Lunedì 23 Marzo 2020
Famiglia e diritto.L
Cassazione civile, sez. VI , ordinanza 4 marzo 2020, n. 5995
La mera ricezione di comunicazioni destinate al de cuius non costituisce un atto del chiamato all'eredità, mentre il pagamento del debito ereditario, sebbene sia un atto del chiamato, non postula necessariamente la volontà di accettare l'eredità, potendo essere compiuto anche per altre ragioni, giacché la legge ammette l'adempimento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 1180 c.c. Lo ha stabilito la Cassazione civile, sez. VI con l'ordinanza n. 5995 del 2020.