciascuno dei convenuti spettante;
il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
voglia, inoltre, l’Ill.mo Tribunale adito, in conseguenza di quanto sopra accertato, previa nomina di
un consulente tecnico d’ufficio per la formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole
quote, ordinare la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli coeredi della quota ad ognuno
spettante, a ciò delegando un notaio;
con vittoria dei compensi professionali per il presente procedimento in conformità al D.M. 55/2014,
oltre anticipazioni, spese generali, Cpa ed Iva così come dovuti per legge e le successive occorrende.
In via incidentale e preliminare
parte attrice chiede che ai sensi dell’art. 719 c.c. (vendita di beni per il pagamento di debiti ereditari)
il Tribunale Ill.mo adito voglia disporre lo smobilizzo di parte del conto corrente bancario … di
Credit Agricole (Cariparma), agenzia di Bologna, intestato alla de cuius, nella misura necessaria a
estinguere il mutuo ipotecario acceso presso Banca Intesa San Paolo, dando le relative disposizioni".
PARTE CONVENUTA Caio:
Come da memoria istruttoria:
"Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria e diversa eccezione e deduzione
Nel merito:
Procedere alla divisione ereditaria attenendosi alle disposizioni contenute nel testamento olografo
redatto dalla Sig.ra Sempronia in data 27.01.2017
In via istruttoria:
ammettere prova orale per interrogatorio formale e per testi (che si indicano in relazione ai singoli
capitoli) sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione "vero che".
Si indicano a testi:
1) Notaio Dott. …di Bologna, con studio in Bologna, via…, sui capitoli di cui ai punti 17-18-19-20-
21-22-23 di cui in comparsa di costituzione e risposta;
2) Sig.ra…, via…, …(MO) sui seguenti capitoli di prova:
a) il rapporto di amicizia tra Lei e la signora …risale agli anni 90?
b) il rapporto tra il signor Tizio e la signora…, nato come relazione sentimentale, era già da molti
anni prima del decesso della signora Fe. e in particolare dal 2009/2010, mutato in un rapporto di
semplice amicizia/coabitazione?
c) la signora Sempronia e Tizio, nonostante quest’ultimo risiedesse nell’appartamento intestato alla
stessa, conducevano vite sostanzialmente separate e che la signora Sempronia si è determinata ad
accettare il distaccamento a Bruxelles anche in considerazione dell’assenza di vincoli o relazioni di
coppia a Bologna?
d) la signora Sempronia le aveva palesato la difficoltà di liberarsi della presenza presso la propria
abitazione del signor Tizio, con il quale era costretta a convivere a causa della situazione venutasi a
creare, pur in assenza di un rapporto di coppia ?
3) Signora…, residente in Bologna, via…, sui seguenti capitoli di prova:
a) conosceva la signora Sempronia da quando era una ragazzina, prima per aver prestato opera di
collaborazione familiare presso l’abitazione della madre e poi per aver costantemente aiutato la
stessa nelle faccende domestiche da quando acquistò l’appartamento di via U. Lenzi nel 2004 fino
praticamente alla data del decesso andandovi almeno due volte alla settimana?
b) Recandosi presso l’abitazione della signora Fe. poteva constatare che da un certo periodo in poi,
ovvero più o meno intorno all’estate 2009, i rapporti tra la signora Sempronia e il signor Tizio
mutavano radicalmente?
c) Recandosi presso l’abitazione della signora Sempronia poteva assistere a frequenti e anche talvolta
violenti scontri verbali, tra la signora Sempronia e il signor Tizio?
4) Dottore …viale …Bologna sui seguenti capitoli di prova:
a) Ha conosciuto la signora Sempronia a cavallo degli anni 2015/2016 a causa delle vicissitudini di
salute di quest’ultima?
b) La signora Sempronia, per istinto di amore e protezione, non voleva che i propri fratelli venissero
a conoscenza della metastasi cerebrale e dell'intervento di Gamma Knife eseguito il 13 novembre
2017 presso la casa di cura Villa ...?
5) Dott. ..., presso Banca Credit Agricole, via…, Bologna, sui seguenti capitoli di prova:
a) Conosceva la signora Sempronia, della quale gestiva fiduciariamente i risparmi per incarico della
Banca Credit Agricole, sede di Bologna via…, già da alcuni anni prima del suo decesso?
b) La signora Sempronia le parlava frequentemente, durante i vostri incontri, dei propri fratelli?
c) La Signora Sempronia non le ha mai fatto alcun cenno relativamente al signor Tizio o in relazione
al fatto di avere un compagno o un convivente?
Si chiede, inoltre, ammettersi l'interrogatorio formale di parte attrice sulle seguenti circostanze:
a) la signora Sempronia non voleva che i propri fratelli sapessero della presenza della metastasi
cerebrale e dell'intervento di Gamma-Knife organizzato presso la Clinica Ospedaliera Santa Maria...?
b) La signora Sempronia le aveva proibito di comunicare la circostanza di cui sopra ai propri fratelli
che voleva in tutti i modi proteggere e preservare dal dramma di una esperienza già vissuta
precedentemente con la propria madre nel 2009?
c) La signora Sempronia, confidando nel suo ‘indispensabile aiuto’ nella attuazione delle proprie
volontà di fine vita, revocando le precedenti disposizioni testamentarie e mettendola a conoscenza
delle nuove disposizioni testamentarie inserite a suo favore con testamento olografo del 24.01.2017,
intendeva ricompensarla per l’assistenza che si era impegnato a offrirle nel caso in cui la malattia
avesse seguito il suo corso?
d) All’atto del matrimonio era a conoscenza della donazione con la quale la signora Sempronia aveva
trasferito formalmente la proprietà dell’immobile di via …al proprio fratello che, come già era stato
specificato nel testamento, gli apparteneva?
e) All’indomani del funerale, il 15 Maggio Lei si recò, senza avvertire i signori Fe., dal Notaio …di
via …in Bologna per chiedere la pubblicazione del testamento della signora Sempronia, ivi
manifestando a detto Notaio la propria volontà di agire in riduzione della disposizione di donazione
di cui era già a conoscenza prima del matrimonio?
f) In tale circostanza il Notaio Dott. …le rammentava che la donazione in oggetto era stata effettuata
al mero scopo di trasferire la proprietà tra fratelli di un appartamento che la signora Fe. si era
intestata solo fiduciariamente e che null’altro rappresentava, in realtà, se non l’adempimento di una
obbligazione nei confronti della propria madre e del proprio fratello?"
