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Sentenza

Cumulo delle domande di riduzione e di divisione nello stesso processo (Cc ar...
Cumulo delle domande di riduzione e di divisione nello stesso processo (Cc artt. 553, 556, 737, 1111, 2937, commi 2 e 3, e 2944) La riduzione delle disposizioni testamentarie non può essere fatta valere mediante la proposizione di un’eccezione, potendo l’attribuzione della quota dei beni ereditari dalla legge riservata al legittimario essere conseguita solo dopo l’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione L’azione di riduzione e quella di divisione, pur presentando una netta differenza sostanziale, possono essere fatte valere nel medesimo processo, in quanto - per evidenti ragioni di economia processuale - è consentito al legittimario di chiedere, anzitutto, la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che assume lesive della legittima e, successivamente, nell’eventualità che la domanda di riduzione sia accolta, l’azione di divisione, estesa anche a quei beni che, a seguito dell’accoglimento dell’azione di riduzione, rientrano a far parte del patrimonio ereditario divisibile
Tribunale Vercelli, sentenza 13 novembre 2023 n. 539 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Vercelli
V*** SEZIONE CIVILE
II Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa M*** T*** - Presidente dott.ssa
A*** F*** - Giudice relatrice
dott. E*** G*** Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON D*** nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1325/2022 promossa da:
FONDAZIONE X- ONLUS (C.F.***), rappresentata e difesa dall'avv. …***, dall'avv. L*** S*** e
dall'avv. R*** M*** D***, elettivamente domiciliata in C*** G*** F***, 43 10100 T*** presso il difensore
PARTE ATTRICE
contro
B*** G*** (C.F. (...) - contumace B*** S*** (C.F. (...), rappresentato e difeso dall'avv. R*** A***,
elettivamente domiciliato in C*** C*** 11 -15121 A*** presso il difensore B*** N*** (C.F. (...),
rappresentata e difesa dall'avv. G*** E***, elettivamente domiciliata in Via Della R***n.5 - 15033 C***
M*** presso il difensore P***
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione Fondazione x - Onlus (anche solo F*** o Fondazione) ha convenuto in giudizio
i sig.ri N*** B***, S*** B*** e G*** B*** per sentir sciogliere la comunione ereditaria avente ad oggetto
l'eredità morendo dismessa dal sig. R*** B*** e conseguenti pronunciamenti.
Premesso dall'attrice che: - In data 5 dicembre 2011 in C*** M*** si è aperta la successione del sig.
R*** B***, nato a Vo (***, il (...), residente e domiciliato in vita presso il comune di C*** M*** .( 1) -
Con testamento olografo pubblicato in data (...) con atto a rogito notaio dott. M*** (rep.n. (...) - racc.n.
(...)) - . 2 - il sig. R*** B*** ha nominato F*** sua erede universale, lasciando ai suoi figli N***, G*** e
s*** B*** |a quota "di legge".
- In data 6 giugno 2012 F*** ha accettato l'eredità con beneficio di inventario con atto a rogito notaio
dott. M*** (rep.n. (...) - racc.n. (...)) - . 3.
- A seguito dell'apertura della successione del sig.or R*** B*** è dunque sorta sui beni dal defunto
relitti una comunione ereditaria tra F*** in ragione di 3/9 ed i figli N***, G*** e S*** B*** in ragione di
2/9 ciascuno.
- R*** senza esito i tentativi di giungere, in via stragiudiziale, F***, quale erede accettante con
beneficio di inventario e giusta autorizzazione del Tribunale di Vercelli in funzione di Giudice della
Successione in data 10 dicembre 2020 ( 5), ha agito in giudizio al fine di addivenire allo scioglimento
della comunione ereditaria.
Si costituivano i convenuti N*** B*** e S*** B***, mentre G*** B*** restava contumace.
La procedura di media-conciliazione obbligatoria è stata espletata con esito negativo.
In particolare, per quel che qui interessa, N*** B*** formulava domanda di riduzione della donazione
di Euro 30.000,00 ricevuta dalla Fondazione in data 21 giugno 2006.
Parte attrice eccepiva, in via preliminare, la prescrizione dell'azione di riduzione.
