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Sentenza

Riduzione di disposizioni testamentarie lesive....
Riduzione di disposizioni testamentarie lesive.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 22 gennaio – 1 aprile 2015, n. 6636
Presidente Mazzacane- Relatore Oricchio

Considerato in fatto

Con atto di citazione notificato in data 24 marzo 2001 B.G. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Rovigo B.A. al fine di sentir dichiarare che il testamento olografo redatto il 3 febbraio 1986 dalla propria nonna paterna Z.I. ledeva il suo diritto di riserva, imponendo conseguentemente la riduzione della disposizione testamentaria con riconoscimento della spettante quota di 1/9 della massa relitta.
L'attore specificava nell'atto introduttivo del giudizio che col detto testamento la de cuius ebbe a lasciare in eredità esclusiva alla di lei figlia B.A. l'appartamento di sua proprietà sito in (omissis) e che la detta disposizione doveva intendersi come vera e propria nomina di erede non potendosi affatto configurarsi come mero legato, giacché il medesimo immobile costituiva la quasi totalità dell'intero asse ereditario (comprendente, in aggiunta, solo un fondo di investimento - di poco più di nominali L. 17milioni ed un deposito bancario in conto corrente di poco superiore a L. 300 mila), al quale asse avevano diritto a partecipare gli altri figli della de cuius non nominati nel testamento ovvero B.A.M. , Gr. , M. e C. , oltre che lo stesso attore in rappresentazione del padre O. anch'esso figlio premorto della testatrice.
Costituitasi in giudizio la convenuta contestava le domande attorce, sostenendo - fra l'altro - che il proprio fratello O. , dante causa dell'attore, aveva ricevuto in vita - per effetto di ricevute donazioni - beni eccedenti di gran lunga eccedenti la quota di legittima.
Chiedeva, in via riconvenzionale l'accertamento della svariate donazioni effettuate dalla madre in favore del figlio O. , previa ricostruzione dell'asse ereditario e con imputazione delle medesime in conto legittima ex art. 564 c.c..
L'adito Tribunale di Rovigo, con sentenza n. 410/2004 dichiarava estinte le domande attoree di accertamento della lesione del diritto di riserva e di riduzione delle disposizioni testamentarie, dichiarando – inoltre - cessata la materia del contendere rispetto alla residuale domanda di petizione ereditaria ed inammissibili le domande riconvenzionali della convenuta, con compensazione integrale delle spese di lite. Avverso la suddetta decisione del Tribunale di prima istanza interponeva appello B.G. chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza. Resisteva all'appello La B.A. , proponendo appello incidentale condizionato per l'accertamento dell'entità delle donazioni nei confronti dell'erede rappresentato B.O. ed imputazione delle stesse in conto di legittima.
Con sentenza n. 16/2009 della Corte di Appello di Venezia, rigettando il suddetto appello incidentale, accoglieva l'appello principale e, quindi, accertava e dichiarava che il testamento redatto da Z.I. il 3 febbraio 1986 ledeva il diritto di riserva spettante ex lege a B.G. e, per l'effetto, riducendo la disposizione testamentaria nel senso che 1/9 dell'intera massa relitta da Z.I. spettava a B.G. , con condanna dell'appellata alla refusione delle spese del doppio grado del giudizio.
Per la cassazione della succitata decisione della Corte territoriale ricorre la B.A. con atto affidato a sette ordini di motivi.
Resiste con controricorso B.G. .
Ha depositato memoria, ai sensi dell'art. 378 c.p.c., B.A. .