PER LA CONVENUTA Fe. FRANCESCA
"Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria e diversa eccezione e deduzione, così giudicare:
1- Dichiarare nullo il matrimonio civile celebrato il 05.03.2017 tra il Sig. Tizio e la Sig.ra Sempronia
in quanto frutto del reato di circonvenzione di incapace;
2) Accertare che l’appartamento di via P. Palagi n. 3, di proprietà del Sig. Alfonso Fe., è stato
acquistato dalla de cuius, Sig.ra Sempronia con denari provenienti dall’eredità comune della propria
madre, Sig.ra X, e quindi allo stesso ritrasferito in adempimento di una obbligazione di restituzione;
3) Procedere alla divisione ereditaria secondo le disposizioni contenute nel testamento olografo
redatto dalla Sig.ra Sempronia in data 27.01.2017;
4) Accertare la proprietà, nella misura dei 2/3, dei beni di cui all’elencazione fatta nel punto 10)
dell’atto di parte attrice;
5) Ordinare a parte attrice la consegna dei beni oggetto di legato, espressamente indicati dalla
signora Sempronia nel testamento in favore della sorella, signora Francesca Fe.;
6) Respingere la richiesta di sblocco del conto corrente della de cuius e delle polizze di investimento
stipulate dalla stessa, formulata da parte attrice.
In via istruttoria: Si chiede che l’Ill.mo Tribunale adito voglia ammettere prova per testi sui seguenti
capitoli preceduti da "vero che".
Si indicano a testi:
1) Notaio Dott. …di Bologna, con studio in Bologna, via …sui seguenti capitoli di prova:
a) In qualità di Notaio ha sempre curato la redazione degli atti relativi alle compravendite effettuate
dalla famiglia?
b) In virtù del rapporto professionale conosceva le ragioni dell’acquisto dell’appartamento di via
…da parte della signora Sempronia?
c) Il 15 maggio 2018, il signor Tizio ... si presentava presso il Suo studio previo appuntamento per la
pubblicazione del testamento fiduciariamente depositato presso di Lei dalla de cuiuse nell’occasione
Le manifestava l’intenzione di chiedere la collazione dell’appartamento di via …la cui proprietà era
stata formalmente trasferita dalla de cuius al fratello circa un anno prima?
d) A seguito della manifestazione di tale intenzione informava il signor Tizio che l’appartamento in
oggetto era già del fratello in quanto la sorella Sempronia se lo era intestato solo fiduciariamente?
2) Dott.ssa…, residente in via …, …(MO) sui seguenti capitoli di prova:
a) Il rapporto di amicizia intercorrente tra Lei e la signora Sempronia risale quantomeno agli anni
’90?
b) In virtù del rapporto di amicizia e confidenza tra voi esistente era venuta al corrente
dell’interruzione subita dalla relazione sentimentale tra la de cuius e il signor Tizio intervenuta più
o meno una decina di anni prima della scomparsa della de cuius?
c) Che nonostante l’interruzione del rapporto sentimentale di coppia tra la de cuius e parte attrice
quest’ultimo aveva continuato a risiedere ugualmente nell’immobile della de cuius?
d) Nonostante il signor Tizio avesse continuato a risiedere nell’appartamento di proprietà della de
cuius entrambi conducevano esistenze completamente separate?
e) La signora Sempronia Le aveva confidato che l’intenzione di trasferirsi a Bruxelles era stata
determinata anche dall’assenza di qualsiasi relazione sentimentale?
f) La signora Sempronia non Le ha mai parlato della sua intenzione di contrarre matrimonio con il
signor Tizio ...?
g) La signora Sempronia era particolarmente protettiva con i suoi fratelli?
3)Signora…, residente in …via …sui seguenti capitoli di prova:
a) conosceva la signora Sempronia da quando era una ragazzina, prima per aver prestato opera di
collaborazione familiare presso l’abitazione della madre e poi per aver costantemente aiutato la
stessa nelle faccende domestiche da quando acquistò l’appartamento di via U. Lenzi nel 2004 fino
praticamente alla data del decesso andandovi almeno due volte alla settimana?
b) Recandosi presso l’abitazione della signora poteva constatare che da un certo periodo in poi,
ovvero più o meno intorno all’estate 2009, i rapporti tra la signora Sempronia e il signor Tizio
mutavano radicalmente?
c) Recandosi presso l’abitazione della signora Fe. poteva assistere a frequenti e anche talvolta violenti
scontri verbali, tra la signora Fe. e il signor Tizio?
4)Dottore…, residente in viale …Bologna sui seguenti capitoli di prova:
a) Il rapporto di amicizia tra Lei e la signora Sempronia risale al periodo 2015/2016 giusto l’inizio del
periodo di malattia della stessa?
b) La signora Sempronia le aveva chiesto di non rivelare ai fratelli l’intervento di neurochirurgia
stereotassica cui si sarebbe sottoposta nel novembre 2016?
c) La signora Sempronia non le ha mai accennato al fatto di volersi sposare con il signor Tizio ..., suo
convivente, prima di fine gennaio/febbraio 2018?