S*** le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., secondo il rito ratione temporis applicabile, con
ordinanza del 18.5.2023 il giudice istruttore, ritenuto che sulla domanda di riduzione promossa dalla
sig.ora N*** B*** e sulla conseguente eccezione di prescrizione sollevata dalla Fondazione debba
pagina " essere investito il collegio (potenzialmente con sentenza non definitiva, restando comunque
da operare, successivamente, lo scioglimento della comunione ereditaria) ", sono state fatte precisare
le conclusioni, indi, la causa è stata trattenuta in decisione innanzi al Collegio, previo scambio degli
scritti difensivi finali.
Il La pronuncia del Collegio ha carattere di sentenza non definitiva.
Va premesso, in termini generali, che l'azione di riduzione ha un fondamento diverso dalla domanda
di collazione e presupposti operativi diversi.
L*** di riduzione (artt. 553 e sS.C..c.) ha una maggiore estensione soggettiva, perché può intentarsi
verso chiunque, non solo i coeredi "qualificati" (art. 737 c.c.), ma ha una minore estensione oggettiva,
perché può essere promossa solo per reintegrare la quota di riserva dei legittimari.
L*** 737 c.c. menziona quali soggetti tenuti alla collazione esclusivamente i figli, i loro discendenti e
il coniuge.
La donazione ricevuta dalla Fondazione non è pertanto soggetta a collazione.
Con la comparsa di costituzione e riposta, la convenuta N*** B*** ha chiesto: "... disporre ai sensi
degli artt. 713 e ss. e 1111 e ss. Cod. civ. la divisione giudiziale dell'eredità morendo dismessa dal
sig. R*** B*** secondo il progetto di divisione che verrà formato - disponendo la collazione ex artt.
737 e ss. Cod. proc. civ. e/o la riunione fittizia ex art. 556 cod. civ. delle donazioni tutte e la riduzione
delle medesime, ove necessario, al fine di ricostruire la quota di riserva a favore dei legittimari -
adottando i più opportuni provvedimenti e dichiarando lo scioglimento della comunione ereditaria
attualmente esistente tra le parti ",
Con la comparsa di costituzione e risposta, poi, il convenuto S*** B*** ha chiesto, fra l'altro, di: "
disporre ai sensi degli art. 713 e ss., 1111 e ss. c.c. e 784 e ss. c.p.c. la divisione giudiziale, e per l'effetto
dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria sui sotto descritti beni mobili ed immobili
oggetto di causa morendo dismesso il S*** R*** B***, mediante la divisione in tre lotti che rispettino
le attuali quote di proprietà e con assegnazione di un lotto a ciascuno dei comproprietari in
conformità a quanto risulterà agli atti di causa ovvero a mezzo di eligenda C.T.U., disponendo la
collazione ex artt. 737 e ss. c.c. e/o la riunione fittizia ex art. 556 c.c. delle donazioni tutte, ove
necessario, al fine di ricostruire la quota di riserva dei legittimari ...".
*** La domanda di riduzione non è implicitamente inclusa in quella di divisione (CasS.C.iv., Sez. 2,
10.4.2017, n. 9192) e neppure in quella di collazione (Cass. Civ., Sez. 2, 4.9.2020, n. 18468).
Va ricordato, peraltro, che l'azione di riduzione, oltre a dover essere chiesta in modo espresso in
forma di domanda giudiziale, non può essere fatta valere in forma di eccezione, a questo proposito:
" Il solo mezzo della legge conferito al riservatario per fare salva la sua quota di eredita, lesa dal de
cuius, è la particolare azione di riduzione, avente carattere personale, subordinata, per il suo
esercizio, a determinate condizioni (art. 564 cod. civ.) e che trova la sua regolamentazione negli artt.
553 e segg.
Cod. civ. trattasi di tipica azione che, involgendo il compimento di particolari attività
(determinazione della porzione disponibile; determinazione della quota spettante a ciascun erede
ecc...) e producendo rilevanti pagina effetti giuridici, deve essere proposta in modo esplicito.
La riduzione delle disposizioni testamentarie non può essere fatta valere mediante la proposizione
di un'eccezione, potendo l'attribuzione della quota dei beni ereditari dalla legge riservata al
legittimario essere conseguita solo dopo l'esperimento vittorioso dell'azione di riduzione " (Cass.
Civ., Sez. 2, Sentenza n. 4005 del 05/12/1974).
