Casa terremotata dal 1968. Contributo di ricostruzione. Il Tribunale di Marsala esclude un fabbricato dal piano di riparto non considerandolo bene caduto in comproprietà degli eredi del de cuius. La Corte annulla.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 20 febbraio – 15 aprile 2014, n. 8739
Presidente Goldoni – Relatore Carrato
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 18 ottobre 1998, i sigg. P.G. , P.D. , P.S. e B.S. , deducendo di essere eredi della capostipite G.M. , unitamente a B.M. e a B.G. , e che i beni, facenti parte dell'asse ereditario, erano indivisi, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Marsala, B.M. e B.G. , chiedendo che fosse disposta la divisione dei beni relitti (identificantisi con un fabbricato sito in (omissis) - v., Comparto e con tre terreni ubicati nello stesso Comune in diverse contrade), con formazione del piano di riparto in quote corrispondenti alla misura del diritto di comproprietà delle parti e l'attribuzione delle relative quote.
B.G. si costituiva in giudizio, non opponendosi alla divisione, purché fosse esclusa dalla stessa il fabbricato, in quanto di sua intera proprietà.
Non si costituiva in giudizio, invece, B.M. .
Il Tribunale adito, con sentenza n. 109/02, non definitivamente pronunciando, dichiarava le parti in comproprietà indivise, in base alle rispettive quote, degli appezzamenti di terreno compresi nell'asse ereditario, con esclusione del fabbricato da ritenersi di esclusiva proprietà di B.G. , rimettendo le parti, dinanzi al G.I., per la formazione del progetto divisionale.
Avverso la detta sentenza era interposto appello da parte di P.G. e P.D. , anche quali eredi di P.S. , nonché da parte di B.S. , i quali sostenevano che il fabbricato era stato realizzato su un lotto assegnato a B.V. , dante causa di B.G. , in forza della precedente possidenza di una unità immobiliare di proprietà di G.M. , rovinata in seguito al terremoto del 1968.
B.G. si costituiva in sede di gravame, chiedendo il rigetto dell'appello, mentre B.M. , a seguito della disposta integrazione del contraddittorio, rimaneva contumace.
La Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 429/07, depositata il 22 maggio 2007 e notificata il 1 giugno 2007, definitivamente pronunciando, dichiarata la contumacia di B.M. , confermava l'impugnata sentenza, condannando gli appellanti al pagamento, in favore dell'appellata costituita B.G. , delle spese del giudizio di secondo grado.
A sostegno dell'adottata decisione la Corte territoriale riteneva che, conformemente a quanto rilevato dal giudice di primo grado, gli atti di assegnazione dei lotti per la ricostruzione dovevano essere qualificati come atti amministrativi ad effetto costitutivo, con conseguente acquisto a titolo originario del bene assegnato in capo al beneficiario, individuato sulla scorta del possesso dei requisiti richiesti dalla legge ed accertati nel corso dell'apposita istruttoria amministrativa. La Corte palermitana evidenziava, inoltre, che non poteva ritenersi configurata alcuna automatica continuità tra la proprietà di un immobile danneggiato dal sisma del 1968 e l'assegnazione di un lotto in altro sito per la ricostruzione, essendo, tanto la concessione dei contributi economici per la ricostruzione, quanto l'assegnazione a titolo gratuito di altra area per la costruzione di un nuovo immobile, subordinate all'accertamento di specifici requisiti.
Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione P.G. e P.D. , articolato in due motivi.
B.G. ha resistito con controricorso, mentre B.M. non ha svolto attività difensiva in questa fase di legittimità. All'udienza pubblica del 19 giugno 2013 il collegio ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi (impersonalmente) di B.S. e nei riguardi di B.M. , al cui adempimento il difensore dei ricorrenti provvedeva nel termine concesso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 43, comma secondo, della legge n. 166/2002, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., formulando, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. (ratione temporis applicabile alla fattispecie, risultando la sentenza impugnata pubblicata il 22 maggio 2007), il seguente quesito di diritto: "dica la S.C. se la delibera di assegnazione del lotto per la ricostruzione di una unità immobiliare distrutta nel sisma del 1968, L. n. 241/1968 è costitutiva della proprietà".
2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 7, 14 del d.l. n. 79/1986, convertito nella legge n. 241/1968, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., formulando i seguenti quesiti di diritto: "- dica la S.C. se l'assegnazione del lotto e del contributo, di cui all'art. 4 del D.L. 79/1968 conv. in L. 241/1968 e succ. mod. ed ini, si pone in rapporto di continuità con la precedente proprietà al 1968 del fabbricato da ricostruire; - dica la S.C. se l'assegnazione del lotto e del contributo, di cui all'art. 4 del D.L. 79/1968 conv. in L. 241/1968 e succ. mod. ed int. determina l'attribuzione in esclusiva al soggetto indicato nel provvedimento di assegnazione della proprietà del fabbricato ricostruito, estromettendo dalla titolarità i precedenti comproprietari in quel provvedimento non indicati".