5)Dott….,residente in via …Bologna sui seguenti capitoli di prova:
a) Lei conosce la signora Sempronia dall’epoca del suo fidanzamento con la sorella stessa signora
Mevia risalente alla fine degli anni 90?
b) La signora Sempronia non Le ha mai accennato alla volontà di contrarre matrimonio con il signor
Tizio ...?
6)Dott. ..., presso Banca ..., via …Bologna, sui seguenti capitoli di prova:
a) Conosceva la signora Sempronia, della quale gestiva fiduciariamente i risparmi per incarico della
Banca ..., sede di Bologna via…già da alcuni anni prima del suo decesso?
b) La signora Sempronia le parlava frequentemente, durante i vostri incontri, dei propri fratelli?
c) La Signora Sempronia non le ha mai fatto alcun cenno relativamente al signor ... Tizio o in
relazione al fatto di avere un compagno o un convivente?
Si chiede, inoltre, ammettersi l'interrogatorio formale di parte attrice sulle seguenti circostanze:
a) la signora Sempronia non voleva che i propri fratelli sapessero della presenza della metastasi
cerebrale e dell'intervento di ... organizzato presso la Clinica Ospedaliera Santa Maria ...?
b) La signora Sempronia le aveva proibito di comunicare la circostanza di cui sopra ai propri fratelli
che voleva in tutti i modi proteggere e preservare dal dramma di una esperienza già vissuta
precedentemente con la propria madre nel 2009?
c) La signora Sempronia, confidando nel suo ‘indispensabile aiuto’ nella attuazione delle proprie
volontà di fine vita, revocando le precedenti disposizioni testamentarie e mettendola a conoscenza
delle nuove disposizioni testamentarie inserite a suo favore con testamento olografo del 24.01.2017,
intendeva ricompensarla per l’assistenza che si era impegnato a offrirle nel caso in cui la malattia
avesse seguito il suo corso?
d) All’atto del matrimonio era a conoscenza della donazione con la quale la signora Sempronia aveva
trasferito formalmente la proprietà dell’immobile di via …al proprio fratello che, come già era stato
specificato nel testamento, gli apparteneva?
e) All’indomani del funerale, il 15 Maggio Lei si recò, senza avvertire i signori Caio e Mevia, dal
Notaio … di via …in Bologna per chiedere la pubblicazione del testamento della signora Sempronia,
ivi manifestando a detto Notaio la propria volontà di agire in riduzione della disposizione di
donazione di cui era già a conoscenza prima del matrimonio?
f) In tale circostanza il Notaio Dott…. le rammentava che la donazione in oggetto era stata effettuata
al mero scopo di trasferire la proprietà tra fratelli di un appartamento che la signora Fe. si era
intestata solo fiduciariamente e che null’altro rappresentava, in realtà, se non l’adempimento di una
obbligazione nei confronti della propria madre e del proprio fratello?
Tutto ciò esposto in fatto e in diritto i Signori Caio e Mevia come in atti difesi e domiciliati,
concludono affinchè vengano ammessi i mezzi istruttori richiesti nella presente memoria, insistono
per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel proprio atto introduttivo del presente
giudizio e con la memoria ex art. 183, co. 6, n.1 c.p.c..
Con ogni più ampia riserva istruttoria".
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, Tizio ..., premettendo di aver contratto matrimonio
in data 5.3.2018 in regime di comunione legale dei beni con Sempronia, deceduta a Bologna il
2.5.2018, dopo una convivenza perdurata quantomeno dal luglio 1999, ha convenuto in giudizio i
fratelli della moglie chiedendo dichiararsi la nullità del testamento olografo datato 24.1.2017 e
pubblicato dal Notaio Dott. …il 15.5.2018 (repertorio n…., raccolta n….), nella parte in cui,
prevedendo la suddivisione della massa in parti uguali tra l'attore, al tempo del testamento solo
convivente, ed i fratelli della de cuius, sarebbe stata lesa la sua quota di legittima; per l'effetto, ha
preteso il reintegro della quota di riserva mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie a
favore dei convenuti non oltre il valore della quota disponibile, con diritto di abitazione in capo
all'attore nella casa coniugale. In subordine, l'attore ha domandato che gli venisse assegnata, nella
sua qualità di erede legittimario, quota dei beni in comunione ereditaria per la frazione di ½ e la
quota di 1/3 sulla disponibile, per la complessiva quota di 4/6 dell’intero asse.
Infine, ha chiesto la restituzione dei debiti ereditari da lui saldati e la divisione del compendio
ereditario.
Si sono costituiti i convenuti chiedendo accertarsi incidentalmente la responsabilità penale
dell'attore per il reato di circonvenzione di incapace ai danni della de cuius e la nullità del
matrimonio celebrato con la stessa, in quanto avvenuto per effetto diretto della consumazione del
reato e, dunque, in contrasto con norma imperativa, con conseguente rigetto della richiesta di
riduzione delle disposizioni testamentarie; hanno poi contestato la richiesta di sblocco dei conti
correnti e delle polizze intestate alla de cuius per l'insussistenza dei presupposti di cui all’art. 719
c.p.c..
In subordine, hanno domandato il rigetto della richiesta di riduzione delle disposizioni
testamentarie e, in via di ulteriore subordine, il rigetto della richiesta di cumulo tra le disposizioni
testamentarie e la quota di legittima avanzata da parte attrice, in quanto contrastante con le volontà
espresse dalla de cuius nella scheda testamentaria e, in ogni caso, in quanto palesemente infondata.
