Presto potremo fare il testamento telematico.
L'articolo 5-bis della Legge 25 maggio 1981, n. 307 (d'ora innanzi, la “Legge”) - inserito dall'art. 12 della Legge 28 novembre 2005, n. 246 (c.d. legge di semplificazione per il 2005) – ha previsto che l'obbligo di iscrizione nel Registro Generale dei testamenti (c.d. RGT) possa essere assolto «anche mediante trasmissione in via telematica, direttamente al registro generale dei testamenti, dei dati previsti dall'articolo 5 e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956; in tal caso l'imposta di bollo, dovuta per ogni richiesta di iscrizione, è corrisposta in modo virtuale». Tale trasmissione “telematica” è rimasta sinora una possibilità solo “sulla carta”, poiché la sua implementazione richiede la preventiva emanazione di un regolamento attuativo del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, contenente le norme di attuazione, anche al fine di assicurare, tenuto conto dell'obbligo di versamento dell'imposta di bollo da parte del notaio, «l'invarianza del gettito erariale».
Ebbene, dopo oltre un decennio di attesa, appaiono in dirittura d'arrivo le norme tecniche e di attuazione della citata disposizione: incassato il parere favorevole del Garante per la Protezione dei dati Personali (provvedimento n. 86 del 28 marzo 2019) e del Consiglio di Stato (parere n. 2010/2019 reso nell'adunanza del 4 luglio 2019), lo schema di regolamento – dopo aver recepito le osservazioni ricevute nel citato parere – potrà finalmente essere emanato e, così, disciplinare le modalità di iscrizione in via telematica degli atti di ultima volontà nel registro generale dei testamenti su richiesta del Notaio o del Capo dell'Archivio Notarile.
Il Registro Generale dei Testamenti
Con la Legge, rubricata «Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972», è stato istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, Ufficio centrale degli archivi notarili – al fine di dare attuazione alla Convenzione Internazionale relativa all'istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti - il Registro Generale dei Testamenti (d'ora in avanti “RGT”).
Il RGT consente di conoscere se una persona deceduta ha fatto testamento, in Italia o all'estero. Attraverso il RGT può essere chiesto, difatti, al competente organismo di uno stato estero aderente (sinora hanno aderito alla Convenzione Internazionale di Basilea i seguenti paesi: Francia, Cipro, Turchia, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Lussemburgo, Spagna, Estonia, Lituania, Ucraina) il rilascio di un certificato degli atti di ultima volontà iscritti in quell'organismo, relativi alla persona deceduta.
In Italia il RGT è “alimentato” dai notai ed è “gestito” dall'Archivio Notarile: quest'ultimo è difatti obbligato, entro tre giorni dalla ricezione della scheda inviata dal notaio, a trasmettere i dati in essa contenuti al registro generale dei testamenti ai fini dell'iscrizione.
In dettaglio, si prevede che i notai che rogano o ricevono in deposito uno degli atti previsti dall'art. 4 della Legge, e cioè:
1) testamenti pubblici;
2) testamenti segreti;
3) testamenti speciali;
4) testamenti olografi depositati formalmente presso un notaio;
5) verbale di pubblicazione dei testamenti olografi non contemplati nel numero precedente;
6) ritiro dei testamenti segreti ed olografi depositati formalmente presso un notaio; revocazione nonché revocazione della revocazione delle disposizioni a causa di morte, sempre che siano fatte con un nuovo testamento, che secondo i numeri precedenti debba essere iscritto, o con atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, ai sensi degli articoli 680 e 681 del codice civile;
siano obbligati, ai sensi dell'art. 5 della Legge, a chiederne nel termine di dieci giorni l'iscrizione nel registro generale dei testamenti trasmettendo all'archivio notarile una scheda, datata e sottoscritta, contenente le seguenti indicazioni:
a) forma dell'atto, data dello stesso o del suo deposito;
b) numero di repertorio;
c) nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio o residenza del testatore;
d) nome e cognome e sede del pubblico ufficiale che ha ricevuto o è depositario dell'atto.
Inoltre, su richiesta del testatore, il notaio deve altresì «chiedere al conservatore del registro generale dei testamenti l'iscrizione delle indicazioni previste dal primo comma, presso il competente organismo di altro Stato aderente alla convenzione di Basilea».
Attraverso questo sistema si garantisce agli interessati di poter richiedere al RGT la certificazione delle iscrizioni risultanti a nome della persona defunta e l'indicazione dell'Archivio Notarile Distrettuale presso il quale gli atti iscritti sono depositati, qualora il notaio sia cessato.
Lo schema di regolamento previsto dall'art. 5-bis della Legge
Come già ricordato, la Legge 28 novembre 2005, n. 246 ha introdotto la facoltà per i notai di provvedere all'obbligo di iscrizione «anche mediante trasmissione in via telematica, direttamente al registro generale dei testamenti, dei dati previsti dall'articolo 5».
Lo schema di regolamento sottoposto al parere del Consiglio di Stato disciplina le modalità operative attraverso cui dare attuazione alla trasmissione telematica della scheda RGT da parte del notaio e dal Capo dell'Archivio Distrettuale nei termini loro imposti dalla Legge, al fine di ottenere una semplificazione dell'adempimento (a favore dei notai e dell'Archivio) nonché una più semplice possibilità di consultazione da parte degli utenti interessati.
Di seguito il contenuto essenziale dello schema di regolamento [tra parentesi le modifiche suggerite dal Consiglio di Stato]:
Articolo 1 - Ambito di applicazione
Modalità di iscrizione in via telematica degli atti di ultima volontà nel RGT su richiesta del notaio o del Capo dell'Archivio Notarile
Articolo 2 - Modalità tecniche della trasmissione telematica
Il documento informatico è sottoscritto personalmente dal soggetto tenuto alla richiesta di iscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata e, per i notai, mediante firma digitale rilasciata a norma dell'art. 23-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (cioè la firma digitale rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato).
