SUCCESSIONE TESTAMENTARIA.Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare. Distinzione tra erede e legatario.
Cassazione civile sez. II 10 ottobre 2012
Numero: n. 17266
SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare
Testo
In materia di distinzione tra erede e legatario, l'assegnazione di beni determinati deve interpretarsi, ai sensi dell'art. 588 cod. civ., come disposizione ereditaria (institutio ex re certa), qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato, se abbia voluto attribuirgli singoli individuati beni. L'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi, si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito, ed è, quindi, incensurabile in sede di legittimità se conseguentemente motivato.
13-10-2012 10:56
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