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Sentenza

Il testamento è annullabile solo se risulta dimostrata l’assoluta incapacità tes...
Il testamento è annullabile solo se risulta dimostrata l’assoluta incapacità testamentaria del de cuius
Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 7 aprile – 19 maggio 2017, n. 12691
Presidente Mazzacane – Relatore Federico

Fatto

C.L. ricorre, con due motivi nei confronti della sig.ra V.E. , che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 164/12, depositata il 10/02/12, con la quale, in revoca della sentenza del Tribunale di Massa, è stata respinta la domanda di annullamento del testamento olografo, datato 17.09.1995 a firma di C.R. , proposta da C.L..
La Corte d'Appello di Genova, disposta una nuova C.T.L. medico-legale per l'accertamento della capacità di intendere e di volere della testatrice al momento della redazione della scheda testamentaria, concludeva per la mancata dimostrazione, alla luce delle risultanze istruttorie disponibili, dello stato di incapacità di intendere e di volere della medesima al momento della stesura del testamento e per la corrispondenza delle disposizioni contenute nella scheda testamentaria con la volontà testamentaria che la sig.ra C.R. aveva precedentemente manifestato più volte e in periodi di buona salute psichica.
In prossimità dell'odierna adunanza entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cpc.

Considerato in diritto

Con il primo, articolato, motivo di ricorso, la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 591 n.3 c.c. e 116 c.p.c. in relazione all'art.360 0.3 c.p.c. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione a un fatto decisivo, deducendo la carenza motivazionale della sentenza impugnata e la inadeguata valutazione delle complessive risultanze istruttorie, avuto riguardo, in particolare, alle caratteristiche intrinseche della scheda testamentaria, all'ampia documentazione prodotta, attestante l'esistenza di procedimenti interdizione nei confronti della testatrice e relativa alle gravi condizioni psichiche della testatrice, nonché l'omessa valutazione delle dichiarazioni testimoniali del sig. Stefano Cantù, marito della ricorrente, laddove la Corte aveva invece attribuito rilevanza decisiva a dichiarazioni testimoniali che non potevano ritenersi pienamente attendibili.
Il motivo è infondato.
Conviene premettere che in tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi. Peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e duello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo. (Cass.27351/2014).
Ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere del de cuius al momento della redazione del testamento, inoltre, il giudice del merito non può ignorare il contenuto del testamento medesimo e gli elementi di valutazione da esso desumibili in relazione alla serietà, normalità e coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti e ai fini che risultano averle ispirate (Cass. 230/2011).
A tali consolidati indirizzi interpretativi risulta essersi la conformata la sentenza impugnata, la quale, con apprezzamento di merito, che in quanto fondato su motivazione congrua ed immune da vizi logici non censurabile in sede di legittimità, ha affermato che non risultava provata l'incapacità naturale della testatrice al momento della redazione del testamento.
La Corte per giungere a tale conclusione ha anzitutto evidenziato la intrinseca coerenza della disposizione testamentaria, che, lungi dall'avere contenuto illogico e incongruo, risultava rispondente ai sentimenti palesati dalla C. , la quale aveva in passato ripetutamente manifestato l'intenzione di lasciare la sua porzione di immobile all'amica V. .
Il giudice di appello ha inoltre fatto specifico riferimento alle risultanze dell'espletata ctu, la quale evidenziava che l'unico documento clinico in epoca prossima alla redazione del testamento, costituito dal referto della consulenza psichiatrica ospedaliera effettuata il 17.9.1995, non evidenziava affatto la presenza di gravi sintomi psichiatrici, quali alterazioni della coscienza, della memoria o disturbi del contenuto o del corso del pensiero.
La Corte ha inoltre attribuito particolare rilievo alle dichiarazioni dei testi G. e R. , il primo medico specialista in psichiatria che aveva in cura la de cuius, il secondo quale vicino di casa, ritenuti particolarmente attendibili per la conoscenza approfondita della testatrice e la loro posizione di terzietà, i quali hanno riferito che la C. godeva per lunghi periodi di tempo, alternati a brevi periodi di depressione, di buona salute psichica, fermo restando che, come riferito dalla Ctu, lo stato di malessere psichico, riconducibile al disturbo bipolare da cui era afflitta la C. , per quanto intenso, non era di per sé sufficiente a suffragare l'ipotesi di un'incapacità di intendere e di volere della medesima.
Non appare altresì configurabile il dedotto vizio di carenza motivazionale.
La valutazione delle prove, e con essa il controllo sulla loro attendibilità e concludenza, e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, sono infatti rimesse al giudice del merito e sono sindacabili in cassazione solo sotto il profilo della adeguata e congrua motivazione che sostiene la scelta nell'attribuire valore probatorio ad un elemento emergente dall'istruttoria piuttosto che ad un altro. In particolare, ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata. In tema di valutazione delle prove, non esiste infatti una gerarchia delle prove stesse, nel senso che (fuori dai casi di prova legale) esse sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento (Cass. Civ. Sez. 3^ sent. del 28/06/2006 n. 14972).
Nel caso di specie, come già evidenziato, la Corte territoriale ha dettagliatamente indicato gli elementi sui quali ha fondato il suo convincimento, esplicitando adeguatamente le ragioni per le quali, sulla base delle risultanze della Ctu e delle dichiarazioni dei testi G. e 1Zustighi ha ritenuto che non potesse ritenersi provata l'incapacità di intendere e di volere della testatrice ed ha disatteso la dichiarazione testimoniale resa dal sig. Cantù, privilegiando le testimonianze del medico curante e del vicino di casa, ritenute particolarmente significati e attendibili perché provenienti da persone per nulla interessata all'esito della controversia giudiziale laddove il sig. Ca. , in quanto marito della ricorrente, risultava persona direttamente interessata all'esito della controversia, oltre che emotivamente coinvolta.