La richiesta di iscrizione deve essere trasmessa come allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata (c.d. PEC).
Non possono essere trasmesse più richieste di iscrizioni con un solo messaggio PEC.
Se non perviene la ricevuta di avvenuta consegna entro 24 ore, il notaio e il capo dell'Archivio Notarile devono trasmettere nuovamente la richiesta di iscrizione in via telematica o cartacea.
Il RGT comunica al richiedente, mediante PEC, il numero e la data di registrazione della richiesta di iscrizione e il numero di repertorio dell'atto al quale si riferisce
Sono considerate irricevibili (e, quindi, si considerano non trasmesse) le richieste di iscrizione “scartate” [non registrate esclusivamente] per uno dei seguenti motivi:
a) richiesta non trasmessa via PEC;
b) richiesta non elaborabile poiché il documento informatico è difforme dalle specifiche tecniche previste dall'art. 6;
c) richiesta non firmata o con firma basata su un certificato revocato, scaduto o sospeso;
d) richiesta sottoscritta da soggetto non legittimato.
L'elenco delle ipotesi di irricevibilità è tassativo (art. 5, comma 2).
Articolo 3 - Termini per la trasmissione telematica delle richieste di iscrizione
La richiesta di iscrizione è trasmessa direttamente al RGT dal notaio entro 10 giorni e dal capo dell'archivio notarile 3 giorni liberi dalla data in cui si realizzano i presupposti per la richiesta di iscrizione.
Articolo 4 - Imposta di bollo sui documenti informatici contenenti le richieste di iscrizioni
La richiesta di iscrizione trasmessa in via telematica è soggetta alla stessa imposta di bollo dovuta per l'iscrizione effettuata con la scheda cartacea.
L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 642 del 1972 (pertanto il notaio dovrà preventivamente domandare l'autorizzazione presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di competenza, indicando il numero stimato degli atti e/o documenti emessi/ricevuti nel corso dell'anno, per i quali si chiede l'autorizzazione all'assolvimento in modo virtuale).
L'imposta può essere versata dal notaio (il quale deve munito di autorizzazione ad assolvere l'imposta in modo virtuale) o, in alternativa, dall'archivio notarile competente (al quale il notaio dovrà preventivamente versare le somme necessarie).
L'imposta di bollo è dovuta una sola volta anche laddove l'iscrizione venga ripetuta (in via telematica o cartacea), a meno che ciò è dovuto per effetto della irricevibilità della richiesta o per causa imputabile al notaio.
Lo schema di decreto non reca la “bollinatura” della Ragioneria Generale dello Stato; tuttavia con nota del 23 maggio 2019 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha espresso parere favorevole al provvedimento.
Articolo 5 - Controllo delle richieste di iscrizione dei notai
L'archivio notarile ha accesso (in via telematica) alle iscrizioni relative a tutti gli atti del distretto notarile di competenza.
Il controllo è demandato al capo dell'archivio notarile, il quale verifica la corrispondenza dei dati contenuti nella richiesta di iscrizione con quelli contenuti nel documento di cui si chiede l'iscrizione.
È precisato che l'elenco delle cause di irricevibilità delle richieste è tassativo.
Articolo 6 - Regole tecniche
Con provvedimento del Direttore Generale dell'Ufficio centrale degli archivi notarili, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento, sentiti [acquisito il parere] il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, verranno emanate le «regole tecniche».
Il parere (favorevole ma con osservazioni) del Consiglio di Stato e la prossima emanazione in vigore del regolamento
Lo schema di decreto ministeriale in esame era stato preceduto da una prima versione di decreto trasmesso al Consiglio di Stato una prima volta nel 2009 (nota del 23 marzo 2009, prot. n. 724), all'esito del quale era stato emesso un parere interlocutorio che invitava l'amministrazione ad approfondire e chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
A distanza di dieci anni il Consiglio di Stato ha ricevuto un nuovo schema di decreto, preceduto dal parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali (parere del 28 marzo 2019, n. 86) e dell'Agenzia per l'Italia Digitale (nota del 24 febbraio 2006 prot.n. 0008741). Il Consiglio si è espresso favorevolmente su tutti gli articoli, eccezion fatta per alcune osservazioni, relative in particolare:
- al comma 3 dell'articolo 2 (il quale prevede che se non perviene la ricevuta di avvenuta consegna entro 24 ore, il notaio e il capo dell'Archivio Notarile devono trasmettere nuovamente la richiesta di iscrizione in via telematica o cartacea) => relativamente al quale il Consiglio osserva che l'obbligo di ritrasmissione così come configurato potrebbe determinare il superamento dei termini di legge previsti per la trasmissione della richiesta di iscrizione;
- all'articolo 4 [ove si prevede che l'imposta di bollo è dovuta una sola volta anche laddove l'iscrizione venga ripetuta (in via telematica o cartacea), a meno che ciò è dovuto per effetto della irricevibilità della richiesta o per causa imputabile al notaio] => relativamente al quale il Consiglio chiede di chiarire quali siano queste “cause imputabili al notaio” che determinano il pagamento di una nuova imposta di bollo.
Nei prossimi mesi si attende, quindi, l'implementazione del testo dello schema del decreto sulla base delle (poche) indicazioni fornite dal Consiglio di Stato e la sua definitiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Giuseppe Ottavio Mannella Notaio in Milano
12-10-2019 10:15
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