La causa è stata istruita con l’espletamento di CTU estimativa e prove per interpello e per testi.
All’esito, precisate le conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione con concessione dei termini
per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2. Preliminarmente deve darsi atto della soddisfazione della condizione di procedibilità, perché il
procedimento di mediazione obbligatorio ex art. 5 D.lgs 28/21010 e succ. mod., risulta regolarmente
esperito, giusto verbale negativo del 22.7.2020 (v. all.ti 29 – 31 attore), essendo prive di pregio le
deduzioni di parte convenuta sul punto.
3. Deve essere rilevata, inoltre, la tardività della costituzione di parte convenuta, avvenuta solo in
data 16.6.2021, dunque senza rispettare i termini ex art. 166 c.p.c. rispetto all’udienza di prima
comparizione del 17.6.2021.
Ne consegue la decadenza della parte convenuta da ogni domanda riconvenzionale ed eccezione
non rilevabile d’ufficio. Tale è il motivo per cui non possono essere esaminate le domande
riconvenzionali proposte nella comparsa di costituzione e risposta dai convenuti, vale a dire
l’accertamento incidentale della responsabilità penale del Tizio per il reato di circonvenzione di
incapace e la conseguente nullità del matrimonio da esso contratto con la de cuius. In ogni caso, si
evidenzia come, ai sensi dell’art. 127 c.c., l’azione di impugnazione del matrimonio non si trasmette
agli eredi ed è altresì preclusa al Pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 125 c.c., dopo la morte di uno
dei coniugi.
Deve poi essere dichiarata inammissibile, in quanto proposta solo nella seconda memoria ex art. 183
comma 6 c.p.c., la domanda di parte convenuta volta ad accertare che l'appartamento di via P. Palagi
n. 3, di proprietà di Fe., è stato acquistato dalla de cuius con denari provenienti dall'eredità comune
della propria madre ed in seguito ritrasferito al fratello in adempimento di un’obbligazione di
restituzione.
Parimenti deve ritenersi tardiva, quindi inammissibile, la domanda di accertamento della proprietà
in capo ai convenuti per la quota di 2/3 dei beni elencati al punto 10) dell’atto di citazione, introdotta
solo con la prima memoria istruttoria di parte convenuta.
Va da ultimo ribadita altresì la tardività della terza memoria istruttoria di parte convenuta, già
rilevata all’udienza cartolare del 2.11.2021, con conseguente inammissibilità delle deduzioni,
richieste ed eccezioni ivi contenute.
Ciò detto e limitato il perimetro dell’oggetto del giudizio alle domande di parte attrice, si passa ad
esaminare il merito delle stesse.
4. L’attore ha allegato la lesione della sua quota di riserva ad opera delle disposizioni testamentarie
redatte in epoca antecedente al matrimonio contratto con la de cuius e ha domandato, di
conseguenza, la riduzione di dette disposizioni e della donazione disposta in favore del convenuto
e, successivamente, la divisione dei beni tra i coeredi, per le quote di rispettiva spettanza.
Va innanzitutto precisato che l’attore ha agito nella qualità di erede legittimario, quale coniuge della
de cuius, e che, conseguentemente all’affermata tardività della domanda riconvenzionale di parte
convenuta, in questa sede non rilevano le argomentazioni sostenute da quest’ultima per riqualificare
il rapporto intrattenuto nel corso degli anni tra l’attore e la de cuius (se una relazione sentimentale
duratura o di mera amicizia), rilevando esclusivamente l’intervenuto vincolo matrimoniale che ha
determinato il mutamento della situazione giuridica ed il nascere in capo all’attore di diritti che lo
stesso ha inteso tutelare con l’azione proposta.
Come ricorda la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 17926/2020), il legittimario ha diritto di
conseguire nella successione, a titolo di eredità (art. 536 e ss. c.c.), una quota del patrimonio netto
del defunto determinato sul valore dei beni che appartenevano a costui al momento della morte,
aumentato del valore dei beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione (art. 556 c.c.). La lesione
di legittima designa una situazione giuridica, precostituita dal de cuius con disposizioni
testamentarie o donazioni eccessive, che non consente al legittimario di soddisfare sul relictum il
diritto alla quota di riserva. Le disposizioni lesive della legittima non sono per ciò solo inefficaci o
nulle, ma la legge accorda al legittimario il diritto potestativo di renderle inefficaci per mezzo
dell'azione di riduzione, che è azione costitutiva il cui accoglimento determina il venir meno, nella
misura occorrente per le reintegrazione della quota riservata ai legittimari, degli effetti di una o più
donazioni o disposizioni testamentarie, attuando così il diritto del legittimario a vedersi attribuito
quanto gli compete a norma di legge.-
L'azione di riduzione presuppone, innanzitutto, la riunione fittizia, che è una operazione contabile
avente lo scopo di verificare se ci sia stata la lesione della quota di riserva. Le fasi di questa
operazione contabile sono descritte nell'art. 556 c.c. e comprendono: a) la formazione della massa
dei beni relitti e determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione; b) la
detrazione dei debiti e pesi ereditari; c) la riunione fittizia dei beni dei quali il de cuius abbia disposto
a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro
valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al
valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.); d) l'imputazione delle
"liberalità, fatte al legittimario, con conseguente diminuzione della quota ad esso spettante": c.d.
imputazione ex se, prevista dall'art. 564, co. 2, c.c. Successivamente, debbono essere quantificate le
quote riservate agli eredi legittimari, in astratto stabilite dalla legge agli artt. 536 c.c. e ss., indi la
quota di cui il de cuius poteva liberamente disporre. L'entità della lesione viene determinata dal
raffronto tra quanto per legge spettante al legittimario leso e quanto effettivamente da questi
ricevuto.
