Muore il fratello e la nipote in un incidente stradale. La sorella dell’uomo chiede che venga dichiarata la nullità dell’atto di divisione dei beni, in quanto la moglie del deceduto avrebbe taciuto dolosamente la circostanza della commorienza del coniuge e della figlia.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 14 febbraio – 10 aprile 2013, n. 8776
Presidente Oddo – Relatore Nuzzo
Svolgimento del processo
La vicenda processuale in esame può così riassumersi: in seguito ad un grave incidentale stradale, verificatosi il 16.8.1983 in Spoleto, decedevano T..G. e sua figlia G.M.L. ; con atto 9.12.91 O..G. , sorella di G.T. , L..F.B. , moglie di G.T. e gli altri congiunti, M.A..G. , G.P. , M..G. e M..L. procedevano alla divisione dei beni in comunione ereditaria derivanti dalle eredità di G.T. (nonno di O. ), di Pi..Gu. (padre della stessa) e di T..G. (il fratello deceduto nell'incidente stradale); con atto di citazione del (omissis) G.O. , che aveva già impugnato, per lesione oltre il quarto, l'atto di divisione suddetto, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Spoleto,le controparti chiedendo che venisse dichiarata la nullità dell'atto di divisione in quanto non via erano stati compresi i beni lasciati dal fratello G.T. , per avere la moglie di quest'ultimo, L..F.B. , taciuto dolosamente la circostanza della commorienza del coniuge e della figlia, impossessandosi di tutti i beni lasciati dal marito e facendo credere di essere l'unica erede in virtù del passaggio dei beni dal marito alla figlia e dalla figlia a lei.
Si costituiva in giudizio F.B.L. eccependo la prescrizione del diritto dell'attrice di accettare l'eredità del fratello e contestando la circostanza della commorienza, posto che dal rapporto dei Carabinieri, intervenuti sul luogo dell'incidente, risultava la morte istantanea del marito e quella sopravvenuta della figlia durante il trasposto in ospedale.
Con sentenza del 21.10.2003 il Tribunale respingeva la domanda dell'attrice e la condannava al pagamento delle spese processuali, esclusa la sussistenza della commorienza e ritenuto prescritto il diritto di accettare l'eredità da parte di O..G. .
Avverso tale decisione quest'ultima proponeva appello cui resisteva L..F.B. .
Con sentenza depositata il 5.9.2006 la Corte di Appello di Perugia confermava la sentenza di primo grado, condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado. Osservava la Corte territoriale: che l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità dell'appellante era già prescritto, ex art. 480 c.c., allorché era stato promosso dalla stessa il giudizio per la declaratoria di nullità dell'atto di divisione ereditaria, non risultando che, nel decennio,fossero stati posti atti interruttivi della prescrizione; tanto rendeva inutile l'esame dei motivi di appello sulla questione della commorienza; non ricorreva, nella specie, la sospensione prevista dall'art. 2941 n. 8 c.c., posto che L..D.B. non poteva ritenersi debitrice di O..G. né autrice di una condotta dolosa per aver taciuto la commorienza del merito e della figlia, trattandosi di circostanza conoscibile da G.O. , quale congiunta interessata all'eventuale successione al fratello, mediante l'esame dei registri anagrafici pubblici; non sussisteva, comunque, l'obbligo della F.B. di informare la cognata sulla circostanza della commorienza.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso G.O. formulando due motivi con i relativi quesiti di diritto, illustrati da successiva memoria. Resiste con controricorso solo L..F.B. ; gli altri intimati, G.M.A. , G.M. , G.P. e L.M. non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
La ricorrente deduce:
