Successioni: lite tra fratelli e la moglie del defunto. Testamento olografo. Legato di usufrutto.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 4 aprile – 7 maggio 2013, n. 10605
Presidente Oddo – Relatore Bursese
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 7.6.1984 A..N. deduceva che il ... era deceduto il proprio coniuge R.S. , lasciandola erede necessaria della villa con accessori in (omissis) (la casa coniugale, di cui era comproprietaria al 50%) e che in forza di un testamento olografo, era stata a lei attribuito solo l'usufrutto dell'immobile, di talché lo stesso testamento doveva ritenersi invalido ed in subordine dovevano essere ridotte le disposizioni testamentarie dovendosi necessariamente reintegrare essa istante nella quota di erede necessaria (in quanto tale doveva conseguire i due terzi della restante metà) ; tutto ciò premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di S. Maria C.V. i fratelli del de cuius, R.A. e R.A.G. , chiedendo che fosse a lei attribuita ex art. 720 c.c., la villa in (omissis) (già goduta con il marito Dott. R.S. ), salvo i dovuti conguagli per gli altri coeredi.
Si costituivano i convenuti deducendo che con il testamento olografo del loro fratello premorto era stato disposto solo parzialmente dell'intero, avendo il testatore assegnato alla moglie l'usufrutto generale dei beni immobili, per cui la restante eredità era stata devoluta per legge ad essi convenuti che l'avevano accettata con dichiarazione resa innanzi al notaio il 7.12.1083.
Eccepivano che l'attrice non aveva rinunciato all'usufrutto, e, dopo essere rimasta nel possesso dei beni immobili per ben due anni dalla morte del marito, non poteva esercitare l'azione di riduzione per pretendere una quota in proprietà in sostituzione dell'usufrutto generale, per cui insistevano per il rigetto della domanda.
Il tribunale adito, con sentenza n. 2227 del 29.9.03 non definitivamente pronunziando, ritenuta ammissibile l'azione di riduzione proposta, dichiarava la proprietà esclusiva in capo al de cuius dell'immobile sito in (omissis) facente parte dei beni ereditari del medesimo, disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Avverso tale sentenza proponevano appello R.A.G. , nonché R.R. e A. quali eredi di Ro.Al. che era nelle more deceduto, deducendo che a loro avviso l'attrice aveva accettato irretrattabilmente il legato di sostituzione di legittima, per cui le era preclusa la proposta l'azione di riduzione, atteso che la medesima aveva goduto per ben due anni degli immobili relitti prima di formulare la predetta azione. Peraltro la rinunzia al legato quale condizione dell'azione di riduzione, non poteva ritenersi manifestata espressamente ed in forma scritta, per cui insistevano per la declaratoria d'inammissibilità ovvero per il rigetto dell'azione proposta dalla N. .
Nella resistenza di quest'ultima, l'adita Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 3267/2006 depositata in data 26.10.2006, rigettava l'appello formulato dai R. che condannava al pagamento delle spese del grado. Secondo la Corte partenopea la N. proprio con l'atto introduttivo del giudizio, aveva manifestato chiaramente la propria volontà di rinunziare al legato e di preferire e pretendere la legittima in luogo di esso. Si doveva escludere altresì che la stessa avesse data volontaria esecuzione alla disposizione testamentaria in questione, perché all'epoca della sua pubblicazione si trovava già nel possesso degli immobili comprendenti la casa coniugale, avendo proposto l'azione di riduzione tempestivamente, dopo la conoscenza (dopo pochi mesi) dall'avvenuta pubblicazione del testamento stesso. Inoltre l'atto di citazione della N. aveva il carattere inequivoco di rinunzia al legato immobiliare avendo ad esso preferito il conseguimento della quota di legittima su tutti i beni ereditari. Per la cassazione della suddetta decisione ricorrono R.A.G. , nonché R.R. e A. sulla base di 3 mezzi; resiste con controricorso A..V. quale erede testamentaria di A..N. .
Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
Motivi delle decisione
1 - Con il primo motivo del ricorso i ricorrenti sostengono che:
"L'impugnata sentenza è errata perché ha ritenuto che N.A. abbia rinunciato per iscritto al legato, ravvisando l'atto scritto nella originaria citazione del 7 giugno 1984". A loro avviso l'atto non costituiva valida rinuncia al legato, in quanto non recava in calce la sottoscrizione dell'attrice e la procura a margine era stata da lei sottoscritta priva della stesura dell'atto; la donna infatti si era limitata a sottoscrivere il mandato a margine dell'atto di citazione che però non era stato ancora redatto dal suo difensore e del quale quindi non conosceva il contenuto (nella procura a margine del ricorso, c'era scritto: "Stenda l'atto di cui al lato, rappresenti e difenda con mandato anche speciale l'avv.....").