Ancora in via preliminare si osserva, come nel caso di specie, la domanda di riduzione della
donazione è rivolta ad uno dei chiamati all’eredità; pertanto, non rileva la condizione dell’avvenuta
accettazione con beneficio di inventario da parte dell’attore. La Suprema Corte ha più volte
affermato che la disposizione di cui all'art. 564 c.c., comma 1 - che statuisce che l'accettazione
beneficiata, quale condizione di proponibilità dell'azione di riduzione, non è necessaria allorquando
la lesione della legittima sia determinata da disposizioni in favore di coeredi - è rispondente alla
genesi storica dell'istituto, che riconosce nella redazione dell'inventario (quale elemento costitutivo
dell'accettazione beneficiata) una forma di tutela in favore del terzo, al fine di consentirgli di valutare
la consistenza dell'asse ereditario per rendere effettiva la garanzia che esso rappresentava per il
soddisfacimento delle obbligazioni a carico del de cuius impedendo che, d'accordo con i coeredi, si
effettuino sottrazioni od occultamenti e s'invochi poi, di fronte ad estranei, l'insufficienza dei beni
esistenti. Detta esigenza di tutelare i terzi estranei all’eredità non si pone nel caso di azione esercitata
nei confronti degli altri eredi, che ben sono in grado di verificare la consistenza dell'asse (cfr. Cass.,
sent. n. 5768/2013; Cass. n. 2914/2020).
Al fine di procedere al calcolo della quota di riserva e della residua quota disponibile, onde accertare
la lesione dei diritti del legittimario attore, si dovrà procedere sottraendo dal relictum i debiti
ereditari e sommando al patrimonio netto il donatum: la quota spettante al coniuge sarà pari, ai sensi
dell’art. 540 comma 1 c.c., alla misura della metà della somma così ottenuta.
Operazione preventiva è, dunque, la ricostruzione dell’asse ereditario, secondo i valori da
rapportarsi al momento dell’apertura della successione.
Sulla scorta della CTU in atti, è emerso che l’attivo ereditario è così composto:
- appartamento in Bologna, Via…, censito in NCEU al foglio ***, mapp. ***, sub. 31, zona 1, cat. A/2,
cl. 3, consistenza 7 vani, sup. catastale 153,00 mq, Rendita € 1.699,14, di valore stimato in euro
364.000;
- quota di 120/4440 di autorimessa sita in Bologna, Via *** n. ***, piano seminterrato, censita al NCEU
al foglio ***, mapp. ***, sub. 46, zona cens. 1, cat. C/6, cl. 4, consistenza 540,00, mq, sup. catastale
545,00 mq, Rendita € 6.163,40, di valore stimato in euro 25.000;
- beni mobili relitti presenti all'interno della abitazione sita in via *** n. ***, di valore stimato in euro
22.620;
- giacenze bancarie così suddivise:
• saldo conto corrente n. …presso Crédit Agricole alla data del 2/5/2018 di euro 50.472,96 (così
risultante a seguito del prelievo di euro 10.566 utilizzati per pagare le rate del mutuo);
• saldo conto corrente n. …presso Crédit Agricole alla data del 2/5/2018 (conto cointestato ad
Emiliani Andrea), da computare per la metà del valore di euro 48.218,74, pari ad euro 24.105;
• saldo carta prepagata Banca Pop Vicenza (all. 14 atto citazione): euro 8,90;
• dossier Titoli presso ... n. …alla data del 2/5/2018 di euro 122.325;
• saldo conto corrente ING n. …di euro 5.175.
Nel patrimonio relitto devono poi essere considerati i ratei di stipendio per l’attività svolta dalla de
cuius presso l’Università di Macerata di euro 1.045, pervenuti in corso di CTU.
Non si condivide la conclusione del CTU di escludere dal relictum l’opera in acquaforte "Natura
morta" del pittore Giorgio Morandi (oggetto di legato alla convenuta), che dovrà dunque essere
considerata nel relictum. La quantificazione dei beni relitti deve considerare tutti i beni che il de
cuius ha lasciato al momento della morte, senza distinzione tra i beni destinati alla successione
universale e quelli oggetto di legato di specie. Pertanto, il valore di tale opera (di cui si ritiene
congrua la stima espressa in euro 15.000 dal CTP di parte attrice) concorre a comporre il relictum.
Quanto alle polizze sulla vita stipulate dalla de cuius, liquidate in favore degli eredi (all. 27 attore),
seppure sia pacifico che i premi pagati per una polizza assicurativa, costituendo una donazione
indiretta in favore dei beneficiari della polizza, debbano essere considerati per la riunione fittizia ai
fini della ricostruzione della massa ex art. 556 c.c., quale posta del donatum, e per l’imputazione ex
art. 564 c.c., tuttavia nel caso di specie nulla è specificato né richiesto sul punto da parte attrice.
Pertanto, a causa delle allegazioni generiche sui premi versati delle polizze, non può tenersene conto
nell’operazione di riunione fittizia.
Il patrimonio ereditario, al lordo dei debiti, ammonta, quindi, ad euro 629.752,13.
Quanto all’importo dei debiti da portare in detrazione, sono schematizzati nella CTU (pagg. 66-67)
sulla base dei documenti allegati da parte attrice (docc. 12 – 25, 36, 53 – 56, 58-59) e da parte
convenuta Fe. Fr. (docc. 11-13). Il totale dei debiti ammonta, dunque, ad euro 51.061,16 (già pagati
da Fe. Fr. per euro 12.700 e da Tizio ... per euro 24.499,80 + 13.861,36).
