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Sentenza

Per la pensione di reversibilità la moglie ed ex moglie sono sullo stesso piano:...
Per la pensione di reversibilità la moglie ed ex moglie sono sullo stesso piano: la pensione si divide in ragione della rispettiva durata del matrimonio.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 24 giugno – 30 ottobre 2014, n. 23102
Presidente Di Palma- Relatore Bisogni

Rilevato che in data 24 aprile 2014 è stata depositata relazione ex art. 380 bis che qui si riporta:
1. Il Tribunale di Roma con sentenza del 16 dicembre 2010 - 1 febbraio 2011 pronunciando sulla domanda di G.R. di attribuzione, direttamente da parte dell'INPDAP, di una quota della pensione e degli altri emolumenti percepiti dall'ex coniuge A.L., successivamente coniugato con A.M.D. e deceduto il 26 gennaio 2009, ha dichiarato il difetto di giurisdizione per ciò che concerne la domanda proposta nei confronti dell'INPDAP e ha determinato nel 50% la quota di spettanza della R. della pensione di reversibilità erogata dall'INPDAP alla D..
2. Contro la decisione del Tribunale hanno proposto appello A.M.D. e appello incidentale G.R. chiedendo entrambe una determinazione più favorevole della quota di loro spettanza.
3. La Corte di appello di Roma con sentenza n. 360/2013 accogliendo l'appello incidentale ha determinato nel 70% la quota di spettanza della R. e condannato la D. alla refusione delle spese del giudizio di appello.
4. Ricorre per cassazione A.M.D. deducendo a) violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 5 della legge n. 898/1970 e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio poiché il giudice di appello nel determinare nel 70% e nel 30% le quote rispettivamente spettanti alla R. e alla D. ha ritenuto di non prendere in considerazione il criterio correttivo dell'entità dell'assegno di divorzio e delle condizioni delle parti previsti dall'art. 5 della legge n. 898/1970 ritenendoli ininfluenti nel caso di specie rispetto al preponderante e imprescindibile criterio temporale della durata del matrimonio; b) violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 5 della legge n. 898/1970 e degli artt. 115 e 167 c.p.c. e omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dal non aver preso in considerazione, sempre ai fin£ della determinazione delle due quote di spettanza, il criterio delle condizioni economiche delle parti.
5. Si difende con controricorso G.R..
Ritenuto che:
6. La sentenza della Corte di appello di Roma appare corrispondere ai criteri indicati dalla giurisprudenza costituzionale (C. Cost. n. 419/1999) e di legittimità (Cass. civ. 18199/2006, 10391/2012,         10638/2007) in quanto nella determinazione della quota di spettanza ha sì tenuto conto del criterio della durata dei matrimoni ma ha valutato la eventuale esistenza di criteri correttivi (convivenza prematrimoniale, entità dell'assegno divorzile, condizioni economiche e personali) pervenendo però a una sostanziale equiparazione delle parti in conflitto nella attribuzione di tali indici di valutazione ulteriori sicché ha ritenuto pressoché esclusiva la rilevanza della durata dei rispettivi matrimoni. A fronte di questo criterio valutativo seguito dalla Corte di appello le deduzioni della ricorrente non appaiono rilevanti perché evidenziano discrepanze marginali nella attribuzione dei predetti indici o sono sfornite di autosufficienza laddove indicano una insufficienza della motivazione specificamente per ciò che concerne le condizioni di salute e economiche che non sarebbero state adeguatamente valutate dai giudici di appello. Per altro verso non può non rilevarsi come sia preclusa a questa Corte una rivalutazione della decisione di merito che investe la concreta determinazione delle percentuali cui pervenuta la Corte di appello in assenza di una apparente difformità del risultato rispetto ai criteri come sopra indicati.
7. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o eventualmente per il rigetto del ricorso.
La Corte condivide tale relazione precisando che laddove al punto 6 si discute la censura di insufficienza della motivazione cì si deve correttamente riferire alla deduzione, da parte della ricorrente, dell'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio;
ritiene pertanto che il ricorso debba essere respinto. La natura della controversia che ha comportato una stretta connessione fra profili di merito e di legittimità giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Avv. Antonino Sugamele

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