La doglianza non ha pregio.
Intanto occorre precisare che non rileva se la sottoscrizione della procura sia antecedente o contestuale alla redazione dell'atto di citazione (v. Cass. n. 23608 del 06/11/2006; Cass. n. 11106 del 26/07/2002); si tratta di una questione nuova che involge un apprezzamento di merito precluso in sede di legittimità. Peraltro, secondo questa S.C. "...in tema di rinunzia al legato di beni immobili, per il quale è prevista ai sensi dell'art. 1350 c.c. la forma scritta "ad substantiam", la volontà di dismettere il diritto, che ha natura meramente abdicativa, può essere dichiarata anche con l'atto di citazione - per sua natura atto ricettizio con effetti anche sostanziali - che, provenendo dalla parte che con il rilascio della procura a margine o in calce ne ha fatto proprio il contenuto, soddisfa anche il requisito della sottoscrizione, sicché l'atto risponde al requisito di forma di cui all'art. 1350 c.c. in relazione al quale non assume alcun rilievo la trascrizione dell'atto che ha soltanto la funzione di rendere l'atto opponitele ai terzi" (Cass. n. 9262 del 10/06/2003).
2 - Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano la violazione dell'art. 551 e 649 c.c.; assumono la mancanza nell'atto di citazione di una rinunzia espressa al legato avendolo fatto in ipotesi solo per implicito; l'azione di riduzione non era stata fatta precedere da un'espressa e non equivoca personale rinunzia al legato.
La doglianza è inammissibile. Invero sotto il profilo della violazione di legge i ricorrenti prospettano una questione d'interpretazione dell'atto di citazione rimessa alla valutazione del giudice di merito e da questo adeguatamente e logicamente motivata con il richiamo ai fini di ravvisare un rinuncia al legato ed una concorrente domanda di riduzione alle espressioni contenute nell'atto di citazione di "...preferire [al legato immobiliare] e pretendere i suoi diritti di erede necessaria". Appare peraltro nuova la questione costituita dal riferimento all'art. 582 c.c. che anziché all'art. 551 c.c., che comunque la sentenza ha ritenuto implicitamente superata dal tenore sostanziale della domanda.
3 - Con il 3 motivo: viene denunziata la violazione dell'art. 551 c.c. (legato in sostituz. di legittima) nonché il vizio di motivazione sulla non accettazione del legato per facta concludentia. L'attrice invero era decaduta dalla possibilità di proporre l'azione dei riduzione perché in realtà aveva accettato il legato in sostituzione di legittima, avendo proposto tale domanda, formulata peraltro in modo equivoco, dopo 8 mesi dalla pubblicazione del testamento ed essendo rimasta ininterrottamente nel possesso esclusivo dell'immobile (di cui aveva affittato alcuni appartamenti), senza mai porre a disposizione dei coeredi la quota di loro spettanza. La doglianza si riferisce altresì anche alla mancata ammissione delle prove circa l'esclusivo godimento della N. dei beni immobili (che aveva affittato, riscuotendo gli affitti ecc.).
La doglianza è inammissibile non investendo la questione una violazione di legge ma un apprezzamento sulla concludenza dei fatti nel senso della rinuncia al legato; in ogni caso la motivazione appare sufficientemente logica atteso che l'acquisizione del possesso in buona fede anteriormente alla pubblicazione del testamento in forza dell'apparente successione legittima non poteva costituire accettazione del legato risultante dal testamento pubblicato successivamente e che la notifica della citazione il 7 giugno 1984 non costituiva elemento univoco dell'accettazione del legato risultante dal testamento e comunicato alla N. il 6.2.1984 (quattro mesi prima).
Con l'ultimo motivo si denuncia (in subordine) la violazione dell'art. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla dedotta irrilevanza della prova testimoniale dedotta e non ammessa al fine di stabilire che la N. ha sempre coltivato l'intenzione di possedere l'intero immobile. Il motivo è inammissibile in quanto del tutto privo di autosufficienza, non essendo state trascritte le deduzioni probatorie in questione.
Il ricorso pertanto dev'essere rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4.700,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi.
08-05-2013 23:57
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