3. Rileva, innanzitutto, il collegio che l'eccezione di assunta improcedibilità del ricorso proposta nell'interesse della controricorrente è destituita di fondamento, dal momento che, a fronte dell'intervenuta notificazione della sentenza di appello in data 1 giugno 2007, risulta "ex actis" che il ricorso era stato consegnato per la notificazione alla B.G. (presso il domicilio eletto) a mezzo posta il 31 luglio 2007 (e, quindi, entro il termine massimo - decorrente dal 2 giugno e scadente lo stesso 31 luglio - di 60 giorni previsto dall'art. 325, comma 2, c.p.c.), nei confronti della quale la procedura notificatoria si concludeva ritualmente a seguito del compimento della c.d. "compiuta giacenza", per come attestato dall'agente postale nella relativa ricevuta di ritorno (oltretutto la stessa difesa della B.G. assume di aver, poi, ritirato il plico il 20 agosto 2007).
A tal proposito si ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr, ex multis, Cass. n. 11201 del 2003; Cass. n. 14742 del 2007 e Cass., S.U., n. 7607 del 2010), a seguito della sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale - secondo cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all'ufficiale giudiziario - la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione esige che la consegna della copia del ricorso per la spedizione a mezzo posta venga effettuata nel termine perentorio di legge e che l'eventuale tardività della notifica al destinatario non sia addebitabile a responsabilità del notificante.
4. Ciò posto, ritiene il collegio che le due richiamate censure - esaminabili congiuntamente siccome strettamente connesse ed attinenti alla stessa complessiva questione - sono fondate per le ragioni che seguono.
È risultato pacificamente accertato in fatto che la capostipite G.M. , all'atto del suo decesso, aveva maturato il diritto, quale danneggiata del sisma verificatosi nei Comuni delle province di Agrigento, Palermo e Trapani nel gennaio 1968, all'ottenimento dell'assegnazione di lotto edificabile nel Comune di Santa Ninfa e, quindi, alla riscossione del relativo contributo per la ricostruzione su detto lotto del precedente fabbricato andato distrutto per effetto del menzionato terremoto. La relativa pratica amministrativa fu curata da uno degli eredi, B.V. , a cui favore vennero emessi i provvedimenti conseguenti e a cui nome era stata emanata la concessione edilizia per l'edificazione del nuovo fabbricato. Sulla scorta di tale rappresentazione della vicenda, gli odierni ricorrenti (quali figli di B.A. , a sua volta discendente della G.M. ) e il sig. B.S. (altro figlio della G. ), essendo sopravvenuto il decesso dell'originaria dante causa, instauravano l'azione, nei confronti degli altri eredi, per procedere alla divisione dei beni ricadenti nella comunione ereditaria della G.M. , ivi compreso quello identificantesi con il fabbricato oggetto di contributo e, quindi, ricostruito sul lotto come autorizzato (alla quale, per quest'ultimo aspetto, si opponeva la convenuta B.G. , quale erede di B.V. , che sosteneva di essere esclusiva proprietaria dell'immobile per come acquisita dal suo dante causa).
Sia il Tribunale di Marsala, in primo grado, che la Corte di appello, in secondo grado, rigettavano la domanda degli attori limitatamente alla invocata ricomprensione del predetto fabbricato nell'asse ereditario della G.M. , affermando che nella comproprietà indivisa facente capo agli eredi (e ai loro aventi causa) non poteva includersi il fabbricato medesimo, sul presupposto che lo stesso si sarebbe dovuto considerare appartenente alla B.G. , quale erede di B.V. , in cui favore era intervenuta l'assegnazione del lotto per la ricostruzione dell'immobile, la quale era qualificabile come atto amministrativo dotato di efficacia costitutiva, con conseguente acquisto a titolo originario del bene come assegnato al beneficiario, individuato come tale in base al possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge ed accertato all'esito del procedimento amministrativo di riferimento.
Ritiene il collegio che la ricostruzione della Corte territoriale non sia condivisibile in quanto adottata in violazione delle denunciate disposizioni della legge 18 marzo 1968, n. 241 (di conversione del d.l. 27 febbraio 1968, n. 79) e sulla scorta di una illogica applicazione dei principi e della "ratio" dalla stessa emergenti.
Innanzitutto, occorre evidenziare che il suddetto intervento normativo determinato dalle conseguenze del terremoto verificatosi, tra le altre, anche nella provincia di Trapani (nel cui territorio era ubicato il Comune di (OMISSIS) ) nel gennaio 1968, individuava delle provvidenze in favore di chi, al momento dell'evento sismico, rivestiva la qualità di proprietario di un immobile distrutto o danneggiato (cfr., ad es., il riferimento univoco contenuto negli artt. 3, comma 2, 3-bis, 4, comma 1, e 4-bis), condizione che, certamente, ricopriva, in quel tempo, la sig.ra G.M. , la cui successione si era aperta, all'atto del suo decesso, nel 1972.
