Scioglimento di una comunione ereditaria.
Tribunale Roma Sez. IV, Sent., 11/08/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa Miriam Iappelli
ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(a seguito di trattazione scritta)
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 43897 -2017 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 23 gennaio 2020, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti
Parti
(1)
T.A.
(opponente)
con generalità, residenza, codice fiscale (...) , posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in Albano Laziale via Virgilio n. 104, presso lo studio dell'avv. AMENTA MAURIZIO , da cui è rappresentato e difeso, giusta delega in atti.
(2)
T.M.
(opposto)
con generalità, residenza, codice fiscale(...) , posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in VIA GIUSEPPE FERRARI 4 00195 ROMA , presso lo studio dell'avv. SIMEONE GIULIO , da cui è rappresentata e difesa, giusta delega in atti.
Oggetto
Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione spedito il 13.5.17 A.T. introduceva la fase di merito dell'opposizione promossa nel corso del procedimento R.G.E. n. 1134-16 iniziato in suo danno da M.T. sulla scorta della sentenza n. 1930-15 emessa dal Tribunale di Velletri il 25.6.15 a conferma del Decreto Ingiuntivo n. 994-08, richiesto ed ottenuto dalla loro madre D.S.C., ormai deceduta.
Egli deduceva la carenza di esecutività del titolo, rappresentando che in caso di sentenza confermativa di decreto ingiuntivo opposto il titolo esecutivo resta quest'ultimo, ed inoltre la carenza di legittimazione attiva da parte di T.M., posto che comunque il titolo era stato emesso a favore della loro madre defunta e che l'opposta non era l'unica erede, essendo chiamati all'eredità lui stesso ed altri germani, e che il credito azionato sarebbe dovuto cadere in comunione ereditaria.
Nel costituirsi T.M. ha dichiarato di aver effettuato anche atto di intervento in virtù del Decreto Ingiuntivo n. 994/08 e di aver instaurato presso il Tribunale di Velletri actio interrogatoria a seguito della quale gli altri chiamati all'eredità di D.S.C. erano stati invitati dal giudice competente il 20.10.16 a pronunziarsi entro sei mesi e che i medesimi erano decaduti dal diritto di accettare l'eredità.
La causa veniva istruita con prova documentale e trattenuta in decisione all'udienza del 23.1.20 previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse da T.A. come opposizioni all'esecuzione, poiché implicano l'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata di T.M. nei suoi confronti sulla scorta della sentenza n. 1930-15 emessa dal Tribunale di Velletri il 25.6.15 a conferma del Decreto Ingiuntivo n. 994-08 richiesto ed ottenuto dalla loro madre D.S.C., defunta il 19.10.11.
L'opposizione è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
Immeritevole di tutela è, infatti, la doglianza circa la carenza del titolo esecutivo sulla base del quale è iniziata l'esecuzione.
Non va dimenticato, in linea generale, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è soltanto una fase di un più ampio ed unitario giudizio di cognizione, per la quale sono diverse e ulteriori - ed anche, in genere, ben più gravose - le attività processuali imposte alle parti dall'iniziativa processuale addossata dal codice al convenuto in senso sostanziale.
Esso non è un giudizio di impugnazione del decreto (Cass. 8 marzo 2012, n. 3649; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20613; Cass. 1 febbraio 2007, n. 2217).
Pertanto, non può operare per il giudizio di opposizione il principio, proprio delle impugnazioni di merito, per il quale la pronuncia nel merito di secondo grado è integralmente sostitutiva di quella di primo grado, anche se confermativa.
La conseguenza pratica di una tale ricostruzione consiste in ciò, che a passare in giudicato è il comando ricavato dalla combinazione del decreto e della sentenza di rigetto - purché integrale - dell'opposizione al medesimo.
Tuttavia, finché il giudizio di opposizione permanga senza revoca espressa di questo, l'unico titolo idoneo ad acquisire efficacia esecutiva resta il decreto; e l'esecutorietà di esso si correla non già all'irrevocabilità intrinseca del titolo che la possiede, ma a quella di un provvedimento diverso, in forza del quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato e nell'esatta mi sura e negli specifici modi in cui è stato azionato nel titolo.
Non si hanno, allora, due titoli egualmente esecutivi, entrambi azionabili dall'opposto in ordine alla stessa ragione creditoria: la sentenza di rigetto costituisce sì titolo, ma esclusivamente per le ulteriori voci di condanna in essa contenute.
In definitiva, quindi, per la condanna recata dal decreto (sorta, accessori e spese), l'unico titolo è quest'ultimo, potendosi soltanto aggiungere, quale titolo esecutivo, ma per altre ragioni di credito, diverse od ulteriori rispetto a quelle del decreto, anche la sentenza di rigetto dell'opposizione ( Cass., sez. III, 27 agosto 2013, n. 19595).
Nel caso in esame, alla luce dei principi appena esposti, avendo T.M. azionato dapprima la sentenza ed essendo poi intervenuta sulla scorta del decreto opposto e confermato da essa, non sussiste carenza di esecutività del titolo.
Va, inoltre, riconosciuto il diritto di procedere ad esecuzione forzata di M.T. in forza della sentenza n. 1930-15 emessa dal Tribunale di Velletri il 25.6.15 e del Decreto Ingiuntivo n. 994-08 emesso il 18.7.08 come erede di D.S.C..
Ai sensi degli art. 727, 757 e 760 c.c., ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, atteso che i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della stessa (Cass. Ss.Uu, 28 novembre 2007, n. 24657).
Non rileva che l'erede (o il coerede) precisi di agire nell'interesse proprio, quale erede unico o nell'interesse della comunione ereditaria, poiché l'avvenuta riscossione del credito, per intero o pro quota, potrà, se del caso, essere oggetto di successive operazioni divisionali, dando vita a delle pretese di rendiconto, tramite anche eventuali compensazioni di diverse poste creditorie (Cass., sez. VI-II, ordinanza 20 novembre 2017, n. 27417).
In altri termini, colui che abbia accettato l'eredità, anche in attesa che gli altri chiamati esercitino la loro facoltà di accettazione o rinunzia, può tutelare il credito del de cuius, impregiudicata i diritti degli altri eventuali e futuri coeredi in sede di divisione, allorquando dovesse costituirsi una comunione ereditaria.
Tornando al caso in esame, parte opposta ha documentato di aver agito quale erede beneficiata a tutela di un credito della madre defunta D.S.C..
T.M. ha inoltre provato di aver instaurato actio interrogatoria nei confronti degli altri chiamati all'eredità, fra cui lo stesso T.A.: manca in atti, tuttavia, l'esito della delazione.
Ciò non toglie, però, secondo i principi sopra espressi in linea generale, che M.T. possa agire a tutela di un credito ereditario, che sarà eventualmente oggetto di divisione tra coloro che dovessero essere accertati quali successori di D.S.C..
In definitiva, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite, della fase cautelare e della fase di merito, seguono la soccombenza accertata in questa sede con travolgimento della condanna pronunziata in fase sommaria ( Cass., sez. VI-III, ordinanza 20 novembre 2019, n. 30300), e, tenuto conto della notula in atti, sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 2014 con riferimento ai valori medi dello scaglione fino ad Euro 26.000,00 previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
Rigetta l'opposizione;
Condanna T.A. al pagamento delle spese di lite a favore di T.M., che liquida in Euro 3.235,00, oltre spese generali Cpa ed Iva se dovuta, da attribuirsi all'avv. Giulio Simeone dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 5 agosto 2020.
Depositata in Cancelleria il 11 agosto 2020.
11-11-2020 21:25
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