È invece possibile il cumulo delle domande: "L'azione di riduzione e quella di divisione, pur
presentando una netta differenza sostanziale, possono essere fatte valere nel medesimo processo, in
quanto - per evidenti ragioni di economia processuale - è consentito al legittimario di chiedere,
anzitutto, la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che assume lesive della
legittima e, successivamente, nell'eventualità che la domanda di riduzione sia accolta, l'azione di
divisione, estesa anche a quei beni che, a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione,
rientrano a far parte del patrimonio ereditario divisibile " (Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19284
del 17/07/2019).
Ed è appunto questo il caso in esame.
Si ritiene che l'azione di riduzione sia stata formulata da N*** B*** in modo esplicito con la comparsa
di costituzione e risposta, cumulativamente alla domanda di divisione.
*** La Fondazione attrice ha eccepito la prescrizione dell'azione di riduzione come formulata dalla
convenuta N*** B*** L*** di prescrizione sollevata dalla Fondazione attrice, che viene qui in rilievo
in via preliminare, è ritenuta fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni che seguono.
*** La Fondazione attrice ha eccepito, all'udienza del 26 gennaio 2023 (sono stati fatti salvi i diritti di
prima udienza con il rinvio chiesto dalle parti all'udienza precedente), che la domanda di riduzione
della donazione di Euro 30.000,00 ricevuta dalla stessa in data 21 giugno 2006 .( 11 dell'attrice),
proposta dalla sig.ra N*** B***, è prescritta, essendo decorso il termine decennale dall'apertura della
successione.
Va premesso che esiste sostanziale concordia nel ritenere che l'azione di riduzione sia soggetta al
termine di prescrizione ordinario decennale.
La Giurisprudenza si è invece divisa, inizialmente, sull'indicazione del momento da quale far
decorrere il termine.
N*** B*** ricorda che: " Il termine decennale di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dalla
data di accettazione dell'eredità da parte del chiamato in base a disposizioni testamentarie lesive
della legittima " (CasS.C.iv., Sez.U., Sentenza n. 20644 del 25/10/2004).
Nel caso specifico, tuttavia, la lesione della legittima non è ricollegabile a disposizioni testamentarie,
pertanto, il richiamo all'accettazione dell'eredità appare inconferente.
La tesi secondo cui il decorso della prescrizione va computato dall'accettazione di eredità da parte
della sig.ra N*** B*** non può essere condivisa perché si sta discorrendo di donazione e non di
disposizione testamentaria lesiva.
La Fondazione ha richiamato proprio la stessa pronuncia a sezioni unite della Corte di cassazione,
del 25 ottobre 2004, n. 20644, secondo la quale: "... un problema di individuazione del termine di
decorrenza della prescrizione dell'azione di riduzione può porsi solo con riferimento alla lesione di
legittima ricollegabile a disposizioni testamentarie.
Nel caso in cui la lesione derivi da donazioni, infatti, è indubbio che tale termine decorre dalla data
di apertura della successione, non essendo sufficiente il relictum a garantire al legittimario il
soddisfacimento della quota di riserva " (ancora Cass. Civ., Sez.U., Sentenza n. 20644 del 25/10/2004).
Nel caso di specie, tenuto conto che l'azione di riduzione proposta dalla convenuta N*** B*** ha ad
oggetto donazione ricevuta dalla Fondazione, il termine prescrizionale ha iniziato a decorrere dal 5
dicembre 2011 e si è dunque compiuto il 5 dicembre 2021.
*** Invero, il termine di prescrizione deve decorrere dall'apertura della successione per le seguenti
ragioni.
La Giurisprudenza muove dal presupposto che il termine di prescrizione cominci a decorrere dal
momento i cui il titolare lo può far valere (dies a quo) e, secondo un primo orientamento, il dies a
quo doveva identificarsi nella data di pubblicazione del testamento (cfr. Cass. Civ. n. 99/1970) e
secondo altro orientamento il termine doveva decorrere dalla data di apertura della successione (cfr.
Cass. Civ.,n. 4230/1987).
Q*** soluzione era condivisa da larga parte della Dottrina in quanto valevole sia in caso di
successione legittima sia in caso di successione testamentaria.
L*** è stato affinato dalla Giurisprudenza successiva proprio con la pronuncia appena sopra
richiamata.
Nel caso di successione testamentaria occorre distinguere a seconda che la lesione richieda la
riduzione di disposizioni testamentarie ovvero di donazioni: nel primo caso, il termine di
prescrizione decorre dalla data di accettazione dell'eredità da parte del chiamato o dei chiamati in
base a disposizioni testamentarie lesive; nel secondo caso, il termine decorre dalla data di apertura
della successione perché già da quella data il legittimario deve avere consapevolezza che deve agire
in riduzione delle donazioni.