Al patrimonio netto (euro 578.690,97) ottenuto dalla sottrazione dei debiti dal relictum, andrà
aggiunto il valore di euro 245.000 del bene immobile situato in Bologna, via Via *** n. ***, censito al
NCEU al foglio ***, mapp. ***, sub. 41, donato in vita dalla de cuius al fratello, odierno convenuto,
con atto dell’1.8.2017 a rogito Notaio Dr. …(Rep. 71048, Racc. 35610), successivo al testamento del
24.1.2017 (in cui detto bene era riservato al medesimo fratello).
Si otterrà il totale di euro 823.690,97 sul quale deve essere calcolata la quota di riserva e la residua
disponibile. In particolare, la quota di riserva deve essere calcolata ai sensi del combinato disposto
di cui agli artt. 556 e 540, c. 1, c.c. e può essere pertanto quantificata in euro 411.845,485 (629.752,13
relictum – 51.061,16 debiti + 245.000 donatum = 823.690,97 : 2 = 411.845,485).
Per differenza, può calcolarsi quanto del patrimonio ereditario è costituito dalla quota disponibile,
al netto dei debiti, secondo il seguente calcolo: 823.690,97 – 411.845,485 = 411.845,485.
Al fine di stabilire la quota del legittimario che va riconosciuta per l'effettiva reintegra, tale ultimo
importo andrà poi rapportato al patrimonio netto per conoscerne la percentuale e rapportare ad essa
anche i debiti di cui dovrà rispondere il coniuge. Secondo l’orientamento della Suprema Corte,
infatti, la quota di riserva va determinata al lordo dei debiti, in modo da permettere al legittimario
stesso di avere una partecipazione alla massa che gli assicuri l'utile netto della riserva, ma con un
incremento che gli permetta altresì di fare fronte in percentuale alla quota di riserva anche ai debiti
ereditari (v. da ultimo Cass. n. 35738 del 21/12/2023).
Dal calcolo discende che la quota di riserva è pari al 71,1684658% del patrimonio netto (411.845,485
rapportato al patrimonio netto di euro 578.690,97). Nella stessa percentuale, va calcolato l’effettivo
ammontare della quota spettante sul patrimonio al lordo dei debiti (629.752,13 x 71,1684658%) per
un totale pari ad euro 448.184,929 (che comprende anche i debiti pro quota, come di seguito
calcolati).
Avendo previsto la de cuius una ripartizione della massa ereditaria in tre quote uguali tra gli eredi
designati, le disposizioni testamentarie ledono quindi la quota di riserva pari alla metà dell’asse.
Pertanto, la lesione è pari ad euro 243.267,552 così calcolata: 448.184,929 (quota di riserva al lordo
dei debiti) – 204.917,377 (pari ad 1/3 del patrimonio lordo di euro 629.752,13, detratto il legato e così
per euro 614.752,13). Le disposizioni testamentarie vanno, dunque, ridotte per assicurare al
legittimario la sua quota di spettanza, come sopra calcolata.
L’attore ha chiesto, inoltre, riconoscersi il suo diritto di abitazione sulla casa coniugale e di uso dei
mobili che la corredano. Ai sensi dell’art. 540 comma 2 c.c., tali diritti gravano sulla quota disponibile
fino alla concorrenza della stessa e, per l’eventuale eccedenza, sulla quota di legittima del coniuge,
prima, e dei figli in via residuale. Si tratta di legati ex lege che il coniuge consegue automaticamente
al momento dell’apertura della successione (v. Cass. n. 4008/2023; cfr. Cass. n. 15667/2019; n.
4329/2000; v. altresì, in materia di successione intestata, Cass., S.U., n. 4847/2013), anche nella
successione testamentaria, indipendentemente ed a prescindere dall’accettazione dell’eredità.
L'acquisto dei diritti a beneficio del coniuge si realizza così sempre e invariabilmente, qualunque sia
il valore dei diritti sulla casa familiare e qualunque sia il valore degli altri beni confluiti nell'asse,
perchè altrimenti la finalità della norma cogente (consentire al coniuge di conservare l'abituale
habitat) rimarrebbe frustrata. E' stato esattamente osservato che la norma introduce un'eccezione al
principio di intangibilità della legittima sancito dall'art. 549 c.c.: in senso qualitativo, i due diritti
gravano invariabilmente sulla quota di tutti i coeredi, anche se legittimari, alla quale viene sottratta
una frazione corrispondente di godimento della casa.
Affinchè vengano riconosciuti i suddetti diritti al coniuge superstite, è necessario che ricorra il
presupposto soggettivo dell'esistenza di un valido matrimonio al tempo dell'apertura della
successione, nonchè il presupposto oggettivo che la casa sia adibita a residenza familiare e che la
casa stessa ed i beni mobili che la corredano siano di proprietà del defunto o comuni.
Nel caso che ci occupa è provato che al momento dell’apertura della successione (2.5.2018), la de
cuius e l’attore fossero legati da un valido vincolo matrimoniale, per aver contratto matrimonio in
data 5.3.2018 (v. certificato di matrimonio - all. 1 attore).
Quanto al requisito oggettivo, l’attore ha prodotto il certificato storico di residenza della de cuius
(all. 37 attore) da cui si evince che dal 26.11.2015 alla data della morte, la stessa ha risieduto
nell’abitazione di via Lenzi, di sua esclusiva proprietà. A riprova della sua convivenza con la de
cuius in quella stessa abitazione, l’attore ha prodotto alcune fatture a lui intestate relative all’acquisto
di mobilio ed accessori destinati ad essere collocati nella medesima abitazione (all. 35), nonché la
distinta di pagamento del 26.09.2018 afferente alla gestione condominiale 2018/2019 (all. 36).