l)violazione o falsa applicazione degli artt. 2 Cost. e 2043 c.c.; la Corte di appello non aveva tenuto conto che la F.B. , in violazione dei principi di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. nonché dei principi di buona fede e del "neminem ledere", aveva affermato in numerosi atti,anche pubblici, quali dichiarazioni di successione, accettazioni di eredità, vendite di beni ereditari pervenuti dopo la morte del marito e della figlia,di esserne l'unica erede, sul presupposto non vero che la figlia fosse sopravvissuta al padre su pure per breve tempo; nella specie la circostanza della commorienza costituiva un fatto notorio e risultava dai certificati di morte che il decesso di entrambi i familiari era avvenuta nella medesima ora;
2)omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio; la Corte di Appello, travisando il comportamento addebitato alla F.B. , aveva affermato che quest'ultima non aveva alcun obbligo giuridico di informare la cognata sulla circostanza della commorienza, senza tener conto che la F.B. aveva tenuto una condotta dolosa integrante, con riferimento alle dichiarazioni rese in detti atti, l'ipotesi di truffa e falso in atto pubblico,idonea ad indurre in errore essa ricorrente e gli altri potenziali coeredi di G.T. sul fatto che questi fosse deceduto prima della figlia G.M.L. ; conseguiva che la Corte di merito avrebbe dovuto individuare la decorrenza del temine prescrizionale solo dalla scoperta del dolo; peraltro, la circostanza che i beni ereditari in questione fossero stati oggetto di custodia giudiziaria, nel periodo dal 1986 al gennaio 1992, comportava, di per sé, gli effetti di cui all'art. 2941 n. 6 c.c..
Il ricorso è infondato. I due motivi di ricorso vanno esaminai congiuntamente per la loro evidente connessione Va, innanzitutto, rilevato che il quesito relativo alla prima censura è inadeguato in quanto non coglie una delle due "rationes decidendi", costituita dalla inapplicabilità della sospensione di cui all'art. 2941, n. 8 c.p.c., al diritto di accettazione dell'eredita, non essendo rispetto ad esso ipotizzabile una posizione di creditore e di debitore e che L..F.B. fosse debitrice di O..G. . Sotto tale profilo il motivo è inammissibile in quanto non investe l'altra ratio decidendi (imputabilità ad O..G. della ignoranza circa la circostanza della commorienza senza che potesse ravvisarsi una condotta dolosa a carico di L..F.B. ), sicché la decisione non cesserebbe di reggersi su tale ratio (ex plurimis Cass. n. 10420/2005). Va aggiunto che al termine di prescrizione, previsto dall'art. 480 c.c. per l'accettazione dell'eredità,sono i-napplicabili,salvo determinati specifici casi espressamente stabiliti da detta norma,gli istituti dell'interruzione e della sospensione( V. Cass. n. 1393/1962). Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che mentre il termine fissato dal giudice per l'accettazione dell'eredità, nell'ipotesi di cui all'art. 481 c.c., è un termine di decadenza, quello entro il quale il diritto di accettare si estingue per il mancato esercizio (art. 480 c.c.), e un termine di prescrizione, tale essendo espressamente dichiarato dalla legge e, trattandosi di prescrizione, al di fuori delle previste cause di sospensione,non vi sono altri fatti impeditivi del suo decorso per quanto concerne l'esercizio del diritto di accettazione dell'eredità (cfr. Cass. n. 11/1970). Si osserva, infine, che il quesito formulato in relazione alla seconda doglianza ("se deve ritenersi omessa o insufficiente, per travisamento del fatto, la motivazione, per non aver la Corte d'Appello considerato e valutato come doveva l'effettivo comportamento tenuto da un soggetto, comportamento concretizzatosi in dichiarazioni mediante atti pubblici sì da indurre in errore i potenziali coeredi, bensì altro del tutto diverso, per non aver informato i propri affini o potenziali coeredi "circa la circostanza della commorienza"), non contiene un adeguato momento di sintesi,posto che manca un'esposizione completa e sintetica del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o insufficiente (Cfr. Cass. n. 4556/2009), assumendosi solo un travisamento dei fatti che si risolve in una loro diversa valutazione.
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.
11-04-2013 22:40
Richiedi una Consulenza