Legato. L’attore chiama in giudizio il figlio del de cuius, unico erede, per non averlo immesso nel possesso del bene che il testatore aveva disposto in suo favore con un legato, avente ad oggetto la proprietà di una bottega.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 16 aprile – 4 giugno 2015, n. 11605
Presidente Mazzacane – Relatore Bianchini
Svolgimento del processo
S. S., premesso che nel febbraio 1995 era deceduto tal B. P., disponendo in suo favore un legato avente ad oggetto la proprietà di una "bottega" in Pecorini, Mare di Filicudi, e che l'unico erede del predetto, il figlio G. P., non aveva provveduto a immetterlo nel possesso del bene, lo citò innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto affinchè fosse dichiarata la legittimità ed efficacia del legato, datato 30 gennaio 1991, con la condanna all'esecuzione; il convenuto, costituendosi, oppose l'esistenza di un testamento olografo in proprio favore, redatto nel novembre 1994 e che per effetto di tale disposizione di ultima volontà, che non menzionava il legato, quest'ultimo avrebbe dovuto esser considerato revocato. L'adito Tribunale, con sentenza del 17 luglio 2003, accolse la domanda, sulla base dell'accertata non riferibilità del testamento alla mano del defunto P.; la Corte di Appello di Messina respinse il gravame di G. P., disattendendo le critiche all'accertamento grafologico circa l'eterografia del testamento per la definitività della sentenza penale di condanna dell'appellante per il reato di cui all'art. 491 cp e per la ritenuta infondatezza dei motivi di gravame attinenti alla qualificazione del lascito in termini di legato mortis causa : sia in punto di identificazione dell'oggetto del legato (traendo spunto interpretativo da una scrittura privata del marzo 1991 che, avente ad oggetto un "magazzinetto dallo stesso usato come cucina", lo aveva indicato come quello oggetto appunto del legato) sia per quello che concerneva la volontà del testatore di legare il bene nella sua interezza, pur essendo cosciente che di esso era solo comproprietario assieme allo stesso onerato, avendolo in precedenza (1975) venduto alla moglie ed essendo lo stesso caduto nella successione della medesima (deceduta nel 1983), con conseguente devoluzione legittima, per metà al padre e per metà all'appellante.
Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso N. R., agendo quale procuratrice generale di A. G. e G. B. P., eredi di G. P. , sulla base di nove motivi, illustrati da memoria; il S. non ha svolto difese; a seguito delle conclusioni del P.G. parte ricorrente ha depositato brevi osservazioni scritte.
Motivi della decisione
I - Non è fondata la sollecitazione a dichiarate nulla o inammissibile la notifica e/o il ricorso perché non notificato al procuratore domiciliatario del giudizio di secondo grado, contenuta nella comunicazione depositata il 24 marzo 2010 - oggetto di analisi pur se non proveniente dal procuratore della parte intimata, che non si è costituita nel presente giudizio, in quanto involgente questione rilevabile d'ufficio- in quanto risulta dalla lettura degli atti che nell'epigrafe della sentenza di appello era indicato come procuratore domiciliatario proprio l'avv. E. F. , destinatario della notifica del ricorso, e non già l'avv. A. G. (autore della segnalazione)
II - Con il primo motivo vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli arti. 587, 601 e segg.; 1362 e segg.; con il connesso secondo motivo si fanno valere la violazione e la falsa applicazione di legge, con riferimento agli artt. 111 Cost.; 132 cpc; è altresì enunciata la presenza di un vizio di motivazione .
II.a - Si sostiene , rifacendosi al terzo motivo di appello, che il lascito del 30 gennaio 1991 avrebbe dovuto essere dichiarato nullo, configurandosi come donazione, invalida per difetto di forma e che la motivazione adottata per respingere tale prospettazione sarebbe stata del tutto insufficiente al fine di far ricostruire il percorso logico seguito dal giudice di appello.
II.b - I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono fondati in quanto, a fronte di ragionate critiche esposte in appello, la Corte territoriale non ha giustificato la soluzione interpretativa adottata, non chiarendo perché il testo del lascito (" Io P. B. lego al signor S. S. la bottega in Pecorini " avesse le caratteristiche di una disposizione patrimoniale destinata ad avere effetto solo dopo la morte del de crieus : invero la menzione della scrittura del "31 gennaio 1991" intervenuta tra il legatario attore e B. P., in cui si assume che si fosse fatto espresso richiamo ad un "magazzinetto dallo stesso usato come cucina" con riferimento a quello lasciato in eredità al legatario, se avrebbe, in ipotesi, potuto valere per la identificazione tra i due beni - questione ampiamente affrontata nel 3° e nel 4° motivo di ricorso- certo non interessava la, logicamente precedente, indagine se si fosse stati in presenza di un lascito testamentario, valutando all'uopo la laconicità del testo ed il carattere non decisivo dell'uso del verbo "lego" , in considerazione della personalità del testatore ( pescatore nell'isola di Filicudi) e dei non esplicitati rapporti con il beneficiario.
III - Gli altri motivi risultano assorbiti
IV- La sentenza va dunque cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rimessa per nuovo esame al giudice di rinvio che si designa nella Corte di Appello di Messina, in diversa composizione , il quale provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa l'impugnata decisione in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese dei giudizio di legittimità.
06-06-2015 09:47
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