Inoltre, la situazione di convivenza si evince chiaramente dalla stessa scheda testamentaria, che
contiene una significativa e dirimente indicazione dell’attore come "compagno e convivente" della
de cuius. Non vi è dubbio, dunque, che i due abbiano convissuto nell’abitazione di via Ugo Lenzi in
Bologna, dove entrambi avevano fissato la propria residenza, e che tale immobile abbia
rappresentato la loro dimora e la sede dello svolgimento della loro vita, prima affettiva, poi anche
coniugale.
All’attore spetta, dunque, il valore del diritto di abitazione sulla casa coniugale e sui mobili che la
corredano, a mente dell’art. 540 comma 2 c.c..
Il valore relativo a tali diritti può essere calcolato secondo i criteri utilizzabili per il calcolo
dell’usufrutto (in tal senso Cass. n. 14406 del 5.06.2018) ed andrà a gravare sulla quota disponibile,
ai sensi dell’art. 540 comma 2 c.c. (Cass. n. 4008/2023; Cass. n. 26741/2017).
In particolare, la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di precisare che: 1) la
disposizione di cui all’art. 540 c. 2 c.c. determina un incremento quantitativo della quota contemplata
in favore del coniuge, in quanto i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso
dei mobili che la corredano (quindi il loro valore capitale) si sommano alla quota riservata al coniuge
in proprietà; 2) la norma stabilisce che i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo, sulla
disponibile, con la conseguenza che, come prima operazione, deve calcolarsi la disponibile sul
patrimonio relitto ai sensi dell’art. 556 c.c., e in seguito a determinarsi la quota di riserva; 3) calcolata
la quota del coniuge nella successione testamentaria in base al combinato disposto degli artt. 540
comma 1 e 542 c.c., alla quota di riserva così ricavata si devono aggiungere i diritti di abitazione e di
uso in concreto, il cui valore viene a gravare sulla disponibile; 4) se la disponibile non è sufficiente,
i diritti di abitazione di uso gravano, anzitutto, sulla quota di riserva del coniuge, che viene ad essere
diminuita della misura proporzionale a colmare l’incapienza della disponibile e, se neppure la quota
di riserva del coniuge risulta sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla riserva dei figli
o degli altri legittimari (in questi termini cfr. Cass. n. 9651/2013).
In altre parole, in materia di diritti riservati ai legittimari, la determinazione della porzione
disponibile, su cui devono gravare in primo luogo i diritti, in favore del coniuge, di abitazione sulla
casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, e delle quote di riserva, deve
avvenire considerando il valore del relictum (e del donatum, se vi sia stato), comprensivo del valore
della casa familiare in piena proprietà (Cass. n. 9651/2013).
Tale conclusione non si pone in contraddizione con la pronuncia della Suprema Corte a S.U. n.
4847/2013, la quale ha stabilito che "il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall'asse
ereditario per poi procedere alla divisione di quest'ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della
successione legittima, non tenendo conto dell'attribuzione dei suddetti diritti secondo un
meccanismo assimilabile al prelegato". L’ipotesi considerata dalla pronuncia a Sezioni Unite è quella
della sola successione legittima, laddove "non si pone in radice un problema di incidenza dei diritti
degli altri legittimari per effetto dell'attribuzione dei diritti di abitazione e di uso al coniuge";
cosicché le disposizioni previste dall'art. 540 c.c., comma 2, finalizzate "a contenere in limiti ristretti
la compressione delle quote di riserva dei figli del de cuius in conseguenza dell'attribuzione al
coniuge dei diritti suddetti", "non possono evidentemente trovare applicazione in tema di
successione intestata".
Ciò detto, può procedersi al calcolo dei diritti dell’attore quale coniuge superstite.
La CTU non ha proceduto a stimare il diritto di abitazione spettante al coniuge. Tale diritto, tuttavia,
deve essere quantificato secondo i principi enunciati dalla Suprema Corte e sopra richiamati; una
volta stimato, il relativo valore dovrà essere imputato sulla quota disponibile.
In base al calcolo operato dal CTP di parte attrice, il diritto di abitazione sulla casa coniugale (che si
estende sulle relative pertinenze) può essere calcolato nel seguente modo:
Abitazione:
-Rendita annua (valore piena proprietà x tasso interesse legale): € 364.000,00 x 0,3% = € 1.092
-Valore usufrutto (rendita annua x coeff. età beneficiario): € 1.092 x 177,5 = € 193.830,00
Posto auto:
Rendita annua (valore piena proprietà x tasso interesse legale): € 25.000,00 x 0,3% = € 75
Valore usufrutto (rendita annua x coeff. età beneficiario): € 75 x 177,5 = € 13.312,50.
Per un totale di euro 207.142,50.
I diritti in esame si aggiungono alla quota già riservata al coniuge (Cass. 26741/2017).
Il valore del diritto di abitazione sulla casa coniugale grava, come detto, sulla disponibile, che
pertanto si riduce ad euro 204.702,985 (411.845,485 - 207.142,50); tale valore esprime la quota di cui
la de cuius poteva liberamente disporre.
Posto che il valore della disponibile è inferiore al valore dell’immobile donato al fratello dalla de
cuius (euro 245.000), la donazione va ridotta per l’esubero, pari ad euro 40.297,015 (245.000 -
204.702,985).
A questo punto, viene in rilievo l’art. 560 c.c., che disciplina la riduzione di donazione avente ad
oggetto beni immobili.
Nel caso di specie, attesa la natura, la conformazione e l’estensione del bene immobile oggetto di
donazione, deve ritenersi che la riduzione non possa essere effettuata attraverso la separazione dal
bene della parte occorrente per reintegrare la quota di legittima. Pertanto, deve procedersi secondo
le previsione di cui al secondo comma dell’art. 560 c.c..
