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Sentenza

E' accettazione tacita dell'eredità la voltura catastale dell'immobi...
E' accettazione tacita dell'eredità la voltura catastale dell'immobile del de cuius
Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., (ud. 09/12/2020) 30-04-2021, n. 11478


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello - Presidente -

Dott. ABETE Luigi - Consigliere -

Dott. TEDESCO Giuseppe - rel. Consigliere -

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere -

Dott. DONGIACOMO Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31256-2019 proposto da:

P.A., rappresentata e difesa dall'avv. LUIGIA CARLA GERMANI, in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

G.C., rappresentato e difeso dall'avv. MASSIMO GANGEMI, in virtù di procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3168/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

G.C. chiamava in giudizio P.A., al fine di fare accertare che la convenuta era erede del coniuge S.L., avendone accettato l'eredità. Spiegava che l'interesse a tale accertamento si giustificava perchè aveva proceduto esecutivamente nei confronti della convenuta su immobile a lei pervenuto per successione del coniuge.

Occorreva perciò, al fine di procedere nella espropriazione, assolvere all'esigenza di trascrivere l'acquisto a titolo di erede ai fini della continuità.

Il tribunale accertava sia una fattispecie di accettazione tacita, in dipendenza del fatto che la chiamata aveva non solo presentato la dichiarazione di successione, ma curato anche la voltura catastale del ben, sia la fattispecie di accettazione legale ex art. 485 c.c..

Contro la sentenza proponeva appello P.A., denunciando in primo luogo il vizio di ultra-petizione della sentenza di primo grado, nella parte in cui il tribunale aveva ravvisato la fattispecie acquisitiva dell'eredità ex art. 485 c.p.c.; in secondo luogo deduceva che la voltura catastale non poteva dar luogo di per sè all'accettazione tacita dell'eredità.

La corte d'appello riconosceva che, nell'attribuire alla voltura catastale il significato di accettazione tacita, il tribunale aveva deciso in conformità alla giurisprudenza della Suprema corte; rigettava pertanto il relativo motivo d'appello, ritenendo assorbita la censura del vizio processuale.

Per la cassazione della sentenza P.A. ha proposto ricorso affidato a un unico motivo, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., e art. 476 c.c.. La corte d'appello avrebbe dovuto decidere sul vizio processuale, perchè la voltura catastale non implica necessariamente accettazione tacita, occorrendo al riguardo l'indagine richiesta dall'art. 476 c.c., che nella specie non è stata fatta.

G.C. ha resistito con controricorso.

La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta Sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza del ricorso.

Il ricorso è infondato.

Costituisce orientamento consolidato che l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sè a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. n. 178/1996; n. 5463/1988; n. 5688/1988), ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Infatti, in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sè stesso (Cass. n. 7075/1999; n. 5226/2002; n. 10796/2009).

Consegue da quanto sopra che il convincimento del giudice di secondo grado circa, la configurabilità, nella specie, di una accettazione tacita dell'eredità del S. da parte della chiamata P.A., desunta dal comportamento complessivo di tale chiamata che, oltre alla denuncia di successione, aveva anche proceduto ad effettuare la voltura catastale, non è illogico nè affetto da vizi giuridici.

Cass. n. 32770 del 2018, richiamata dalla ricorrente nel ricorso, non afferma alcun principio in contrasto con il consolidato orientamento sopra richiamato, che annovera la voltura catastale nell'ampia casistica giurisprudenziale in cui è riconosciuta la ricorrenza di un'accettazione tacita. La pronuncia chiarisce che la voltura catastale non integra incondizionatamente "gli estremi di un'accettazione tacita dell'eredità efficace ad ampio spettro soggettivo". In questo senso essa si coordina piuttosto con il principio, già affermato da questa Corte, che l'accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso negotiorum gestio, cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicchè non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius (Cass. n. 8980/2017).

In conclusione, i rilievi della corte d'appello, là dove si afferma che il positivo riscontro della sussistenza di una fattispecie di accettazione tacita, comportante l'acquisto dell'eredità da parte della chiamata, aveva carattere assorbente rispetto alla denuncia del vizio processuale della sentenza di primo grado, sono del tutto corretti. Infatti, il riconoscimento del (supposto) vizio della sentenza di primo grado, in presenza della autonoma e concorrente ratio decidendi, di per sè sufficiente a giustificare la decisione (Cass. n. 4259/2015: n. 3386/2011), non avrebbe potuto comunque condurre all'accoglimento del gravame (cfr. n. 1078/2003).

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con addebito delle spese del giudizio di legittimità.

Ci sono le condizioni per dare atto del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto".
P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nell'importo di Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021
Avv. Antonino Sugamele

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