Ancora: " La legittimità di tale statuizione trova conferma proprio nel precedente richiamato dalla
ricorrente (Cass. 25-10-2004n. 20644), con il quale le Sezioni Unite di questa Corte, nel comporre il
contrasto di giurisprudenza emerso in materia, prendendo le distanze tanto dall'orientamento che
faceva decorrere il termine di prescrizione dell'azione di riduzione dalla data di apertura della
successione (Cass. 7-5-1987n. 4230 ; Cass. 25-ll-1997n. 11809), quanto dall'indirizzo che individuava
il dies a quo nella pubblicazione del testamento (Cass. 17-1- 1970n. 99 ; Cass. 15-6-1999n. 5920), hanno
affermato il principio di diritto secondo cui "il termine decennale di prescrizione dell'azione di
riduzione decorre dalla data di accettazione dell'eredità da parte del chiamato in base a disposizioni
testamentarie lesive della legittima".
Nella menzionata sentenza, infatti, è stato espressamente precisato che un problema di
individuazione della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di riduzione può porsi solo
con riferimento alla lesione di legittima ricollegabile a disposizioni pagina testamentarie, giacché nel
caso in cui la lesione derivi da donazioni ... è indubbio che tale termine decorre dalla data di apertura
della successione, non essendo sufficiente il relictum a garantire al legittimario il soddisfacimento
della quota di riserva " (CasS.C.iv., Sez. 2, Sentenza n. 13407 del 2015).
* ** Trattandosi di azione di natura personale e di accertamento costitutivo (art. 2908 c.c.), l'azione
di riduzione non è diretta ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione e deve pertanto escludersi
che possa prevedere l'interruzione del decorso del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2943,
comma 4, c.c., ossia per via di un mero atto di costituzione in mora.
Sul punto: " L'azione di riduzione del legittimario è di natura personale (in quanto diretta a
rivendicare non lo specifico bene posseduto dal beneficiario dell'atto di liberalità, bensì a far valere
sul valore di detto bene le proprie ragioni successorie dopo l'accertamento della sua qualità) ma non
obbligatoria (in quanto non diretta ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione a cui sia
connaturale l'istituto della messa in mora).
Ne consegue che alla prescrizione dell'azione che tutela il diritto del legittimario non è applicabile
l'art. 2943, ultimo comma, cod. civ., che è idoneo ad interrompere la prescrizione solo di diritti
obbligatori " (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 7259 del 07/08/1996; similmente Cass. Civ., Sez. 2,
Sentenza n. 11809 del 25/11/1997).
* ** S*** così le cose, è evidente che non sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione prima del
giudizio in corso.
Come ricorda correttamente la difesa attorea, tenuto conto che l'azione di riduzione non è diretta ad
ottenere l'adempimento di un'obbligazione, trattandosi di diritto di natura personale, cui non
corrisponde un obbligo di prestazione della controparte anteriore alla iniziativa del legittimario, la
prescrizione può essere interrotta solo per effetto della proposizione di domanda giudiziale (art.
2943, commi 1, 2 e 3 c.c.).
Dal tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti, si aggiunga, non emerge che la pretesa della
sig.ra N*** B*** sia stata in qualche modo riconosciuta dalla Fondazione e, pertanto, l'azione di
riduzione formulata in questo giudizio deve ritenersi prescritta.
In generale, infatti, le proposte fatte dalle parti a scopo transattivo (cfr. docc. 3-5della convenuta N***
B***, se non raggiungono l'effetto desiderato, non avendo come proprio presupposto l'ammissione
totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto
altrui, ai sensi dell'alt. 2944 c.c., non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, né possono
importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione stessa, perché non costituiscono fatti
incompatibili in maniera assoluta con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui,
come richiesto dal disposto dell'art. 2937, comma 3, c.c., ricordando, poi, che, a norma dell'art. 2937,
comma 2, c.c. si può rinunciare alla prescrizione solo quando questa è compiuta e, pertanto, la
corrispondenza tra il difensore di pagina N*** B*** e il legale della Fondazione non assume caratteri
né del riconoscimento del diritto altrui, non essendo formulata alcuna ammissione sul punto da
parte della Fondazione, né di rinuncia alla prescrizione, essendo la corrispondenza, addirittura,
antecedente al decorso del termine prescrizionale.