Si è visto che l’eccedenza del donatario è pari ad euro 40.297,015; essa, dunque, non supera il quarto
della porzione disponibile (411.845,485: 4 = 102.961,371). Pertanto, il donatario può trattenere
l’immobile ed è tenuto a liquidare in favore dell’attore, a titolo di compensazione, la somma pari
all’eccedenza di euro 40.297,015.
Ne discende che all’attore viene assegnato l’intero patrimonio relitto e che di conseguenza non deve
darsi luogo alla divisione di alcun bene, restando la relativa domanda assorbita.
Da ultimo, quanto ai debiti ereditari, essi gravano interamente sull’attore, ai sensi dell’art.752 c.c.,
per via della totale attribuzione al predetto dei beni ereditari e della quantificazione della sua quota
di riserva al lordo dei debiti; conseguentemente la domanda volta a regolare i rapporti debiti-crediti
tra le parti deve ritenersi assorbita. Non avendo la convenuta avanzato domanda di rifusione delle
somme versate a pagamento dei debiti ereditari, nulla deve statuirsi circa la refusione in suo favore.
Vanno infine regolamentate le spese di lite.
Nel caso di specie, le questioni affrontate nel giudizio hanno visto la soccombenza delle parti
convenute, essendo state accolte le domande attoree nella totalità e dichiarate inammissibili le
domande dei convenuti.
Pertanto, le spese di lite, liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M. 147/2022 per le fasi di
studio, introduttiva, di trattazione e decisionale (in considerazione dell’ammontare dalla massa da
dividere, anch’essa oggetto di controversia, ex art. 5 D.M. 55/14), vanno poste a carico delle parti
convenute soccombenti.
Le spese di CTU, come separatamente liquidate, sono poste definitivamente a carico delle parti in
via solidale, essendo stata la CTU necessaria ad accertare il valore dell’asse.
Va disposta la trascrizione della presente sentenza nei Registri Immobiliari, con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
-dichiara aperta la successione testamentaria e necessaria della de cuius Sempronia, deceduta in
Bologna il 2.5.2018;
- accerta e dichiara che l’asse ereditario relitto da Sempronia, è composto da:
- appartamento in Bologna, Via *** n. 1, censito in NCEU al foglio ***, mapp. ***, sub. 31, zona 1, cat.
A/2, cl. 3, consistenza 7 vani, sup. catastale 153,00 mq, Rendita € 1.699,14;
- quota di 120/4440 di autorimessa sita in Bologna, Via *** n. ***, piano seminterrato, censita al NCEU
al foglio ***, mapp. ***, sub. 46, zona cens. 1, cat. C/6, cl. 4, consistenza 540,00, mq, sup. catastale
545,00 mq, Rendita € 6.163,40;
- beni mobili relitti presenti all'interno della abitazione sita in via Lenzi n. 1, di valore stimato in euro
22.620;
- opera in acquaforte "Natura Morta" di Giorgio Morandi, stimata in euro 15.000;
- giacenze bancarie così suddivise:
• saldo conto corrente n. …presso Crédit Agricole di euro 50.472,96;
• quota di ½ del saldo di conto corrente n. …presso Crédit Agricole pari ad euro 24.105;
• saldo carta prepagata Banca ... di euro 8,90;
• dossier Titoli presso ... n…. di euro 122.325;
• saldo conto corrente ING n. …di euro 5.175;
• ratei di stipendio di euro 1.045;
- dichiara che all’attore Tizio ..., in qualità di coniuge della de cuius Sempronia, è riservata la quota
di ½ dell’asse ereditario come ricostruito, oltre al diritto di abitazione sulla casa coniugale
(appartamento in Bologna, Via ….e quota di 120/4440 dell’autorimessa di pertinenza sita in in
Bologna, Via….) e di uso sui beni che la corredano;
- accerta la lesione della quota di riserva spettante all’attore ad opera delle disposizioni testamentarie
dalla de cuius Sempronia di cui al testamento olografo del 24.1.2017 pubblicato il 15.5.2018 (rep.
N…., racc. n. 36045) e, per l’effetto, riduce le disposizioni testamentarie in favore dei convenuti e ne
dichiara l’inefficacia nella misura della lesione della quota di spettanza dell’attore, come accertata in
parte motiva;
- dichiara la riduzione della donazione disposta da Sempronia in favore di Caio con atto dell’1.8.2017
a rogito Notaio Dr. …(Rep…., Racc….), del bene immobile situato in Bologna, via Via *** n. ***,
censito al NCEU al foglio ***, mapp. ***, sub. 41, fino alla concorrenza di euro 40.297,015 e, per
l’effetto, accerta il diritto di Fe. di ritenere il predetto immobile e dichiara tenuto lo stesso a versare
in favore dell’attore, a titolo di compensazione, la somma di euro 40.297,015;
- dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte dalle parti convenute per le ragioni
indicate in parte motiva;
- condanna i convenuti in solido a rifondere all’attore le spese di lite che si liquidano in euro 1.686,00
+ 25,00 + 35,82 + 1.921 per spese esenti, euro 29.193 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA se
dovuti e nelle aliquote di legge;
- le spese di CTU, come separatamente liquidate, sono poste definitivamente a carico delle parti in
via solidale;
- ordina la trascrizione della presente sentenza nei Registri Immobiliari territorialmente competenti,
con esonero del Conservatore da qualsivoglia responsabilità al riguardo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio dell’8 febbraio 2024.
Il Presidente
Dott.ssa Carolina Gentili
Il Giudice estensore
Dott.ssa Daniela Nunno
17-05-2024 14:25
Richiedi una Consulenza