Tutto l'impianto della suddetta legge speciale, così come la sua ragione giustificatrice, erano dunque orientati ad individuare i soggetti titolari del diritto al contributo per la ricostruzione (o riparazione) delle unità immobiliari andate distrutte (o danneggiate) in coloro che risultavano proprietari dei medesimi immobili alla data del sisma, prevedendosi una graduazione della misura della sovvenzione da erogare in dipendenza di specifici requisiti soggettivi precisati dalla stessa legge speciale. Da ciò consegue che sia il contributo erogato e, quindi, l'immobile ricostruito per effetto del suo autorizzato impiego non potevano che ricadere a favore della sfera giuridico-economica dell'avente diritto, identificantesi con il proprietario effettivo all'atto della verificazione del presupposto fattuale costituito dall'evento sismico del gennaio 1968, con l'effetto che il bene sarebbe venuto a ricadere nel suo patrimonio ereditario all'atto del suo decesso.
La circostanza, in concreto realizzatasi nel caso di specie, che ad occuparsi della pratica attinente alla ricostruzione fosse stato solo uno degli eredi, B.V. (a cui era succeduto la figlia B.G. ) e che l'intestazione formale dei conseguenti provvedimenti amministrativi fosse stata effettuata solo a suo nome, non poteva comportare, in favore dello stesso, alcun effetto costitutivo (sul piano petitorio) implicante l'attribuzione della qualità di esclusivo proprietario dell'unità immobiliare edificata sul lotto assegnato (del resto l'art. 4 della stessa legge n. 241 del 1968 riconosce - per il caso di necessità della ricostruzione degli immobili su altra area ritenuta idonea - il diritto all'assegnazione, a titolo gratuito, di un'area diversa a cui estendere le agevolazioni previste dal precedente art. 3 in favore dei "proprietari dei fabbricati da ricostruire").
Oltretutto, l'art. 7, comma 1, della legge speciale in questione n. 241 del 1968 prevede che, nell'ipotesi di comproprietà dell'immobile da ricostruire, anche solo uno dei comproprietari avrebbe potuto attivarsi per ottenere l'assegnazione del lotto e del correlativo contributo per la ricostruzione, in forza di una sorta di "rappresentanza ex lege" (del resto i ricorrenti hanno dedotto che il B.V. , con l'allegazione di apposito atto notorio accluso alla pratica di ricostruzione, aveva dichiarato di agire in nome e per conto di tutti i comproprietari), che, in ogni caso, non avrebbe avuto alcuna incidenza sull'aspetto civilistico del regime di comproprietà dell'immobile. Ad ulteriore conforto della fondatezza di tale tesi (sostenuta dai ricorrenti) il comma 2 dello stesso art. 7 precisa che se anche uno soltanto dei comproprietari si fosse attivato -anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari - per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione e la riscossione del relativo contributo, la Pubblica amministrazione concedente sarebbe rimasta estranea a tutti i rapporti tra i comproprietari (o concedenti o locatori) derivanti dalla concessione del beneficio: ciò vale a rimarcare, ulteriormente, che i provvedimenti amministrativi adottati non sarebbero stati, in ogni caso, idonei a modificare il titolo di comproprietà sull'immobile (oggetto di ricostruzione).
Peraltro, anche l'art. 3 della successiva legge 29 aprile 1976, n. 178 (contenente "Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968"), nel ribadire (al comma 1) che il contributo (limitato ad una unità immobiliare da destinarsi ad abitazione) spettava al "proprietario danneggiato al momento del sisma", chiariva, al comma 3, che, nell'eventualità del decesso dello stesso proprietario danneggiato, il contributo sarebbe spettato al coniuge e, in difetto, nell'ordine, ai discendenti o agli ascendenti (purché non aventi diritto al contributo per altra unità immobiliare).
Pertanto, si deve ritenere che - in adesione alle censure formulate nell'interesse dei ricorrenti – l'assegnazione del lotto e del contributo, ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 79 del 1968, convertito nella legge n. 241 del 1968, si poneva (a prescindere dalla cura successiva della pratica amministrativa da parte di uno solo degli eredi a cui erano stati intestati formalmente gli atti amministrativi di riferimento) in rapporto di continuità con la precedente proprietà al gennaio 1968 del fabbricato da ricostruire, donde, essendosi successivamente a tale data innestato un regime di comproprietà, in capo agli aventi causa, sull'immobile ricostruito per effetto del sopravvenuto decesso della proprietaria, l'immobile stesso avrebbe dovuto considerarsi parte integrante dell'asse ereditario della proprietaria-dante causa e, quindi, rientrante nell'ambito dei beni oggetto di divisione del giudizio intentato dinanzi al Tribunale di Marsala.
5. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il correlato rinvio della causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che, oltre a conformarsi al principio di diritto appena sopra enunciato (alla fine del punto 4), provvederà anche sulla regolazione delle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.
21-04-2014 22:11
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