* ** Infine, quanto all'esperimento del tentativo di media-conciliazione, occorre considerare che il
procedimento è stato avviato dalla Fondazione attrice e, nell'ambito di quel procedimento, la sig.ra
B*** non ha introdotto alcuna domanda di riduzione, limitandosi a partecipare al procedimento in
quanto parte invitata e sulla scorta della domanda avanzata dalla Fondazione di "divisione" e
"successione ereditaria".
Ne consegue che l'esperimento del procedimento di mediazione non può aver assunto effetti
interruttivi della prescrizione rispetto ad una domanda non oggetto di mediazione.
Con riferimento all'istanza di avvio della mediazione da parte della Fondazione attrice del 25/6/2020
e all'atto di adesione alla mediazione di B*** N*** del 20/7/2020 (docc. 6 e 7 della convenuta), vale
evidenziare quanto segue.
La Fondazione ha sempre ammesso e nuovamente ha ribadito nella " descrizione dell'oggetto e delle
ragioni della pretesa "contenuta nell'istanza di mediazione di aver ricevuto la donazione di cui
trattasi e, ad ogni modo, da tale fatto, indicato in maniera neutra, non è desumibile un
riconoscimento dell'altrui pretesa alla riduzione della donazione.
Si tratta, infatti, di fatto che non è incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione
dell'altrui pretesa alla riduzione, anche perché la prescrizione, al momento della proposizione della
domanda di mediazione, non era maturata (cfr. artt. 2937, commi 2 e 3, e 2944 c.c.).
Ecco il tenore dell'atto di mediazione della Fondazione attrice: La Fondazione ha chiesto, in sede di
mediazione, lo scioglimento della comunione ereditaria (cfr. . 6 della convenuta).
Quanto alla sig.ra N*** B***, con l'atto di adesione alla procedura di mediazione (cfr.. 7 della
convenuta), la stessa non ha formulato alcuna domanda di riduzione della donazione.
Ecco il tenore dell'atto di adesione all'invito in mediazione della convenuta N*** B*** pagina La
convenuta ha effettivamente chiesto di tenere conto " delle disposizioni di cui al testamento olografo
e della donazione effettuata dal de cuius in favore di F*** ", ma non ha formulato esplicita domanda
di riduzione e, tenuto conto che l'art. 2943, comma 1 e 2, c.c., si deve ritenere che la prescrizione
sarebbe stata validamente interrotta solo con la proposizione della domanda di riduzione in forma
espressa, non ammettendo la formulazione della domanda giudiziale equipollenti, circostanza che
deve valere tanto nel giudizio quanto della fase prodromica di media-conciliazione.
Le deduzioni in sede di mediazione della sig.ra N*** B*** erano compatibili, per la loro genericità, a
far ricomprendere la donazione in favore della Fondazione nell'asse ereditario senza esplicitare la
richiesta della sua riduzione.
N*** del procedimento di media-conciliazione, non è sufficiente a interrompere la prescrizione
richiedere di addivenire allo scioglimento della comunione ereditaria tenendo conto della donazione
effettuata dal de cuius a favore di controparte perché la menzione di tale donazione non sortisce gli
effetti della proposizione di domanda giudiziale per la riduzione della stessa e, costituendo la
riduzione un'azione costitutiva, deve escludersi che la prescrizione sia interrotta da un atto che non
assuma i caratteri di proposizione di domanda giudiziale, ossia che non implichi chiaramente la
formulazione della pretesa a ridurre la donazione con carattere costitutivo.
III Spese al definitivo.
Deve darsi corso allo scioglimento della comunione ereditaria, come da tutte le parti costituite
richiesto, tenuto conto della prescrizione come sopra accertata.
Il giudice istruttore provvederà con separata ordinanza a dare indicazioni sull'ulteriore corso del
giudizio.
P.Q.M.
Il Collegio, non definitivamente pronunciando, così dispone: in accoglimento dell'eccezione
preliminare formulata da parte attrice verso la domanda di riduzione avanzata da N*** B*** avente
ad oggetto la donazione di Euro 30.000,00 ricevuta dalla Fondazione x - Onlus in data 21 giugno
2006, dichiara la domanda di riduzione prescritta, dispone l'ulteriore corso del processo rimettendo
gli atti al giudice istruttore; spese al definitivo.
Conclusione
Così deciso in Vercelli, il 13 novembre 2023.
Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2023
Avv. Antonino Sugamele

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