Ritenuto in diritto

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di "violazione degli artt. 183 c.p.c. e 112 c.p.c. e 306 c.p.c.".
Il motivo è corredato dalla formulazione, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., del seguente testuale quesito:
"si chiede se a fronte di una modifica della domanda in corso di causa (manifestatasi nel come una rinuncia all'azione di riduzione accettata dalla controparte) e alla successiva riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni della domanda originaria, sia possibile decidere sulla domanda originaria prescindendo dall'emendatio libelli intervenuta medio tempore".
Parte ricorrente lamenta, in sostanza, che con l'impugnata sentenza vi sarebbe stata una pronuncia sull'azione, ex adverso proposta, di riduzione delle disposizioni lesive del diritto di legittima nel mentre detta azione sarebbe stata abbandonata o sostituita con la proposizione di una vera e propria petitio hereditatis.
La prospettata petitio hereditatis sarebbe stata svolta, secondo ricorrente, da controparte in sede di memoria ex art. 183.
Senonchè non risulta in atti una rinunzia alla spettante quota di 1/9.
E, in ogni caso, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in punto.
Ed, in particolare, provvedendo nell'ambito delle proprie attribuzioni ad una valutazione di merito ha provveduto alla qualificazione nel senso anzidetto della domanda attorea in quanto la stessa "a prescindere dalle enunciazioni, in parte riduttive in corso di causa.....si configurava esattamente come richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie lesive del diritto di legittima e non come petitio hereditatis".
Non sussiste, quindi, il denunciato vizio di legittimità, stante anche la corretta interpretazione della portata e natura della domanda e del suo contenuto ed ampiezza, correttamente svolta dal Giudice del merito ed assoggettabile a controllo legittimità solo per illogicità (che in ipotesi non si ravvisa).
Il motivo, in quanto infondato, va, dunque, rigettato.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di "motivazione insufficiente e contraddittoria circa la qualificazione della domanda attore".
Col motivo in esame si ripropone la medesima doglianza relativa alla qualificazione della domanda delibata dalla Corte territoriale sotto il profilo, in questo casa, della carenza motivazionale.
La censura è inammissibile perché tende a far valere un vizio sostanzialmente, se ricorrente, di legittimità (e come tale in questa sede non denunciato), nonché ad ottenere in ammissibilmente una rivalutazione del merito oggi preclusa.
Il motivo in esame è, pertanto, inammissibile.
3.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta "la violazione e falsa applicazione dell'art. 742 I co. c.c.".
4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di "violazione e falsa applicazione dell'art. 2722 c.c.".
5.- Con il quinto motivo del ricorso si deduce il vizio di "motivazione omessa o insufficiente circa la pretesa inammissibilità delle prove testimoniali richieste".
6.- Con il sesto motivo del ricorso si prospetta il vizio di "violazione e falsa applicazione dell'art. 2721 c.c.".
Viene al riguardo, in ossequio al disposto di cui all'art. 366 bis c.p.c., formulato il seguente testuale quesito di diritto:
"si chiede se i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c. per la prova testimoniale operino quando il contratto che si intende provare per testi non risulti stipulato tra le parti processuali e se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico ininfluente sulla decisione del processo".
7.- Tutti i sopra esposti motivi dal terzo al sesto possono essere trattati congiuntamente attesa la loro connessione e contiguità logica ed argomentativa.
Con tutti gli stessi parte ricorrente si duole, in sostanza, della mancata considerazione delle elargizioni di denaro di cui ebbe a beneficiare il dante causa del'odierno contro ricorrente ovvero B.O. .
I detti motivi sono sforniti di fondamento.
La decisione gravata ha, in proposito, fatto buon governo delle norme e dei principi applicabile nella fattispecie dando puntualmente conto delle proprie valutazioni effettuate sulla base di motivazione logica ed immune da vizi.
In particolare (ed esaustivamente) deve considerarsi - seguendo l'ordine degli esposti motivi qui trattati - che, come risultante dalle stesse ricevute di cui in atti, le dazioni di denaro in favore del B.O. provenivano dalla sorella A. e non già dalla madre.
Il valore delle dette ricevute scritte, valutato correttamente in sede di merito, non appare, di certo, smentibile attraverso le pretese prove testimoniali, in ordine alle quali si sarebbe incorso nell'errore della mancata ammissione ed esperimento delle stesse. Tanto anche con riguardo al prospettato profilo, di cui in ricorso, relativo alla comprovabilità per testi di un contratto non stipulato, per come ipotizzato in ricorso, fra le parti processuali.
La censura, in proposito, è non congrua rispetto alla ratio della decisione gravata (logica e motivata). Questa è, infatti, fondata sulla insufficienza e incapacità delle dedotte dazioni di denaro (prescindere dalla loro provenienza) in favore del B.O. a poter configurare esborsi non riconducibili a meri alimenti, ma a vere e proprie donazioni, in relazione alle quali sole si poteva configurare l'invocato obbligazione.
Tutti i suesposti motivi devono, quindi, essere rigettati.
8.- Con il settimo motivo del ricorso si deduce il vizio di "omessa motivazione circa il diniego di applicazione della deroga prevista dal II co. art. 2721 c.c.".
Parte ricorrente lamenta, in pratica, un spetto - solo brevemente accennato nella gravata sentenza - relativo alle preclusioni pure citate in ordine alla prova per testi riguardanti il valore delle scritture ovvero delle ricevute delle dazioni di denaro avute, in vita, dal B.O. (dente causa dell'odierno contro ricorrente).
Il motivo è del tutto infondato in quanto, soffermandosi su un mero passaggio motivazionale, non coglie l'effettiva ratio della decisione della Corte territoriale, la quale - oltre al non controvertibile valore delle ricevute rilasciate dal B.O. alla sorella A. , si badi, e non alla di loro madre - affida il proprio decisum in punto ad altra e risolutiva considerazione. E, cioè, alla circostanza che, anche a voler imputare la provenienza delle dazioni di danaro in favore del B.O. alla comune genitrice, in ogni caso si avrebbe la configurazione di esborsi per spese di mantenimento, le quali - come tali - sarebbero indubbiamente fuori dall'ambito delle pretese donazione di cui la ricorrente invoca la collazione.
Il motivo va, dunque, rigettato.
9.- Secondo tutto quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso va, dunque, rigettato.
10.- Le spese seguono la soccombenza e, per l'effetto, si determinano così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Avv. Antonino Sugamele

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