In relazione poi alla omessa valutazione delle censure poste dall'odierna ricorrente alla C.T.U., si osserva che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, l'obbligo per il giudice di merito di confutare nella motivazione della sentenza i rilievi posti alla Ctu sussiste soltanto in presenza di censure puntuali e dettagliate (Cass. Civ. Sez. I sent. del 21/11/2016 n. 23637), mentre non è tenuto a fornire un'argomentata e dettagliata motivazione quando aderisca alle elaborazioni del consulente ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti(Cass.12703/2(115).
Orbene, nel caso in esame le censure alla Ctu consistono in doglianze generiche, mosse dalla parte appellata soltanto in sede di comparsa conclusionale.
Con riferimento invece all'omessa valutazione di fatti decisivi cioè le caratteristiche strutturali della scheda testamentaria e l'esistenza di procedimenti interdizione instaurati nei confronti della testatrice, si osserva che l'omesso o insufficiente esame di talune circostanze assume rilevanza quando le stesse siano idonee - secondo la valutazione al riguardo condotta in via presuntiva dalla Corte - a fornire la prova di fatti che possano ritenersi decisivi, in quanto idonei ad orientare il giudice di merito verso una decisione diversa da quella della sentenza impugnata (Cass. Civ. Sez. 1^, sent. del 04/03/2000 n. 2464).
Nel caso di specie, le caratteristiche strutturali della scheda testamentaria, il cui contenuto era stato peraltro preso in esame del giudice di merito, non costituiscono un "fatto decisivo", la cui valutazione avrebbe potuto orientare il giudice del merito verso una decisione diversa da quella adottata.
La valutazione della grafia e del supporto cartaceo, infatti, non costituiscono elementi decisivi ai fini della prova dell'assoluta mancanza di capacità cognitive e volitive al momento della redazione del testamento, ma sono, al più, rilevanti quali indici di una mera alterazione plico - fisica, non idonea peraltro ad escludere la capacità di intendere e di volere della testatrice.
In ogni caso, la rilevanza indiziaria di tali elementi risulta superata dal contenuto del referto di consulenza psichiatrica ospedaliera, effettuata il 17.9.1995, specificamente preso in esame e valutato nella Ctu.
Né può ritenersi che l'esistenza di procedimenti di interdizione instaurati nei confronti della testatrice costituisca fatto decisivo, la cui omessa valutazione abbia comportato un vizio dell'iter decisionale, posto che tali procedimenti non si sono mai conclusi con una pronuncia di interdizione.
A ciò deve aggiungersi che la prossimità temporale tra la redazione del testamento ed il gesto auto lesionista, se conferma i disturbi di natura bipolare che pacificamente affliggevano la testatrice, non è di per sé idonea ad indicare l'incapacità naturale della de cuius al momento della stesura della disposizione testamentaria.
La mera instaurazione del procedimento di interdizione a seguito del ricovero successivo al tentativo di suicidio, infatti, non è idonea a provare la carenza assoluta di capacità cognitive e volitive della sig.ra C. , in mancanza di un accertamento di tale stato, che, nel caso di specie, non è stato compiuto, essendosi il procedimento estinto a seguito del decesso della medesima.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 c.c. e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., deducendo l'errore in cui è incorso il giudice del merito, in quanto il fatto noto dal quale il giudice di merito era risalito al fatto ignoto era costituito da una dichiarazione non veritiera, cioè la dichiarazione resa dalla de cuius al suo psichiatra.
Il motivo è infondato.
Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha fatto ricorso a un ragionamento di tipo strettamente presuntivo, come dedotto dalla ricorrente, ma ha piuttosto compiuto una valutazione della deposizione testimoniale del medico psichiatra, nell'ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie, concludendo per la sua idoneità a confermare ed avvalorare le conclusione della c.t.u. in ordine alla esclusione dell'incapacità naturale della testatrice al momento della redazione del testamento.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli arti. 591 n.3 e 428 c.c. ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. deducendo l'errore in cui è incorsa la Corte d'Appello che ha ritenuto necessario, ai fini dell'annullabilità del testamento per incapacità di intendere e di volere, l'accertamento dell'assoluta assenza delle capacità cognitive e volitive e considerando, invece, insufficiente l'accertamento della sola menomazione delle stesse.
Il motivo è destituito di fondamento.
Come già evidenziato, in tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la sussistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto fosse privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi (Cass. Civ. Sez. II sent. del 23/12/2014 n. 27351).
A tale consolidato indirizzo, a cui deve darsi senz'altro continuità, risulta essersi conformata la Corte territoriale, che, con valutazione di merito adeguatamente motivata, ha escluso che potesse ritenersi provato che la testatrice, al momento della redazione del testamento, era priva delle capacità cognitive e volitive necessarie per comprendere il contenuto e gli effetti dell'atto e, quindi, per formare una volontà cosciente.
Come ben evidenziato nell'impugnata sentenza, sulla base di rilievi della Cm e delle stesse dichiarazioni del medico curante della C. , specialista in psichiatria, il pur grave disturbo bipolare da cui era affetta la medesima e lo stesso tentativo di suicidio non ne implicava, di per sé, l'assoluta incapacità di intendere e di volere, richiedendosi al contrario la prova che ella fosse del tutto priva della coscienza dei propri atti e la stessa capacità di autodeterminarsi; prova che nel caso di specie la Corte, con adeguata valutazione di merito, ha ritenuto non essere stata raggiunta.
Il ricorso va dunque respinto e la ricorrente va condannata alla refusione delle spese del presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 3.200,00 Euro di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a eludici dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Avv. Antonino Sugamele

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